Regolamento regionale 28 marzo 2007, n. 1

Modalita' di funzionamento della consulta della cooperazione di cui all'art. 3 della l.r. 6 giugno 2006, n. 6

Fonte B.U.R.
n. 44
29/03/2007
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Politiche sociali:Terzo settore:Cooperazione

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Regolamento

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

con deliberazione n. 323 del 26 marzo 2007

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

con decreto n. 56 del 28 marzo 2007 il seguente regolamento:

Art. 1

Attivita'

1. La Consulta della cooperazione, di seguito denominata Consulta, istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 6 giugno 2006, n. 6 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna" con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 252 del 28 novembre 2006, svolge i compiti previsti all'art. 4 della suddetta legge.

Art. 2

Organizzazione e funzionamento

1. E' prevista l'istituzione di una Segreteria della Consulta composta da personale dipendente della Regione, nominato dal Direttore generale competente.

2. La Segreteria e' preposta alla conservazione dei documenti, al loro reperimento e consultazione da parte dei componenti della Consulta e degli altri soggetti aventi diritto.

3. La Segreteria provvede inoltre a:

a) trasmettere le convocazioni della Consulta;

b) redigere un apposito verbale delle sedute;

c) tutte le altre funzioni necessarie a garantire lo svolgimento dei lavori della Consulta.

Art. 3

Convocazione

1. La Consulta e' convocata almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne rilevi la necessita', riunendosi, di norma, presso la sede della Regione Emilia-Romagna.

2. Il Presidente della Consulta provvede alla sua convocazione, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta.

3. La convocazione e' recapitata a cura della Segreteria con mezzo idoneo a provare l'avvenuta trasmissione e deve pervenire al domicilio indicato dai componenti della Consulta entro almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

4. I componenti della Consulta indicano un recapito, anche di posta elettronica, al quale ricevere le convocazioni.

Art. 4

Consultazioni e collaborazioni

1. La Consulta puo' promuovere incontri con tutti i soggetti interessati alle politiche economiche e sociali di interesse della cooperazione.

2. Alle sedute possono essere invitati rappresentanti di associazioni, enti, istituzioni ed esperti nelle materie di interesse della cooperazione.

3. Alle sedute della Consulta possono essere altresi' invitati i collaboratori regionali competenti per materia.

Art. 5

Disciplina delle sedute

1. Per la validita' delle sedute sara' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti.

2. Il Presidente apre e chiude la seduta e disciplina lo svolgimento dei lavori.

3. La seduta si conclude con la redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dal Presidente. Il verbale e' approvato nella prima seduta successiva.

4. La Consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sulle relative prospettive di sviluppo e sulle iniziative svolte in applicazione di quanto stabilito dalla legge agli artt. 4 e 5.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 marzo 2007

VASCO ERRANI

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