Decreto del Presidente della regione 23 novembre 2007, n. 0383/Pres.
Lr 5/2005, art. 25, comma 5 bis. regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari in attuazione dell?articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (norme per l?accoglienza e l?integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). approvazione.
| Fonte |
B.U.R.
n. 50 12/12/2007 |
|---|---|
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
thesaurus: Politiche sociali:Immigrazione
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta reg.
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante “Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati”, ed in particolare l’articolo 25, comma 5 bis, come introdotto dalla sopra citata legge regionale 18/2005, secondo il quale la Regione provvede all’apposizione del visto e all’approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall’articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, secondo le modalità stabilite con regolamento regionale;
Visti il predetto articolo 27, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 286/1998, nonché l’articolo 40, commi 9 e 10, del D.P.R 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dall’articolo 37 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 recante “Normativanazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea”;
Ritenuto di disciplinare le modalità di presentazione e apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, di cui all’articolo 40, comma 9, lettera a) del D.P.R. 394/1999;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2007, n. 2593, con la quale è stato approvato in via preliminare lo schema di “Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell’articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)”;
Sentita , ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 5/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 14 novembre 2007 ha esaminato il sopra citato schema di Regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
Visto il “Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell’articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)”, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2799;
Decreta
1. È approvato il “Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell’articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)”, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ILLY





