Deliberazione 18 maggio 2007, n. 853

- area generale di coordinamento n. 17 - istruzione - educazione - formazione professionale - politica giovanile e del forum regionale della gioventù - osservatorio regionale del mercato del lavoro (o.r.me.l.) - n. 20 - assistenza sanitaria - recepimento accordo stato - regioni d.lgs. 195/03. disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione - rspp e aspp. percorsi di formazione professionale per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Fonte B.U.R.
n. 37
02/07/2007
Regione Campania

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

VISTO

- il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/42/CE, 99//38/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;

- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazion

e delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003;

- l’“Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” del 26/01/2006, per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;

- le “Linee guida interpretative dell’Accordo Stato – Regioni in materia di D.Lgs. 195/03” approvate dalla Conferenza Stato – Regioni del 05 ottobre 2006; - la Legge n. 845 del 21/12/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; - la L.R. n. 40 del 30/07/77 “Normativa per l’esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale”

- la L.R. n. 19 del 28/03/87 “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati”;

VISTE

inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 45 del 21/01/05 avente ad oggetto: “L.R. 19/87 – Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati – Indirizzi operativi per i percorsi di formazione professionale autofinaziati”;

- n. 226 del 21/02/06 “Modifiche ed integrazioni alla delibera di G.R. n. 808/04 avente ad oggettoIndirizzi operativi per l’accreditamento degli organismi di Formazione e di Orientamento”;

- n. 793 del 16/06/06 “Accreditamento enti erogatori di formazione autofinanziata. Esecuzione disposto comma III art. 14 L.R. 24/12/05”;

- n. 2194 del 29/12/2006 “Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro: approvazione del progetto Arlav “Sistema Integrato per la Diffusione della Cultura della Sicurezza del Lavoro: l’Impresa Si.Cura”.

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 337 del 21/11/06 “Delibera G.R. n. 793 del 16/06/06: “Accreditamento enti erogatori di formazione autofinanziata. Esecuzione disposto comma III art. 14 L.R. 24/12/05. Approvazione Manuale Operativo per la procedura di accreditamento degli Organismi di Formazione e Orientamento. L.R. 19/87 – svolgimento dei corsi di Formazione Professionale Autofinanziati. Approvazione Circolare attuatuiva – Modalità di autorizzazione”.

CONSIDERATO

-che l’Accordo sopraccitato, nella sua organicità, considera le figure professionali di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni – RSPP, e di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni – ASPP, titolari di un ruolo e di una responsabilità di assoluto rilievo a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori;

RILEVATO

- che la Regione Campania intende attivamente promuovere la cultura della sicurezza e prevenzione, favorendo condizioni necessarie per il raggiungimento di adeguati livelli di competenza professionale da parte degli aspiranti alla qualificazione di RSPP e di ASPP;

- che i settori produttivi interessati evidenziano l’urgenza della implementazione dei percorsi formativi di qualificazione e aggiornamento per RSPP e per ASPP;

- che l’Accordo citato, nonché le linee guida interpretative dello stesso approvate dalla Conferenza Stato – Regioni del 05 ottobre 2006, prevedono che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviino una sperimentazione al fine di collaudare il nuovo apparato formativo che prevede lo sviluppo, in dettaglio, della formazione “specialistica” riferita alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e correlati alle specifiche attività lavorative di cui alla classificazione in macrosettori ATECO riportata nel modulo B dell’Accordo;

RITENUTO

- necessario, con urgenza, approvare le disposizioni attuative, di cui all’allegato A del presente dispositivo, al fine di rispettare il dettato legislativo in tema di formazione e di aggiornamento per RSPP e ASPP;

- necessario incaricare le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio di controllare, vigilare e monitorare le attività formative autorizzate ai sensi della L.R.19/87;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

a) di approvare, per le motivazioni in narrativa indicate e qui integralmente richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, l’Allegato A “RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ACCORDO STATO – REGIONI/PROVINCE AUTONOME DEL 26/01/06” quale primo indispensabile passo per l’implementazione della sperimentazione, aggiornamento e formazione a livello regionale;

b) di incaricare i Settori Formazione Professionale delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio di controllare, verificare e monitorare le iniziative formative autorizzate ai sensi della L.R.19/87;

c) di stabilire che con successivi decreti del Dirigente del Settore Formazione Professionale verranno dettate indicazioni attuative del presente provvedimento.

d) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale, nonché sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Allegato

ALLEGATO A)

RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STATO REGIONI/PROVINCE AUTONOME DEL 26.1.2006. (D.Lgs. 195/03.).

Con il presente atto la Regione Campania attua l'Accordo Stato-Regioni per la realizzazione delle attività formative per RSPP e ASPP di cui al D.lgs 195/03, mettendo in atto ulteriori modalità operative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale. Si puntualizza che i soggetti erogatori sotto elencati, con le condizioni e modalità indicate per ciascun gruppo, sono gli unici Soggetti abilitati alla realizzazione dei moduli A, B, C per RSSP e ASSP, compresi gli aggiornamenti.

1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi (moduli A, B, C e Aggiornamenti) L’art. 8 bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 195 del 2003 ed il paragrafo 4 dell'Accordo Stato-Regioni/Province autonome individuano i gruppi di Soggetti che possono realizzare i corsi per RSPP e ASPP.

1. Il primo gruppo è direttamente individuato dall'articolo 8 bis comma 3 del D.lgs 626/94 e comprende:

- Università

- ISPESL

- INAIL

- Istituto italiano medicina sociale

- Dipartimento vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile

- Amministrazione della Difesa

- Scuola superiore Pubblica Amministrazione

- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori

- Organismi paritetici Tali Soggetti realizzano direttamente i corsi, oppure possono avvalersi delle proprie strutture formative (ovvero strutture di diretta ed esclusiva emanazione dei soggetti legittimati ope legis, totalmente o prevalentemente partecipate) o di strutture formative che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui al terzo gruppo di Soggetti.

2. Il secondo gruppo, individuato al paragrafo 4 dell'Accordo, è costituito da Amministrazioni pubbliche che possono erogare formazione al proprio personale, anche tramite le proprie strutture periferiche:

- Ministero del lavoro

- Ministero della salute

- Ministero attività produttive

- Ministero Interno: Dipartimento affari interni e territoriali e Dipartimento Pubblica sicurezza

- Formez. Possono formare il proprio personale e quello delle Istituzioni scolastiche:

- Istituti tecnici industriali

- Istituti tecnici aeronautici

- Istituti professionali per industria e artigianato

- Istituti tecnici agrari

- Istituti professionali per agricoltura

- Istituti tecnici nautici

- Istituti professionali per attività marinare.

Possono formare i propri iscritti:

- Ordini e collegi professionali.

I Soggetti del secondo gruppo possono realizzare direttamente i corsi oppure avvalersi di strutture formative in possesso degli stessi requisiti di cui al terzo gruppo di soggetti.

3. Il terzo gruppo di Soggetti, come individuato al paragrafo 4.2 dell'Accordo Stato - Regioni/province autonome, operanti sul territorio regionale è dato da:

a) Soggetti accreditati dalla Regione Campania ai sensi della vigente normativa in possesso di esperienza almeno biennale nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro o della formazione in materia e che dispongano ed utilizzino docenti con esperienza almeno biennale nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro o della formazione in materia.Tali soggetti dovranno realizzare i corsi per RSPP e ASPP ai sensi della LR 19/87. Nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i Soggetti richiedenti dovranno autocertificare il possesso delle condizioni di cui sopra. Tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifica dalla Amministrazione Provinciale competente per territorio.

4. Nei casi in cui i Soggetti abilitati alla realizzazione dei corsi ope legis si avvalgano di proprie strutture formative o di strutture formative esterne accreditate la piena titolarità e responsabilità sulle attività formative realizzate rimane in capo ai soggetti legittimati ope legis.

2. Applicazione della normativa sulle attività di Formazione Professionale.

Le attività formative di RSPP e ASPP realizzate dai Soggetti di cui al terzo gruppo sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa in materia di attività formative (L.R. 19/87). Per la realizzazione delle attività formative per RSPP e ASPP a cura dei Soggetti di cui agli altri gruppi non è richiesta l'acquisizione del predetto riconoscimento di cui alla L.R. 19/87. Tali Soggetti hanno, tuttavia, facoltà, compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 19/87, di richiedere il riconoscimento e in tal caso le attività sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della predetta L.R. 19/87. In prima istanza, l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi dei Moduli A, B, C e di Aggiornamento, ai sensi della L.R. 19/87, potrà essere richiesta, come integrazione, dai Soggetti già autorizzati, in possesso dei requisiti di cui all’Accordo

3. Destinatari. La formazione, così come definita dall’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e dall’Accordo, si rivolge a:

Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione Designati dal datore di lavoro e per i quali è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi ( Tabelle A4 e A5 dell’Accordo);

Aspiranti all’esercizio del ruolo di Responsabile o Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione in possesso di:

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore;

Lauree triennali quali:

- Ingegneria della Sicurezza e Protezione;

- Scienze della Sicurezza e Protezione;

- Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

Gli aspiranti in possesso di tali lauree sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B. 4. Articolazione dei percorsi.

Il Modulo A è propedeutico agli altri moduli e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi.

Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C. Ha validità quinquennale. Alla scadenza dei 5 anni scatta l’obbligo di aggiornamento. Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP.

Il Modulo C ha validità per qualsiasi macrosettore in modo permanente e deve essere frequentato dai soli RSPP (art. 2 comma 4 D.Lgs 195/03). Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell’orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento del modulo sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

5. Certificazione esiti I moduli A, B, C dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, svolti da Soggetti che hanno ricevuto il riconoscimento ai sensi della L.R. 19/87, si concludono con la verifica dell’apprendimento che viene effettuata a cura di una Commissione nominata dal Dirigente del Settore Formazione Professionale secondo le modalità che saranno previste con successivi atti del predetto Dirigente del Settore Formazione Professionale. I corsi per RSSP e ASSP organizzati da soggetti degli altri gruppi che non abbiano acquisito il riconoscimento ai sensi della L.R. 19/87 si concludono con il rilascio di una attestazione che riporti almeno i seguenti elementi: dati anagrafici del corsista, soggetto legittimato ope legis responsabile della formazione, eventuale Soggetto effettivamente erogatore della formazione, sede e periodo svolgimento del corso, normativa di riferimento, specifica del modulo e monte ore (per il modulo B anche il macrosettore), modalità di verifica dell'apprendimento ed esito positivo, firma del soggetto che rilascia attestazione. Nel caso in cui ci si avvale di Strutture esterne accreditate, il responsabile del rilascio dell’attestazione rimane il Soggetto legittimato ope legis. I soggetti di cui ai gruppi che non abbiano acquisito il riconoscimento dei corsi ai sensi della L.R. 19/87 sono tenuti a trasmettere alle Amministrazioni Provinciali (Settore Formazione Professionale) competenti per territorio i "verbali di esame e valutazione finale dei corsisti". Tale invio viene operato per opportuna conoscenza finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati e dei corsisti formati. Le Amministrazioni Provinciali sono tenute a raccogliere e registrare i suddetti verbali e ad attivare il database relativo. Alla verifica finale saranno ammessi esclusivamente gli allievi che avranno frequentato i singoli moduli per almeno il 90% del monte ore complessivo.

6. Corsi di aggiornamento di cui all’art. 8bis, comma 5, del D.Lgs. 626 del 1994 Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero deve essere completato entro il 14/02/2012. Entro il 14/02/08 dovrà essere, comunque, svolto almeno il 20% del monte ore complessivo dell’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza. La data del 14/02/2012 costituisce riferimento per la decorrenza di tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi. Per coloro che non usufruiscono dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B, la decorrenza del quinquennio di aggiornamento inizia dalla data di conclusione del modulo B. Per coloro che conseguiranno la laurea triennale che consente l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B, la decorrenza del quinquennio di aggiornamento partirà da tale data. Per gli ASPP l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i Macrosettori ATECO. Tali ore di aggiornamento possono essere anche distribuite nel quinquennio. Per i RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti ad entrambi i due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l’aggiornamento è da intendersi complessivamente pari a 100 ore complessive. In tutti i casi l'aggiornamento previsto può essere realizzato da RSPP e ASPP nell'arco dei 5 anni in più moduli distribuiti nel periodo di riferimento. Al termine di ogni modulo il soggetto attuatore dovrà rilasciare apposita attestazione di frequenza.

7. Validità dei corsi RSPP e ASPP tenutisi antecedentemente al presente atto Si dispone la validità della frequenza ai percorsi formativi

- tenutisi antecedentemente all'approvazione del presente atto

- realizzati nel corso dell'anno 2005 e nell'anno 2006 se coerenti con le seguenti caratteristiche:

- realizzati da soggetti formatori in possesso dei requisiti indicati dal D.lgs 195/03 e dall'Accordo Stato- Regione del 26.01.2006;

- realizzati nel rispetto di contenuti, monte ore, caratteristiche docenti ed altre condizioni coerenti con il D.lgs 195/03 e l'Accordo Stato-Regioni.

Tali condizioni devono essere documentate.

8. Inserimento dei percorsi per RSPP e ASPP nel Repertorio regionale dei profili professionali I contenuti dei moduli componenti i percorsi formativi per RSPP e ASPP ed il relativo monte ore fanno riferimento a quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni. Il Settore Formazione Professionale provvede alla redazione delle schede dei moduli formativi A, B, C al fine del loro inserimento negli “INDIRIZZI OPERATIVI – Percorsi di Formazione Professionale Autofinanziati – Legge Regionale 28 marzo 1987 n. 19” di cui alla deliberazione di G.R. n. 45 del 21/01/05.

9. Formazione a distanza Per l'erogazione dei moduli A, B e C per RSPP e ASPP è fatto divieto di ricorrere alla FAD, così come specificato nell'Accordo.

10. Sperimentazione sul percorso formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni 26.01.2006 La Regione Campania consentirà la sperimentazione, previa autorizzazione, di corsi relativi al Modulo B tramite modalità difformi da quelle previste dall’Accordo Stato-Regioni 26.01.2006. Tale sperimentazione dovrà essere mirata ad individuare e definire eventuali unità formative appartenenti al modulo B i cui obiettivi di apprendimento e i cui contenuti possono essere comuni a più macrosettori. I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi fra le Regioni e con i Ministeri sottoscrittori dell’Accordo per eventuali adeguamenti da assumere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

11. Rinvio Accordo Stato-Regione 26.01.2006 Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 relativo ai percorsi formativi per RSSP e ASSP.

Il Segretario

Il Presidente

D’Elia Valiante

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