Decreto 24 ottobre 2007

Documento unico di regolarita' contributiva.

Ente Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
Fonte G.U.R.I.
n. 279
30/11/2007
Allegati

thesaurus: Lavoro - Lavoro:Imprese - Lavoro:Lavoratori

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Il DURC è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Nell’ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA). Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive dei cui all’art. 1 il DURC ha validità mensile.

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 Vedi anche l'Allegato A

 

Roma, 24 ottobre 2007

 Il Ministro: Damiano

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