Legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (collegato ordinamentale 2007)

Fonte B.U.R.
n. -1
02/03/2007
Regione Lombardia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della legge 144/1999)

1. Il nucleo di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), già individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2764 del 22 dicembre 2000, assume la denominazione di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 144/1999, di seguito denominato Nucleo, e svolge tutte le funzioni di supporto nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dalla Regione.

2. Il Nucleo si articola in un comitato d’indirizzo e in due distinte unità tecniche.

3. Il comitato d’indirizzo è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dall’Assessore competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, dall’Assessore competente in materia di risorse, o suo delegato, dall’Assessore competente in materia di territorio, o suo delegato, e dai coordinatori delle unità tecniche di cui al comma 2. Il comitato d’indirizzo si riunisce almeno due volte all’anno al fine di definire gli indirizzi generali dell’attività delle unità tecniche e di valutare i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull’attività svolta dalle stesse.

4. Le due unità tecniche, dotate di autonoma capacità valutativa e di piena responsabilità in relazione agli aspetti di propria competenza, sono l’Unità tecnica Programmazione e finanze e l’Unità tecnica Lavori pubblici.

5. All’Unità tecnica Programmazione e finanze competono: funzioni di supporto alla programmazione e valutazione di piani e programmi, di valutazione dei progetti di investimento, di promozione e diffusione di strumenti metodologici; funzioni di promozione e sostegno della collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, avvalendosi della società finanziaria regionale. Spettano, in particolare, all’Unità tecnica Programmazione e finanze:

a) le funzioni del nucleo di valutazione regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34);

b) le funzioni dell’Unità regionale per la finanza di progetto, di cui all’articolo 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. 34/1978);

c) le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL));

d) le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994);

e) le funzioni di valutazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL) e dei Contratti di Recupero Produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e al regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”).

6. All’Unità tecnica Lavori pubblici compete la funzione di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici, assumendo le funzioni del Consiglio regionale dei lavori pubblici, di cui all’articolo 3, commi 85 e seguenti della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”). A tal fine l’Unità tecnica verifica la congruità tecnico- amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.

7. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale:

a) sono specificate le funzioni di cui ai commi 5 e 6, prevedendo l’osservanza dei criteri e modalità stabiliti dalle singole leggi d’intervento e da altre disposizioni, nonché le modalità di espressione dei pareri di cui ai commi 9 e 10, anche con riferimento al livello progettuale richiesto;

b) è determinata la composizione delle due unità tecniche, nel rispetto dei seguenti criteri:

1)coordinamento dell’Unità tecnica Programmazione e finanze affidato al Direttore generale della Presidenza, o suo delegato, che partecipa con diritto di voto all’unità di cui al comma 6;

2)coordinamento dell’Unità tecnica Lavori pubblici affidato al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che partecipa con diritto di voto alla unità di cui al comma 5;

3) numero dei componenti dell’Unità tecnica Programmazione e finanze non superiore a 14, di cui non più di 8 nominati tra soggetti esterni all’Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalità nel settore di competenza;

4) numero dei componenti dell’Unità tecnica Lavori pubblici non superiore a 21, di cui non più di 16 nominati tra soggetti esterni all’Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalità nel settore di competenza, anche in rappresentanza delle autonomie locali e funzionali; alle riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni statali per le materie di competenza;

c) sono determinate le modalità di nomina dei componenti, di organizzazione e di funzionamento delle unità tecniche, la durata, nonché i compensi spettanti ai componenti esterni, prevedendo:

1) che il conferimento degli incarichi avvenga con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), sulla base delle valutazioni dei curricula presentati dai candidati;

2) che le attività di supporto e di segreteria delle unità tecniche siano assicurate dalle direzioni regionali competenti in materia di programmazione integrata e di opere pubbliche.

8. Ai componenti delle unità tecniche di cui al comma 4 si applicano le cause di esclusione e incompatibilità previste dalla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

9. I pareri di cui al comma 6 riguardano:

a) progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all’articolo 3, comma 76, della l.r. 1/2000, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;

b) progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;

c) ogni altro oggetto sottoposto su richiesta delle Direzioni generali interessate;

d) opere di edilizia sanitaria di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale; e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

10. Sono sottoposti al parere delle strutture regionali territoriali competenti in materia di lavori pubblici, secondo criteri stabiliti dal Nucleo di cui al presente articolo:

a) i progetti relativi a lavori sussidiati d’importo superiore a 300 mila euro ed inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 3, comma 77, della l.r. 1/2000 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati;

b) i progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale d’importo superiore a 300 mila euro ed inferiore a 7,5 milioni di euro.

11. I pareri di cui ai commi 9 e 10 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso.

12. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di verifica, anche con riferimento al livello progettuale richiesto, dell’attuazione degli interventi, di cui all’articolo 3, comma 76, della l.r. 1/2000, attenendosi ai seguenti criteri:

a) responsabilità dell’ente appaltante relativamente alla validazione e all’approvazione dei progetti, alle perizie di variante in corso d’opera, agli accordi bonari, alle vertenze relative a contenziosi insorti con le imprese in corso d’opera o in sede di collaudo, alle proposte di risoluzione di contratti;

b) verifica, da parte delle competenti strutture regionali, della coerenza dell’attuazione degli interventi con i pareri espressi ai sensi dei commi 9 e 10, sulla base di attestazioni rese dal responsabile unico del procedimento dell’ente appaltante ad integrazione delle funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al quadro economico;

c) controllo tecnico e amministrativo relativo all’attuazione dell’intervento, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 106, della l.r. 1/2000.

13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Nucleo, nelle componenti del comitato d’indirizzo e delle due unità tecniche, è insediato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato; le unità tecniche sono composte dai soggetti che alla data di insediamento compongono il Nucleo di valutazione di cui alla l.r. 31/1996 e il Consiglio regionale dei lavori pubblici di cui alla l.r. 1/2000 e sono coordinate rispettivamente dai soggetti indicati dal comma 7, lettera b), numeri 1) e 2). Fino alla pubblicazione della delibera di cui al comma 7 continuano ad applicarsi le modalità di funzionamento previste per il Consiglio regionale dei lavori pubblici e per il Nucleo di valutazione di cui alla l.r. 31/1996.

14. Sono abrogati, con decorrenza dalla data di insediamento del Nucleo di cui al presente articolo:

a) l’articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’ art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34);

b) i commi da 85 a 98 dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”);

c) il comma 12 dell’articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. 34/1978). 1

5. A decorrere dalla data di insediamento del Nucleo di cui al presente articolo ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali al Nucleo di valutazione previsto dalla legge 144/1999 e dalla l.r. 31/1996, all’Unità regionale per la finanza di progetto nonché al Consiglio regionale dei lavori pubblici si intende fatto, rispettivamente, alle Unità di cui al comma 4.

ARTICOLO 2

(Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di attività produttive)

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”) è apportata la seguente modifica: a) dopo il secondo periodo del comma 16 bis dell’articolo 5 è inserito il seguente: “In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale.”.

2. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole “nell’ambito delle proprie competenze,” sono aggiunte le seguenti: “anche attraverso azioni dirette,”.

3. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 11, dopo le parole “stipulare convenzioni” sono aggiunte le seguenti: “e svolgere azioni dirette” e dopo le parole “in Italia e all’estero” è aggiunta la seguente: “anche”.

4. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 13, le parole “Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “Con provvedimento della Giunta regionale”;

b) al comma 4 dell’articolo 16, le parole “Con regolamento, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “Con provvedimento della Giunta regionale”.

5. Alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 6, dopo le parole “in capo al titolare dell’impresa individuale” sono aggiunte le seguenti: “o suo delegato”;

b) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente: “b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.”;

c) il comma 2 dell’articolo 6 è abrogato.

6. Alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5 dell’articolo 7, le parole “km 5” sono sostituite dalle seguenti: “km 4”.

ARTICOLO 3

(Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di polizia idraulica, di difesa del suolo e di sostegno alla pianificazione territoriale)

1. Alla legge regionale 2 aprile 2002 n. 5 (Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell’articolo 4 sono aggiunte, in fine, le parole: “e di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).”.

2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera e) del comma 108 dell’articolo 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, delle province, ovvero di consorzi tra enti locali, nonché dei consorzi di bonifica e degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite; la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

1) i criteri per individuare gli enti attuatori delle suddette opere come previste dalla programmazione regionale;

2) le modalità operative di attuazione degli interventi, regolando i rapporti fra Regione ed enti attuatori, secondo criteri volti a garantire l’efficienza ed efficacia della spesa, anche in relazione agli obblighi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);”.

3. Alla legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 10 le parole “colpiti da alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali” sono sostituite dalle seguenti: “interessati da situazioni di emergenza idrogeologica e da altre calamità naturali, che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità”;

b) al comma 2 dell’articolo 11 dopo le parole “entro 15 giorni” sono inserite le seguenti: “dall’accertamento della situazione di emergenza o”.

4. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 24 è inserito il seguente: “1 bis. La Regione eroga altresì contributi in conto capitale ai comuni, nonché alle forme associative tra comuni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per la redazione dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge e per la dotazione dei relativi supporti tecnologici.”;

b) al comma 2 dell’articolo 24 le parole “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1 bis”.

ARTICOLO 4

(Disposizioni per il sostegno e il rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull’asse Broni-Mortara)

1. Per gli interventi di sostegno e di rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull’asse Broni-Mortara è previsto un importo massimo di 78 milioni di euro, IVA compresa, per gli esercizi finanziari successivi al 2009, per la costruzione di un ramo autostradale, mediante gli strumenti del project financing, a valere sulle risorse disponibili dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari successivi al 2009.

ARTICOLO 5

(Modifiche alla l.r. 26/1993 in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 13 le parole “all’articolo 1, comma 4 e” e le parole “limitatamente alle oasi,” sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 14 le parole “e le zone di cui all’articolo 1, comma 4” sono soppresse;

c) alla rubrica dell’articolo 17 le parole “e zone” sono soppresse;

d) ai commi 1 e 2 dell’articolo 17 le parole “e le zone” sono soppresse;

e) al comma 3 dell’articolo 17 le parole “o delle zone” sono soppresse;

f) dopo il comma 5 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente: “ 5 bis. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 12/2005. Le Province, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, lettera l) della presente legge, possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.”;

g) il comma 5 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente: “ 5. E’ vietato l’uso di richiami vivi di cattura che non siano identificabili mediante anello inamovibile fornito dalle province, numerato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.”;

h) dopo il comma 1 dell’articolo 38 è inserito il seguente: “1 bis. Qualora su alcuna delle aree proposte per l’inclusione nell’azienda faunistico-venatoria non sia intervenuto l’accordo dei proprietari o di chi, ad altro titolo, ne ha la disponibilità, l’interessato può chiedere alla provincia, con la domanda di cui al comma 4, che le aree stesse, per accertate necessità tecniche e di tutela e conservazione faunistico-ambientale, e comunque per una percentuale non superiore al 10 per cento dell’estensione dell’azienda faunistico- venatoria, siano coattivamente incluse nell’azienda, salva corresponsione di una indennità. La provincia, sentito il proprietario dell’area interessata, qualora ne ricorrano i presupposti e con specifica motivazione, dispone l’inclusione coattiva con il provvedimento di autorizzazione all’istituzione dell’azienda, e determina contestualmente l’indennità annuale da corrispondere al medesimo, sulla base delle seguenti misure, da aggiornare annualmente secondo i dati ISTAT:

a) euro 51,65 per ettaro di terreno ad incolto, mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia;

b) euro 77,47 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate;

c) euro 103,29 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole.”.

ARTICOLO 6

(Modifiche alla l.r. 17/2000. Proroga di termini in materia di inquinamento luminoso)

1. Alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico a uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, le parole “entro e non oltre il 31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2007”;

b) il comma 7 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “7. Per gli impianti comunali e provinciali esistenti, esterni alle fasce di protezione degli osservatori, per i quali sia possibile la messa a norma mediante la sola modificazione dell’inclinazione, l’adeguamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008. Fino alla predetta data sono consentite anche modifiche di inclinazione parziali, nei limiti delle possibilità di intervento sui singoli punti luce senza compromettere le prestazioni illuminotecniche originarie.”;

c) al comma 1 dell’articolo 9, le parole “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2009”.

ARTICOLO 7

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 26/2003 in materia di servizi locali di interesse economico generale)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 43, dopo le parole “D.lgs 152/1999” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera h bis), del comma 1, dell’articolo 44.”.

b) dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 44, è aggiunta la seguente: “h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d’acqua pubblica, nonché l’approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs. 152/1999, fatte salve le competenze statali in materia di dighe.”.

c) dopo la lettera i bis) del comma 2 dell’articolo 48, è aggiunta la seguente: “i ter) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.”.

d) dopo il comma 4 bis dell’articolo 52, è inserito il seguente: “4 ter. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle disponibilità idriche nel territorio regionale, l’Autorità concedente stabilisce quali concessionari utenti di acque pubbliche sono tenuti, e con quali modalità, alla trasmissione dei dati relativi ai volumi accumulati nei serbatoi di regolazione e negli sbarramenti di ritenuta, dei dati relativi ai volumi di scarico ovvero le portate derivate. Gli oneri per l’adempimento di tale attività sono a carico dei concessionari.”.

e) dopo il comma 2 dell’articolo 54, è inserito il seguente: “2 bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo V, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste da leggi statali, comporta anche l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da € 1.000 a € 20.000 per l’inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del deflusso minimo vitale previsto dall’articolo 95, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e all’articolo 12 bis del r.d. 1775/1933 così come stabilito nel provvedimento di concessione o di adeguamento del medesimo;

b) da € 500 a € 20.000 per la mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall’autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d’acqua accumulati e/o derivati prescritti ai sensi dell’articolo 52, comma 4 ter;

c) da € 500 a € 20.000 per ogni variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).”.

ARTICOLO 8

(Interpretazione autentica dell’art. 49, commi 2, 3 e 4 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 49, comma 2, secondo periodo, e comma 3, della l.r. 26/2003, è da intendersi nel senso che la società cui spetta l’attività di gestione è unica a livello d’ambito territoriale ottimale e che, qualora la società non sia anche rappresentativa di almeno i due terzi dei comuni dell’ambito, la gestione è affidata o a un’unica società a livello d’ambito partecipata esclusivamente e direttamente da tutti i comuni, o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali che la controllano, oppure a un’unica impresa a livello d’ambito individuata con le modalità di cui all’articolo 49, comma 3, lettera b), della l.r. n. 26/2003.

2. L’articolo 49, comma 4, primo periodo, della l.r. n. 26/2003, si interpreta nel senso che l’attività di erogazione del servizio è affidata a un soggetto unico a livello d’ambito territoriale ottimale.

ARTICOLO 9

(Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di servizi e attività sportive)

1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 6, dopo le parole “associazioni di comuni” sono inserite le seguenti: “anche mediante unioni di comuni”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 7 sono aggiunti i seguenti: “

1 bis. La Regione, per la promozione e il coordinamento delle iniziative avviate ai sensi della presente legge e a carattere di rilevanza regionale, sostiene interventi diretti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e in sintonia con gli indirizzi di cui all’articolo 6, comma 2.

1 ter. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per la definizione e l’approvazione degli interventi di cui al comma 1 bis, privilegiando le iniziative:

a) svolte con il concorso di soggetti pubblici e/o privati;

b) riconducibili con elevati gradi di coerenza a obiettivi previsti dagli atti generali e, in ambito sociale, settoriali della programmazione regionale, o ad attività e a interventi per l’attuazione dei provvedimenti negoziati assunti ai sensi della l.r. 2/2003;

c) che riconoscono e valorizzano il ruolo primario e l’autonoma iniziativa della persona, della famiglia e delle formazioni sociali nella realizzazione dell’intervento.”.

2. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 16, dopo la parola “parere” è inserita la seguente: “tecnico”;

b) il comma 14 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: “14. La Giunta regionale costituisce con proprio atto il Comitato consultivo per le aree sciabili di cui al comma 1, determinandone composizione, compiti e funzionamento.”;

c) dopo il comma 14 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente: “14 bis. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo.”.

ARTICOLO 10

(Modifiche alla l.r. 27/2004 in materia di protezione dagli incendi boschivi)

1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente: “9 bis. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l’articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e l’articolo 6, comma 4, della presente legge, è vietato accendere all’aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui al comma 4, dell’articolo 11.”;

b) al comma 7 dell’articolo 23 è aggiunto infine, il seguente periodo: “Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all’interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all’articolo 6, comma 9 bis, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.”.

ARTICOLO 11

(Modifiche alla l.r. 22/1998 in materia di infrastrutture e mobilità)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell’articolo 11-quater le parole “e attività commerciale” sono eliminate; b) al comma 5 bis dell’articolo 11-quater le parole “Nei tratti urbani dei canali navigabili” sono sostituite dalle seguenti: “In tutte le acque interne”.

ARTICOLO 12

(Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale)

1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.

3. I soggetti che intendono fruire del patrocinio e dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente del Consiglio regionale.

4. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

ARTICOLO 13

(Modifiche alla l.r. 22/2006 in materia di mercato del lavoro)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 5 dell’articolo 8, è sostituita dalla seguente: “b)nove rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative su base regionale;”;

b) la lettera c) del comma 5 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente: “

c)nove rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base regionale;”.

ARTICOLO 14

(Disposizioni di salvaguardia per l’aeroporto di Montichiari)

1. Al fine di non compromettere il potenziamento dell’aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all’entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d’area ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e comunque per non oltre quindici mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo.

2. Nell’ambito individuato dal comma 5 è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) restauro e risanamento conservativo;

c) ristrutturazione edilizia non comportante cambio di destinazione d’uso in senso residenziale.

3. Sono comunque fatte salve:

a) la possibilità di realizzare interventi strettamente connessi all’esercizio delle attività aeroportuali attuali;

b) la realizzazione degli interventi già assentiti e di quelli previsti da piani urbanistico-edilizi attuativi vigenti.

4. Sono altresì possibili, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, attestante la sussistenza di condizioni di compatibilità rispetto al potenziamento dell’aeroporto:

a) l’attuazione delle previsioni di strumenti di pianificazione approvati dalla Regione;

b) l’approvazione e la successiva attuazione di accordi di programma di rilevanza regionale, già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) l’autorizzazione e la successiva attuazione di iniziative finalizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell’ambito individuato dal piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Brescia vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ARTICOLO 15

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 27 febbraio 2007

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