Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2008, n. 48
Modifica del piano annuale degli interventi per l'artigianato relativo agli anni 2006- 2007 ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 2/1/2003, n. 3.
| Fonte |
B.U.R.
n. -1 20/02/2008 |
|---|---|
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 concernente “Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato”;
VISTO in particolare l’art. 43 della precitata legge regionale n. 3/2003 che dispone l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano annuale degli interventi per l’artigianato, elaborato sulla base sia del Programma triennale per l’artigianato sia delle risorse recate dal bilancio della Regione per il relativo esercizio finanziario;
VISTA la deliberazione n. 46 in data 20 dicembre 2006 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma triennale degli interventi in materia di artigianato per gli anni 2006-2007-2008;
VISTA la deliberazione n. 467 in data 11 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale degli interventi in materia di artigianato per gli anni 2006-2007;
PRESO ATTO della deliberazione n. 1433 del 30 novembre 2007 con la quale veniva prorogato fino al 31 dicembre 2008 il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari finali, fissato nei bandi attuativi delle Misure del Docup Ob. 2, per le zone a sostegno transitorio (Phasing Out);
PRESO ATTO altresì che la Misura 1.2 del ridetto Piano, concernente il credito agevolato tramite Artigiancassa S.p.A., reca in appendice i Regolamenti per le operazioni di credito e di locazione finanziaria agevolate ai sensi dell’art. 61, comma 4, della legge regionale n° 3/2003 nei quali veniva riportato il termine ultimo del 31 dicembre 2007 per l’ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari finali ricadenti nelle zone a sostegno transitorio;
CONSIDERATO che conseguentemente alla sopra richiamata deliberazione n. 1433 del 30 novembre 2007 devono essere adeguati i Regolamenti di cui al punto precedente;
RITENUTO quindi di modificare il Piano annuale degli interventi per l’artigianato relativo agli anni 2006-2007, di cui all’art. 43 della legge regionale n. 3/2003, con i nuovi Regolamenti per le operazioni di credito e di locazione finanziaria agevolate ai sensi dell’art. 61, comma 4, della legge regionale n. 3/2003, allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori: Renzo Guccinelli
D E L I B E R A
– di modificare il Piano annuale degli interventi per l’artigianato relativo agli anni 2006-2007, di cui all’art. 43 della legge regionale n. 3/2003, con i nuovi Regolamenti per le operazioni di credito e di locazione finanziaria agevolate ai sensi dell’art. 61, comma 4, della legge regionale n. 3/2003, allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
– di stabilire che il presente Piano annuale degli interventi per l’artigianato venga pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale di questa Regione;
– di dare atto infine che, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO (seguono allegati)
REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA LIGURIA PREMESSA L’Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A., (successivamente Artigiancassa) gestisce, su concessione della Regione Liguria (successivamente Regione), il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate ai sensi dell’art. 37 della legge 25/7/1952 n. 949. Secondo quanto previsto dal Piano annuale per l’artigianato per gli anni 2006/2007 approvato dalla Regione, il Fondo è finalizzato ad agevolare gli investimenti della generalità delle imprese artigiane e, in particolare, delle imprese di più recente costituzione ovvero costituite da giovani o da donne.
Le domande di agevolazione riguardanti:
a) investimenti effettuati in Aree a sostegno transitorio (Phasing out) o in Aree Obiettivo 2 comprese le zone ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell’art. 87.3 c del Trattato CE, fatta eccezione per le spese non ammissibili ai sensi del DOCUP OB 2 2000-2006, sono agevolate con risorse comunitarie fino al 30 novembre 2008;
b) investimenti effettuati nelle Aree sopra indicate ammissibili ai sensi del DOCUP OB 2 2000-2006 che, in considerazione dei criteri e dei tempi di ammissibilità previsti al paragrafo 6 del presente Regolamento, non siano state ammesse alle agevolazioni entro le suddette date, nonché quelle per investimenti non ammissibili al DOCUP OB 2 2000-2006 sempre effettuati nelle predette Aree e comunque quelle per investimenti effettuati nelle restanti Aree, sono agevolate con risorse regionali.
In caso d’indisponibilità ovvero insufficienza di risorse comunitarie le relative domande sono agevolate con risorse regionali. Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dal presente Regolamento le Banche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
1. Soggetti beneficiari Possono beneficiare degli interventi agevolativi:
a) le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nell’Albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;
b) le imprese iscritte nel “Registro Imprese”, a condizione che ottengano l’iscrizione al suddetto Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Banca;
c) gli aspiranti imprenditori artigiani, a condizione che ottengano l’iscrizione nel medesimo Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Banca. Sono escluse dagli interventi agevolativi:
➣ le imprese appartenenti ai settori di cui all’allegato n. 1, con riferimento alle domande di agevolazione di cui alla lett.ra a) della Premessa;
➣ le imprese appartenenti ai settori di cui all’allegato 2, con riferimento alle domande di agevolazione di cui alla lett.ra b) della Premessa.
2. Domande di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi
La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall’impresa artigiana o dall’impresa iscritta al solo Registro Imprese ovvero dall’aspirante imprenditore nonché dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente gli schemi messi a disposizione da Artigiancassa (all. nn. 3 e 4).
La predetta domanda, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale Artigiancassa della Liguria entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento o, nel caso di previsione di un periodo di utilizzo e/o di preammortamento, entro 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di utilizzo e/o di preammortamento medesimo, ovvero di 12 mesi per l’impresa iscritta al solo Registro Imprese e per l’aspirante imprenditore.
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.
La domanda compilata dall’impresa artigiana ovvero dall’impresa iscritta al solo Registro Imprese è utilizzata anche per autocertificare l’iscrizione all’Albo artigiano o al Registro Imprese; in quest’ultimo caso, l’impresa dovrà sottoscrivere nella domanda stessa l’impegno a trasmettere alla Sede regionale Artigiancassa per la Liguria, per il tramite della Banca, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 1, sub b), apposita dichiarazione che autocertifichi l’avvenuta iscrizione all’Albo artigiano, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse.
La domanda compilata dall’aspirante imprenditore dovrà contenere:
➣ il progetto imprenditoriale con l’indicazione del comparto merceologico di riferimento e degli investimenti da realizzare;
➣ l’impegno sottoscritto dall’aspirante imprenditore stesso a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa per la Liguria la dichiarazione citata nel precedente capoverso con le modalità ed i termini nello stesso indicati.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione della spesa d’investimento. In particolare, ai fini dell’ammissione al contributo, i titoli di spesa devono avere data di quietanza non anteriore a 12 mesi da quella della domanda.
Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, Artigiancassa comunica alla Banca e all’impresa beneficiaria o all’aspirante imprenditore, in ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza di cui alla legge regionale n. 8/91, il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria; dalla ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.
3. Destinazione del finanziamento - Documentazione
Può essere ammesso agli interventi agevolativi il finanziamento destinato:
a) all’acquisto, alla costruzione, all’ampliamento, all’ammodernamento del laboratorio posto al servizio dell’attività artigiana svolta dall’impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, compreso l’acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori ed impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;
b) all’acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compresi nell’ammontare del finanziamento l’avviamento e le scorte;
c) all’acquisto di macchine ed attrezzature nuove1, ovvero usate nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, poste al servizio dell’attività artigiana svolta dall’impresa e di quelle attività ad essa complementari, risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l’aumento del grado di competitività;
d) all’acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
e) a sostenere le spese per iniziative all’estero quali, ad esempio, l’apertura di unità locali di rappresentanza e/o filiali di vendita, per partecipazione a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato;
f) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti2;
g) alla trasformazione di ogni tipo di debito dell’impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi della presente disciplina.
Il finanziamento:
• può comunque riguardare, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d’importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell’investimento assistita da interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora cumulativamente non sia superata l’intensità massima agevolativa fissata per quest’ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d’esenzione per categoria, decisione della Commissione);
• non può riguardare la quota di spesa sostenuta dall’impresa a titolo di imposte (es. IVA).
La documentazione di spesa deve essere quietanzata e di ciò può essere fornita prova mediante lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, ricevuta bancaria, ricevuta di contrassegno.
In alternativa, l’avvenuto pagamento di ciascuna fattura può essere attestata dal legale rappresentante dell’impresa a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In luogo dell’originale delle fatture può essere prodotta la relativa copia fotostatica resa conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/00, ovvero dalla Banca.
Sull’originale della fattura, a cura della Banca, dovrà essere preventivamente apposta la seguente dicitura: “Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato della Regione per il tramite di Artigiancassa”. Relativamente all’acquisto di immobili e all’acquisizione di azienda deve essere prodotta copia del relativo contratto resa conforme all’originale ai sensi di legge.
Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria recante l’indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali e, nel caso di ampliamento di immobile, con l’indicazione della destinazione d’uso dei locali preesistenti.
Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all’Ordine o Albo professionale o di un tecnico della Banca finanziatrice attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, la conformità di questi ultimi alla normativa in materia edilizia.
La costruzione dei locali, compreso l’ampliamento di quelli preesistenti, deve eseguirsi su terreno di proprietà dell’impresa, ovvero su terreno per il quale l’impresa stessa disponga del diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.
Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc,) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per lo svolgimento delle attività certificate dall’impresa.
L’acquisto e la costruzione dei locali ad uso promiscuo sono finanziabili per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell’impresa.
Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali ad uso delle attività certificate dell’impresa deve risultare da atto notarile integrativo o da perizia redatta da tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale.
La ristrutturazione del laboratorio, rispondente ai requisiti di cui all’articolo 31 lett. b) della legge 457/78, è investimento finanziabile ove l’impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento. Nel caso di ammodernamento del laboratorio, l’investimento è finanziabile ove l’impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.
Nel caso di acquisto di macchinari ed attrezzature usate, ai sensi della norma 4 del Regolamento CE 1685/2000 devono essere prodotte:
• una dichiarazione del venditore che attesti l’origine esatta dei macchinari o delle attrezzature e confermi che in relazione ad essi, nel corso dei precedenti sette anni, non ha beneficiato di altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali o comunitarie;
• una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dalla quale risulti che:
a) il prezzo dei macchinari o delle attrezzature usate non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchinari o attrezzature similari nuovi;
b) le caratteristiche tecniche dei macchinari o delle attrezzature usate sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards.
Nel caso di trasformazione dei debiti in finanziamento a medio termine agevolato, deve essere prodotto:
• in presenza di debito bancario, estratto conto in cui si attesti la passività;
• in presenza di debito commerciale, documentazione attestante l’esposizione verso fornitori ed altri soggetti.
4. Condizioni di stipula
Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti, possono prevedere un “periodo di utilizzo e/o di preammortamento”, anch’esso agevolato con le stesse intensità di contributo di cui al paragrafo 7, della durata pari a quella necessaria alla realizzazione dell’investimento, ossia 24 mesi per le destinazioni di cui al precedente paragrafo 3, lettera sub a) e 6 mesi per le restanti destinazioni del predetto paragrafo 3.
Dalla fine del periodo di utilizzo3 e/o di preammortamento inizia l’ammortamento del finanziamento.
La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca. I
l rischio del finanziamento è a completo carico della Banca. Al finanziamento, a norma dell’articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo.
5. Fido massimo concedibile ad una stessa impresa
Il fido massimo che può essere concesso ad una stessa impresa è pari a euro 1.000.000,004.
Nell’ambito del fido predetto, l’importo massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in euro 500.000,00.
Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, il fido massimo concedibile è determinato in euro 200.000,00 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell’impresa.
Nell’ambito di detto fido, l’importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in euro 60.000,00 per ogni socio.
Il fido massimo concedibile ai consorzi e alle società consortili di cui all’art. 7 della legge regionale n. 3/03 e il relativo importo ammissibile al contributo in conto interessi si determinano moltiplicando gli importi indicati nei precedenti commi 1 e 2 per il numero delle imprese artigiane consorziate.
Nei limiti di fido e di importo di cui ai precedenti commi 1 e 2 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e i prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo dei citati limiti5. Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a euro 10.000,00.
6. Ammissione al contributo in conto interessi
La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione4, all’esame del Comitato tecnico regionale di cui all’art. 61, comma 5, della legge regionale n. 3/03.
In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere forniti dalla Banca entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta effettuata da Artigiancassa, pena il rigetto della domanda.
L’ammissione al contributo in conto interessi è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda o della documentazione integrativa ed entro i 15 giorni successivi dalla delibera viene data comunicazione da Artigiancassa alla Banca e all’impresa beneficiaria dell’ammissione al contributo.
Il Comitato può deliberare:
1. per la quota del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi:
a) in presenza di fondi, la concessione del contributo;
b) in carenza di fondi, l’ammissione al contributo con riserva, da sciogliere se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l’ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare saranno comunicate da Artigiancassa all’impresa al momento dello scioglimento della riserva stessa. A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo sarà corrisposto senza maggiorazione degli interessi. Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di tre anni dalla data della delibera del Comitato di ammissione al contributo con riserva, l’operazione medesima non beneficerà del contributo in conto interessi e resterà regolata al tasso di stipula. Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati;
2. per la quota del finanziamento eccedente quella ammissibile al contributo in conto interessi, il riconoscimento della rispondenza alle finalità previste dalla vigente normativa.
7. Misura del contributo in conto interessi
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo è determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al:
a) 70% del tasso di riferimento, per le imprese costituite in forma semplice o associata da giovani ai sensi dell’art. 57 della legge regionale n. 3/03, per le imprese di nuova costituzione di cui alla nota n.6, nonché per gli aspiranti imprenditori giovani ai sensi della citata legge regionale;
b) 60% del tasso di riferimento, per le imprese costituite da donne ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215;
c) 50% del tasso di riferimento, nei rimanenti casi.
Tali percentuali sono applicate anche per le operazioni di cui al successivi comma che non possono usufruire dei fondi comunitari in quanto presentate da imprese di cui all’allegato 1) ovvero riferite a spese non ammissibili ai sensi del DOCUP OB 2 2000-2006 In favore delle domande ammesse alle agevolazioni fino al 30 novembre 2008, riguardanti investimenti effettuati nelle Aree a sostegno transitorio (Phasing Out) ovvero nelle Aree Obiettivo 2 comprese le zone ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell’art87.3 C del trattato CE, la misura del contributo è determinata sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al:
a)100% del tasso di riferimento, per le imprese costituite in forma semplice o associata da giovani ai sensi dell’art. 57 della legge regionale n. 3/03, per le imprese di nuova costituzione di cui alla nota n.6, nonché per gli aspiranti imprenditori giovani ai sensi della citata legge regionale;
b) 90% del tasso di riferimento, per le imprese costituite da donne ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215; c) 80% del tasso di riferimento, nei rimanenti casi.
La misura del tasso di riferimento è quella risultante da decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea ed è resa pubblica nel sito internet: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
Nel caso di investimenti localizzati in Comuni i cui territori sono parzialmente compresi nelle Aree Obiettivo 2, comprese quelle ammissibili agli aiuti a finalità regionale ex articolo 87.3.c del Trattato CE e nelle Aree ammesse al regime transitorio di cui al Regolamento CE 1260/99, al fine di poter usufruire del contributo di maggior favore, dovrà essere indicato dall’impresa nella domanda di agevolazione che l’investimento è localizzato nella parte di territorio rientrante nelle predette Aree. In mancanza di detta indicazione, l’operazione beneficerà del minor contributo in conto interessi.
8. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:
• dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere sub a) e b) del precedente paragrafo 3;
• cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere sub c), d), e) e g) del precedente paragrafo 3;
• tre anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alla lettera sub f) del precedente paragrafo 3. Nell’ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la residua parte del finanziamento in ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso contrattuale. Le suddette durate non si applicano alle operazioni di finanziamento concesse alle imprese di nuova costituzione7, a quelle solo iscritte al Registro Imprese a condizione che ottengano l’iscrizione all’Albo, di cui alla legge regionale n.3/2003, entro 12 mesi dalla data di presentazione alla Banca della domanda di finanziamento agevolato, nonché agli aspiranti imprenditori, per le quali il contributo può essere concesso per:
• dodici anni, per i finanziamenti di cui al predetto punto sub 1);
• sei anni, per i finanziamenti di cui ai predetti punti sub 2) e 3).
9. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi
Il contributo è determinato, sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al precedente paragrafo 7.
La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario “de minimis”8. La decorrenza del contributo in conto interessi è pari alla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l’investimento sia stato destinato a fini aziendali, ferma restando l’agevolazione sul periodo di utilizzo o di preammortamento ai sensi del precedente paragrafo 4, comma 19.
Il contributo è erogato in unica soluzione all’impresa, entro 30 giorni dalla delibera di concessione.
A tal fine, il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa ed è versato alla Banca che dovrà provvedere ad accreditarlo all’impresa stessa entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata da Artigiancassa.
10. Controlli
- Revoca del contributo in conto interessi Artigiancassa, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, effettua idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa a corredo della domanda di agevolazione.
Artigiancassa si riserva, inoltre, in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca sia presso l’impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi. In caso di mancato adempimento dell’obbligo essenziale della destinazione il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente. Il contributo potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell’impresa, dell’obbligo – previsto dall’art.36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 – di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvi specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.
I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all’impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall’impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo del contributo indebitamente fruito.
Per fatti non imputabili all’impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa con la dovuta diligenza mediante le specifiche iniziative previste dall’art. 9, comma 5, del D. Leg.vo 13 marzo 1998, n.123.
11. Trattamento fiscale e tributario
I finanziamenti all’artigianato sono soggetti al trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 197. I
n particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:
a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all’imposta di bollo.
L’imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25 %.
Inoltre, i finanziamenti all’artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all’art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.
L’esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi. Il contributo interessi è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.
Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all’atto della relativa erogazione.
A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all’impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.
12 Decorrenza
La presente disciplina si applica ai contratti di finanziamento:
• stipulati dalle Banche a partire dal 1° gennaio 2007;
• fatta salva la previgente disciplina in materia di agevolabilità degli investimenti, ai contratti di finanziamento ammessi al contributo con riserva e per i quali il Comitato tecnico regionale deliberi lo scioglimento della riserva stessa a far tempo dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del Piano annuale per l’artigianato per gli anni 2006/2007.





