Decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2006, n. 68

Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita in uno stato membro dell'unione europea agli effetti della carriera del personale docente presso le scuole a carattere statale

Fonte B.U.R.
n. 11
13/03/2007
Regione P.A. di Bolzano

thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Diritto allo studio - Apprendimento:Certificazione delle competenze - Formazione:Sistemi formativi:Sistema formativo extra-scolastico

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta prov.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4094 13.11.2006

emana il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione Europea agli effetti della carriera del personale docente delle scuole a carattere statale.

Art. 2

Servizi di insegnamento riconoscibili

1. In sede di riconoscimento del servizio preruolo agli effetti della carriera ai sensi dell’articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è valutata anche l’esperienza professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione Europea, purché equiparabile al servizio di insegnamento prestato in Italia.

2. In sede di riconoscimento ai sensi del comma 1 si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 489 e 490 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Fino all’adozione di una disciplina con contratto collettivo il comma 1 si applica anche per la determinazione dell’indennità provinciale prevista dall’articolo 17 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano del 23 aprile 2003.

Art. 3

Servizi di insegnamento equiparabili

1. L’esperienza professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione Europea è equiparata al servizio di insegnamento prestato in Italia, quando comprende attività di insegnamento prestata senza demerito e con il possesso del titolo professionale prescritto nel relativo Stato presso scuole corrispondenti a quelle statali.

Art. 4

Domanda

1. Il riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione Europea avviene su domanda dei docenti.

2. Restano ferme le norme del codice civile sulla prescrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Bolzano, 28 novembre 2006

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DURNWALDER

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