Decreto del Presidente della Regione giugno 2005, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. approvazione.

Ente LA REGIONE
Fonte B.U.R.
n. 26
29/06/2005
Regione Friuli Venezia Giulia

thesaurus: Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTI, in particolare, l’articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale, come sostituito dall’articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, il quale prevede che l’Amministrazione regionale promuova e finanzi progetti di aggiornamento professionale per i professionisti, e l’articolo 12, comma 1, il quale stabilisce che con apposito Regolamento vengano stabiliti le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall’articolo 6, comma 1, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTO il testo del Regolamento relativo all’intervento previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 13/2004, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 23 maggio 2005;

DECRETA

E’ approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall’articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria) per l’aggiornamento professionale da parte dei professionisti», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO

Trieste, 8 giugno 2005

ILLY

Azioni sul documento