Decreto del Presidente della provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secon-do ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Fonte B.U.R.
n. 49
04/12/2007
Regione P.A. di Trento

thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Diritto allo studio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta prov.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consi-glio provinciale;

- visto l’articolo 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2306 di data 26 ottobre 2007 concernente l’approvazione del “Regolamento perl'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina i servizi e gli interventi per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione previsti dal Titolo V, Capo II, articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata “legge provinciale”.

2. Ai fini di questo regolamento l’espressione "ambito territoriale di residenza" corrisponde ai territori risul-tanti dalla suddivisione del territorio provinciale effettuata ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 16 giu-gno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).

Art. 2

Destinatari

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, sono ammessi a fruire dei servizi e degli interventi per l’esercizio del diritto allo studio elencati dall’articolo 3, gli studenti che alla conclusione dell’anno scolastico e formativo frequentato abbiano un’età non superiore ai venti anni, e in particolare:

a) gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, con riferimento a tutti gli interventi elencati all’articolo 3;

b) limitatamente agli interventi previsti dall’articolo 3, lettera e), gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano, nell’ambito del territorio nazionale presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative situate al di fuori della provincia, percorsi di istruzione e formazione non presenti nel territorio provin-ciale; in assenza di tale condizione l’ammissione agli interventi deve essere correlata alla sussistenza di giu-stificati motivi;

c) gli studenti non residenti in provincia di Trento che frequentano, anche temporaneamente, le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, purché non usufruiscano di analoghe agevolazioni e comunque limitatamente alla possibilità di fruizione degli interventi previsti dall’articolo 3, lettere a), b), c), d) e h), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1.

Art. 3

Servizi e interventi

1. Il diritto allo studio si realizza attraverso la fruizione dei servizi e degli interventi di seguito indicati:

a) servizio di mensa;

b) fornitura di libri di testo;

c) riconoscimento delle spese di convitto e alloggio;

d) copertura assicurativa;

e) concessione di assegni di studio;

f) concessione di borse di studio;

g) servizio di trasporto e facilitazioni di viaggio;

h) servizi residenziali per gli studenti che ricorrono a tali servizi in comuni diversi da quello di residenza non-ché ogni altro intervento di tipo sociale idoneo a conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 70 della legge provinciale individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 4

Servizio di mensa

1. Il servizio di mensa è assicurato agli studenti, che frequentano attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie, nel limite del monte ore annuale del percorso scolastico o formativo frequentato, rispettivamente, per la scuola primaria, per la scuola secondaria e per la formazione professionale.

Il servizio di mensa è attuato in alternativa al doppio servizio di trasporto, previa valutazione della consistenza effettiva dell’utenza e tenuto con-to dell’articolazione strutturale e organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative di riferimento. In ogni caso gli studenti che alloggiano fuori famiglia fruiscono del servizio di mensa per il pasto serale.

2. Possono altresì essere ammessi al servizio di mensa, al prezzo di costo, gli studenti che frequentano atti-vità integrative o di ampliamento didattico, offerte dalle istituzioni scolastiche e formative, ulteriori rispetto al monte ore annuale, nonché gli studenti interessati a scambi scolastici o a programmi di ospitalità e gli studenti dei corsi per i quali è istituito il doppio trasporto.

A tal fine l’ente competente verifica la compatibilità organizza-tiva in relazione alle singole esigenze.

3. Nell’ambito delle procedure per l’affidamento del servizio è assicurato il buon funzionamento dello stesso anche sotto i profili educativo, igienico e dietetico. Il servizio di mensa è comunque realizzato mediante la com-partecipazione delle famiglie al costo del servizio stesso.

Il regime tariffario è graduato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare valutata secondo quanto disposto dall’articolo 11.

4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione indirizzi e criteri per l’applicazione dei commi 1, 2, e 3, con particolare riferimento:

a) alle caratteristiche dei prodotti alimentari, ai regimi dietetici e alle modalità di controllo del servizio di men-sa;

b) alla definizione della tariffa massima applicabile su tutto il territorio provinciale, nonché alla graduazione del regime tariffario;

c) all’eventuale ammissione degli studenti ai sensi del comma 2.;

d) alle modalità di verifica del servizio erogato, sia in termini qualitativi e quantitativi, sia in termini economici.

5. Gli studenti della formazione professionale iscritti a un percorso del macrosettore alberghiero e della ri-storazione fruiscono del servizio di mensa nell’ambito delle attività didattiche e di laboratorio realizzate dalle istituzioni formative frequentate alle medesime condizioni di compartecipazione al costo del servizio previste per la generalità degli studenti del sistema educativo provinciale.

Art. 5

Fornitura dei libri di testo

1. Agli studenti iscritti, nell’ambito del territorio provinciale, alla scuola primaria i libri di testo sono forniti gratuitamente in proprietà a cura dell’istituzione scolastica di riferimento.

2. Agli studenti iscritti, nell’ambito del territorio provinciale, alla scuola secondaria di primo grado i libri di testo sono forniti in comodato d’uso a cura dell’istituzione scolastica di riferimento.

3. Agli studenti iscritti, nell’ambito del territorio provinciale, al secondo ciclo di istruzione e formazione i li-bri di testo possono essere forniti in comodato d’uso a cura delle istituzioni scolastiche e formative di riferimento; sono esclusi dalla fornitura gli studenti iscritti ai corsi serali.

Il comodato d’uso può essere attivato a partire dal primo anno di corso ed eventualmente è esteso in modo graduale agli anni successivi secondo modalità definite con deliberazione dalla Giunta provinciale.

La predetta deliberazione può prevedere anche forme di comparteci-pazione economica da parte delle famiglie alla realizzazione del comodato d’uso dei libri di testo nel secondo ciclo di istruzione; in tale caso la contribuzione delle famiglie deve corrispondere a criteri di uniformità di trattamento validi per l’intero territorio provinciale, secondo quanto disposto dall’articolo 11.

4. La famiglia può provvedere in proprio all’acquisto dei libri di testo, rinunciando al comodato d’uso, fermo restando l’obbligo di comunicazione preventiva all’istituzione scolastica e formativa di riferimento. Resta, in ogni caso, a carico delle famiglie la spesa per l’acquisto dei testi consigliati dalle istituzioni scolastiche e formative a corredo e complemento della dotazione di libri di testo.

5. Le famiglie ovvero gli studenti maggiorenni sono tenuti al risarcimento delle istituzioni scolastiche e formative in caso di utilizzo improprio ovvero in caso di mancata restituzione dei testi forniti in comodato d’uso.

6. Nei casi di trasferimento dello studente nel corso dell’anno scolastico ad altra istituzione scolastica o for-mativa ovvero nel caso di passaggio ad altro percorso di studi, è comunque assicurato il comodato d’uso dei libri di testo.

7. I libri di testo già assegnati in comodato d’uso possono essere ceduti in proprietà agli utenti a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo economico.

8. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per l’attuazione di questo articolo, definendo in particolare:

a) i limiti massimi di spesa dei libri di testo per studente in riferimento a ciascun grado e percorso di studi;

b) le modalità di attuazione del comodato d’uso dei libri di testo nel secondo ciclo di istruzione e formazione;

c) le modalità organizzative per l’acquisto, la gestione e la fornitura, da parte delle istituzioni scolastiche e formative, dei libri di testo in comodato d’uso agli studenti delle scuole secondarie e della formazione pro-fessionale, in modo tale da assicurare l’uso per più anni scolastici dei testi adottati;

d) le eventuali forme di compartecipazione economica da parte delle famiglie alla realizzazione del comodato d’uso dei libri di testo nel secondo ciclo di istruzione. In tale caso la contribuzione delle famiglie deve corri-spondere a criteri di uniformità di trattamento validi per l’intero territorio provinciale, secondo quanto di-sposto dall’articolo 11. Le istituzioni scolastiche e formative introitano direttamente nel proprio bilancio tali contribuzioni;

e) le modalità e i criteri per il risarcimento nei casi di utilizzo improprio ovvero di mancata restituzione dei testi forniti in comodato d’uso;

f) le modalità di fruizione del comodato d’uso nei casi di trasferimento dello studente nel corso dell’anno scola-stico ad altra istituzione scolastica o formativa ovvero nel caso di passaggio ad altro percorso di studi;

g) le condizioni per la cessione in proprietà alle famiglie dei testi già forniti in comodato d’uso, al fine della determinazione del corrispettivo economico da definire in particolare in relazione all’utilizzabilità didattica dei testi stessi.

9. Per gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche e formative al di fuori del territorio provinciale e comunque nel territorio nazionale le spese per i libri di testo sono riconosciute dagli enti competenti nei limiti e secondo le modalità previsti dall’articolo 7.

Art. 6

Copertura assicurativa

1. La Provincia provvede alla copertura assicurativa dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola dell’infanzia provinciale ed equiparata e degli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale per i rischi da infortunio e da responsabilità civile per danni causati a persone e a cose.

2 La Giunta provinciale stabilisce le condizioni di copertura assicurativa dei soggetti individuati dal comma 1 in relazione alle diverse tipologie di servizio educativo e ai diversi percorsi di istruzione e formazione, tenendo conto in particolare dei seguenti rischi:

d) infortuni sofferti da studenti portatori di handicap frequentanti centri educativi o terapici che utilizzano servizi istituiti ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pub-blici di trasporto in provincia di Trento), durante il trasporto a cura della Provincia da e verso tali centri.

Art. 7

Assegni di studio

1. Agli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano istituzioni scolastiche e formative possono essere concessi assegni di studio destinati alla copertura, anche parziale, delle seguenti spese, purché effettiva-mente sostenute: a) convitto e alloggio, compresi i servizi residenziali; b) mensa; c) trasporto; d) libri di testo; e) tasse di iscrizione e rette di frequenza.

2. Le spese relative al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute agli studenti iscritti presso le istitu-zioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, ovvero presso istituzioni scolastiche, anche pari-tarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia, tenendo in ogni caso conto della distanza dal luogo di resi-denza e di obiettive difficoltà di trasporto, nonché di particolari condizioni di carattere sociale e familiare e dell’eventuale assenza dei medesimi percorsi di istruzione e formazione presso istituzioni scolastiche e formative vicine al luogo di residenza.

3. Le spese relative al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere riconosciute agli studenti iscritti presso i-stituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative, con sede fuori provincia, per la frequenza di percor-si di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

4. Le spese relative al comma 1, lettera e), comprendono le tasse di iscrizione a istituzioni scolastiche e for-mative provinciali. Tali spese possono essere riconosciute agli studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. Gli assegni di studio possono essere concessi agli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione che si iscrivono per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero che abbiano conse-guito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico a cui si riferisce l’intervento, fatta salva la possibi-lità di riconoscere comunque l’intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo.

6. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’attribuzione degli assegni di studio individuan-do, in particolare:

a) la condizione economica del nucleo familiare dello studente, secondo quanto disposto dall’articolo 11, ai fini dell’accesso ai benefici e della graduazione dei medesimi;

b) gli importi minimi e massimi degli assegni di studio;

c) eventuali criteri di merito scolastico in aggiunta a quelli previsti dal comma 5.

Art. 8

Borse di studio

1. La Provincia può concedere borse di studio agli studenti residenti in provincia, frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, che abbiano un’età non superiore ai diciotto anni. Le borse di studio sono destinate a prevenire il rischio di abbandono scolastico e formativo a causa del disagio eco-nomico familiare.

2. Per sostenere la frequenza e per prevenire il rischio di abbandono la Provincia può concedere borse di stu-dio anche a studenti fino al ventitreesimo anno di età, iscritti ad un percorso del secondo ciclo di istruzione e

a) infortuni sofferti durante la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché durante la partecipazione a manifestazioni e attività, previste dalla programmazione educativa di carattere culturale, sportivo e ricreativo ovvero presso imprese, ivi compreso il tragitto e l’eventuale trasporto da casa alla sede di svolgimento delle predette attività e manifestazioni e viceversa; i predetti rischi riguardano anche attività e manifestazioni organizzate direttamente dall’istituzione scolastica e formativa o da altri soggetti;

b) infortuni sofferti nell’ambito del servizio di mensa e, limitatamente agli studenti della formazione professio-nale, di convitto;

c) responsabilità civile per i danni cagionati a persone o a cose nell’ambito della partecipazione alle attività di cui alle lettere a) e b); formazione del sistema educativo provinciale, per il conseguimento del diploma conclusivo del percorso di studi frequentato.

Tali interventi possono essere prorogati fino al venticinquesimo anno di età in relazione al risultato scolastico e formativo.

3. Per il conferimento delle borse di studio di cui al comma 1 è considerata la condizione economica del nu-cleo familiare secondo quanto disposto dall’articolo 11. Per gli studenti meritevoli l’importo della borsa di studio spettante, sulla base della valutazione della condizione economica, è incrementato fino ad un massimo del cin-quanta per cento in relazione ai risultati finali conseguiti nell’anno scolastico e formativo precedente quello a cui si riferisce il beneficio.

4. Per il conferimento delle borse di studio di cui al comma 2 è considerata solo la condizione economica del nucleo familiare, secondo quanto disposto dall’articolo 11.

5. La Giunta provinciale adotta criteri e modalità per la concessione delle borse di studio di cui ai commi 1 e 2 ed in particolare definisce, in relazione alle borse di studio di cui al comma 1, le soglie di merito per l’applicazione degli incrementi previsti dal comma 3.

6. La Provincia può concedere borse di studio agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione per solo merito eccezionale. A tal fine la Giunta provinciale adotta i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio, con particolare riferimento alla determinazione del merito scolastico nonché del numero e dell’ammontare massimi delle borse di studio stesse. Successivamente, al fine della concessione delle borse di studio, la Provincia acquisisce dalle istituzioni scolastiche e formative le proposte di conferimento delle stesse che sono valutate da una commissione tecnica composta da tre esperti del sistema educativo e formativo nominati dalla Provincia stessa.

La concessione delle borse di studio previste da questo comma può essere prorogata per la frequenza del percorso di studi universitari, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta provin-ciale, ma non è cumulabile con le borse di studio concesse nell’ambito del diritto allo studio universitario e con le provvidenze previste dall’articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 9

Servizio di trasporto

1. La Provincia garantisce il servizio di trasporto scolastico agli studenti aventi la residenza o il domicilio nel territorio provinciale o nei comuni limitrofi nel rispetto di quanto disposto dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).

2. Il servizio di trasporto scolastico è attuato attraverso i seguenti interventi e principi:

a) organizzazione di un trasporto anche in forma speciale a favore degli studenti del primo ciclo di istruzione, istituito secondo i criteri individuati dalla Giunta provinciale;

b) applicazione di una disciplina di riduzione delle tariffe a carico delle famiglie per l’accesso al servizio di tra-sporto scolastico da parte degli studenti del primo ciclo e del secondo ciclo, adottata dalla Giunta provinciale sulla base di criteri che tengono conto della condizione economica del nucleo familiare, secondo quanto sta-bilito dall’articolo 11;

c) erogazione di facilitazioni di viaggio nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un ser-vizio di trasporto ai fini della frequenza scolastica. Tale facilitazione consiste in un contributo forfetario da corrispondere alla famiglia in base alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formati-va, secondo criteri e parametri individuati dalla Giunta provinciale che tengano conto della condizione eco-nomica del nucleo familiare, secondo quanto disposto dall’articolo 11.

Art. 10

Servizi residenziali

1. Sono servizi residenziali le soluzioni di alloggio alternative ai convitti e con vigilanza per i soggetti mino-renni, organizzate dagli enti competenti a favore degli studenti che frequentano istituzioni scolastiche o formati-ve del sistema educativo provinciale non presenti nell’ambito territoriale di residenza. Tali servizi, destinati a soddisfare un’utenza numericamente molto contenuta, non contemplano necessariamente il servizio di mensa.

2. I servizi residenziali possono essere organizzati direttamente o a mezzo di convenzioni. I costi del servi-zio sono a carico delle famiglie beneficiarie, fermo restando la possibilità per gli enti competenti di partecipare al costo del servizio stesso; a tal fine la Giunta provinciale adotta i criteri generali per l’attivazione e l’accesso ai servizi.

3. La spesa sostenuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi residenziali deve considerarsi ammissibile ai fini della concessione degli assegni di studio previsti dall’articolo 7 e secondo le condizioni ivi previste.

 

Art. 11

Parametri per la definizione della capacità economica

1. Ai fini dell’individuazione della capacità economica della famiglia, la Giunta provinciale, in applicazione delle disposizioni dettate ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, individua, con riferimento a ciascun servizio e intervento, i parametri di valutazione della stessa e definisce, in particolare:

a) le caratteristiche di composizione del nucleo familiare da prendere in considerazione;

b) gli specifici strumenti di agevolazione in relazione al numero di figli che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale;

c) la ponderazione del reddito e del patrimonio dei diversi componenti il nucleo familiare;

d) le franchigie da applicare agli elementi patrimoniali, al fine di determinare il patrimonio netto da valutare;

e) il rapporto di conversione degli elementi patrimoniali netti in reddito equivalente.

 

Art. 12

Norme transitorie

1. Questo regolamento trova applicazione con riferimento agli interventi e ai servizi a valere dall’anno sco-lastico 2008/2009. Per l’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore di questo regolamento continua ad applicarsi la disciplina vigente prima di tale data; tuttavia per il medesimo anno scolastico trovano immediata applicazione le disposizioni dell’articolo 5.

2. Fino alla data individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, conti-nuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30, 3 settembre 1987, n. 21, ancorché abrogati, in relazione all’individuazione dei soggetti competenti all’erogazione dei servizi e degli interventi nonché in relazione agli strumenti di programmazione ed attuazione degli interventi stessi e per le relative procedure di finanziamento. Resta fermo quanto specificamente attribuito alle istituzioni scolastiche e formative.

3. Fino a quando non sia attivato il comodato d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 3, le spese per i libri di testo degli studenti frequentanti percorsi del secondo ciclo nel sistema educativo provinciale possono essere rico-nosciute nell’ambito delle provvidenze previste dall’articolo 7.

Art. 13

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, commi 1 e 2, dalla data di entrata in vigore di questo re-golamento sono abrogate le seguenti norme:

a) legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 (Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell’obbligo scolastico della provincia di Trento);

b) legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori);

c) articolo 4 (Estensione assicurazioni previste dalla legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10) della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

d) legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12 (Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 concernente inter-venti in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai compren-sori);

e) articolo 4 (Funzioni in materia di assistenza scolastica) della legge provinciale 1° settembre 1980, n. 30;

f) articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell’ambito del diritto allo studio);

g) articolo 5 (Modifica alle disposizioni sull'assicurazione degli alunni nelle scuole) della legge provinciale 17 otto-bre 1986, n. 28;

h) articoli 25 e 26 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);

i) legge provinciale 6 maggio 1988, n. 19 (Modifica dell'art. 5 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 concernente servizi di mensa);

j) articolo 32, comma 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige);

k) Articolo 56 (Assegni di studio), capo VII , titolo IV della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14;

l) articoli 37 (Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori); 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l’obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all’organo più rappresentativo dell’ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;7) l’adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva”.

m) articolo 86 (Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

n) il numero 3, tabella A del DPGP 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento concernente l’individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell’articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4);

o) articoli 50 (Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 “Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori”) e 56, comma 2 (Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 “Ordinamento della formazione professionale”) della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

p) articolo 20 (Disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale) della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;

q) articolo 21 (Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 “Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole pre-elementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento”) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.

Questo decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 novembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

 

NOTE

 

 

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