Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2007, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 (norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della toscana).

Fonte B.U.R.
n. 7
04/04/2007
Regione Toscana

thesaurus: Politiche sociali:Terzo settore:Cooperazione

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta reg.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modifi cato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), ed in particolare l’articolo 12, il quale prevede che la Giunta regionale disciplini con regolamento:

a) i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento da parte dei CAIC, nonché la relativa documentazione;

b) le tipologie e la qualità dei servizi erogabili;

c) le modalità di controllo sulla documentazione prodotta;

d) le verifi che sulle attività prestate ai fi ni del mantenimento dell’accreditamento;

e) la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta regionale della cooperazione;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 22 gennaio 2007, n. 22 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai fi ni dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 3^ commissione consiliare “Attività produttive” nella seduta del 7 marzo 2007;

Ritenuto di accogliere le suddette osservazioni della 3^ commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2007, n. 212 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della suddetta legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

EMANA il seguente Regolamento:

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Capo II

Centri di Asssistenza Tecnica alle Imprese Cooperative (CAIC)

Art. 2 Requisiti di accreditamento

Art. 3 Attività e servizi dei CAIC

Art. 4 Procedimento di accreditamento

Art. 5 Istanza di accreditamento

Art. 6 Controlli e verifi che

Art. 7 Interventi dei CAIC per lo sviluppo e per la promozione del sistema cooperativo

Capo III

Consulta regionale della cooperazione

Art. 8 Composizione

Art. 9 Funzionamento della Consulta

Art. 10 Presidente della Consulta

Art. 11 Attività della Consulta

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 Disposizioni di prima applicazione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), disciplina:

a) i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento da parte dei Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative (CAIC), nonché la relativa documentazione;

b) le tipologie e la qualità dei servizi erogabili;

c) le modalità di controllo sulla documentazione prodotta;

d) le verifi che sulle attività prestate ai fi ni del mantenimento dell’accreditamento;

e) la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta regionale della cooperazione.

Capo II

Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative (CAIC)

Art. 2

Requisiti di accreditamento

1. Ai fi ni dell’accreditamento regionale di cui all’articolo 3 della l.r. n.73/2005, i CAIC devono:

a) essere esclusivamente costituiti dalle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

b) disporre di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale e di risorse organizzative adeguate allo svolgimento dei servizi, come previsto dall’articolo 3 del presente regolamento;

c) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento di attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CAIC;

d) essere costituiti nella forma d’impresa e iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui hanno la sede principale.

2. La sede principale del CAIC è localizzata in una provincia della Toscana. Le unità operative, nei termini indicati alla lettera b) del comma 1, sono localizzate nelle altre province, in modo da assicurare la copertura dei servizi nelle province di appartenenza.

3. Lo Statuto del CAIC indica le attività che verranno svolte, prevedendo in ogni caso tutte le attività indicate dall’articolo 3 del presente regolamento.

4. I CAIC possono avvalersi delle strutture operative delle Associazioni regionali di riferimento.

Art. 3

Attività e servizi dei CAIC

1. I CAIC devono essere dotati una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare l’erogazione di servizi qualifi cati nei seguenti settori:

a) innovazione tecnologica ed organizzativa;

b) consulenza societaria, economica, fi nanziaria e fi scale;

c) consulenza in materia di bandi e progetti europei;

d) marketing;

e) sicurezza e tutela dei fruitori;

f) tutela dell’ambiente;

g) igiene e sicurezza sul lavoro;

h) qualifi cazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese cooperative;

i) interventi fi nalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certifi cazione e rintracciabilità dei prodotti;

j) qualifi cazione del sistema cooperativo per lo sviluppo e la promozione della pratica cooperativa;

k) altre materie previste dallo statuto del CAIC;

l) interventi fi nalizzati a garantire alle imprese cooperative il più agevole rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Art. 4

Procedimento di accreditamento

1. L’ accreditamento dei CAIC è effettuato con atto del dirigente responsabile della struttura competente per materia in base all’ordinamento interno, nel prosieguo defi nito “dirigente responsabile”, su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fi ssati dall’articolo 2.

2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in novanta giorni.

Art. 5

Istanza di accreditamento dei CAIC

1. L’istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del CAIC, è presentata sulla base di un’apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile. L’istanza indica gli estremi di iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio dove il CAIC ha sede legale, il numero di partita IVA o codice fi scale dello stesso.

2. All’istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CAIC;

c) relazione descrittiva sull’articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CAIC, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 della l.r.n.73/2005.

3. La dichiarazione sostitutiva contiene i seguenti elementi:

a) appartenenza alla sezione regionale dell’ Associazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

b) svolgimento o l’impegno a svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica in almeno quattro province, specifi cando il territorio di competenza;

c) generalità del responsabile del CAIC della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province;

d) elenco delle società cooperative aderenti all’associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo costituente, aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;

e) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CAIC.

Art. 6

Controlli e verifiche

1. Il dirigente responsabile effettua periodici controlli sulle attività dei CAIC e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l’accreditamento.

Art. 7

Interventi dei CAIC per lo sviluppo e per la promozione del sistema cooperativo

1. I CAIC possono presentare alla Regione progetti fi nalizzati allo sviluppo e promozione del sistema cooperativo, in relazione alle attività indicate all’articolo 3 del presente regolamento ed accedere a contributi fi nanziari nell’ambito degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione regionale ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n.73/2005.

Capo III

Consulta regionale della cooperazione

Art. 8

Composizione

1. La Consulta regionale della cooperazione, prevista dall’articolo 4 della l.r. n.73/2005 è composta come segue:

a) assessore regionale competente per materia, che la presiede;

b) otto rappresentanti delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative nel territorio regionale toscano, come risultanti dai dati sulle imprese cooperative nel sistema economico della Toscana in possesso dell’Osservatorio di cui all’articolo 7 della l.r.n.73/2005, e da queste designati sulla base del grado di rappresentatività nel territorio regionale.

c) un rappresentante dell’ANCI Toscana;

d) un rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere);

e) un rappresentante dell’IRPET;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, unitariamente designati dalle organizzazioni sindacali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n.49 (Norme in materia di programmazione regionale);

g) due esperti in materia di cooperazione designati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

Funzionamento della Consulta

1. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa all’atto del suo insediamento.

2. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla struttura organizzativa regionale competente per materia.

3. I componenti la Consulta che non partecipano, nel corso di un anno solare, ad almeno due sedute consecutive senza giustifi cato motivo decadono dalla carica. La designazione dei nuovi componenti è effettuata secondo la composizione indicata all’articolo 4 della l.r. n.73/2005.

4. La Consulta presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.

Art. 10

Presidente della Consulta

1. Il presidente convoca la Consulta, fi ssandone l’ordine del giorno, sovrintende e coordina i lavori.

2. Il presidente rappresenta la Consulta, e riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato delle attività in cui essa è impegnata.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.

Art. 11

Attività della Consulta

1. La Consulta svolge i compiti previsti dall’articolo 5 della l.r.n.73/2005 con le modalità determinate nel regolamento interno.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.

3. La Consulta può delegare funzioni di rappresentanza o di coordinamento ai suoi componenti in ordine a materie o problematiche specifi che.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le organizzazioni di cui all’articolo 8 comma 1 lettera b) sono individuati sulla base dei dati elaborati dall’Osservatorio Regionale della Cooperazione, istituito a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 913 del 6 agosto 2001, ed acquisiti al nuovo Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. n. 73/2005. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

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