Legge 28 maggio 2007, n. 68

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Ente Stato
Fonte G.U.R.I.
n. 126
01/06/2007

thesaurus: Politiche sociali:Immigrazione

tipologia: Stato - Legge

Si stabilisce che ai sensi degli artt. 4 e 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, per l'ingresso in italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non superi la durata di tre mesi. al momento dell'ingresso, o in caso di provenienza da paesi dell'area schengen, entro otto giorni dall'ingresso lo straniero dichiara la propria presenza all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno.

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Data a Roma, addi' 28 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

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