Regolamento 22 aprile 2008, n. 4
"Procedure per l'erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione".
| Fonte |
B.U.R.
n. 67 28/04/2008 |
|---|---|
| Regione | Puglia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro - Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Regolamento
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. n. 10/2004 art.4.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 517 dell’ 8/04/2008 di adozione del Regolamento.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, a norma della disciplina comunitaria (Regolamento (CE) N. 2204/2002), in materia di:
a) Aiuti alla creazione di posti di lavoro, in applicazione dell’art. 4 di tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore dell’Occupazione;
b) Aiuti all’assunzione stabile, tutelata e sicura di lavoratori svantaggiati, in applicazione dell’art. 5 e di tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore dell’Occupazione.
2. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori: - carboniero; - della costruzione navale; - operanti in attività direttamente connesse all’esportazione (direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione e agli aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti esportati); - operanti in settori condizionati all’impiego preferenziale dei prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Nel caso di aiuti concessi in favore della creazione di posti di lavoro, non possono accedere alle agevolazioni anche le imprese appartenenti al settore dei trasporti.
3. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.
4. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, “Risorse umane”, misura 3.11.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) aiuto: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE;
b) piccola o media impresa, un’impresa quale definita dall’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
c) intensità lorda dell’aiuto, l’importo dell’aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
d) intensità netta dell’aiuto, l’importo attualizzato dell’aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;
e) numero di dipendenti, il numero di unità lavoroanno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
f) lavoratore svantaggiato, qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:
i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all’interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile;
iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per le difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
vii)qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
viii)qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un’altra sanzione penale;
xi) qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di dis-occupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
g) costi salariali, incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato: - la retribuzione lorda, vale a dire prima dell’applicazione dell’imposta, e - i contributi di sicurezza sociale obbligatori.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese di ogni dimensione, le organizzazioni no profit, le cooperative, anche sociali, i consorzi di piccole e medie imprese con attività esterna, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.
Art. 4
(Localizzazione)
1. Le imprese potranno accedere ai finanziamenti solo per progetti di assunzione presso le sedi ubicate nel territorio della Regione Puglia.
Art. 5
(Creazione di posti di lavoro)
1. L’aiuto regionale può essere concesso per la creazione di posti di lavoro. Per creazione di posti di lavoro s’intende l’incremento netto del numero di posti di lavoro rispetto alla media di un periodo di riferimento. Il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di unità di lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno; il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno o che hanno lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazioni di ULA.
2. Per accedere alle agevolazioni devono ricorrere le seguenti condizioni:
- i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti, sia dello stabilimento che dell’impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni, o di due anni nel caso delle PMI;
- i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perder l’impiego precedente.
Art. 6
(Assunzione di lavoratori svantaggiati)
1. L’aiuto regionale può essere concesso per l’assunzione di qualsiasi persona appartenente ad una categoria di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
Art. 7
(Criteri e modalità)
1. Ai fini dell’attuazione del regime d’aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.
3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
Art. 8
(Intensità di aiuto)
1. I bandi, di cui all’articolo precedente, prevedranno espressamente l’intensità di aiuto riconosciuta ai soggetti beneficiari. Tale intensità non potrà superare i massimali previsti dai regolamenti comunitari.
Art. 9
(Spese ammissibili)
1. Le spese ammissibili a contributo nell’ambito del Fondo sociale europeo sono quelle indicate nel Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nel Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.7.1999 relativo al Fondo sociale europeo, nel Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003.
2. Ulteriori e specifiche indicazioni riguardanti l’ammissibilità delle spese sono contenute in allegato al Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 Fondo Sociale Europeo.
3. In generale, per essere considerate ammissibili, le spese devono essere:
- conformi alla normativa europea in materia di Fondi strutturali ed alle altre norme comunitarie e nazionali applicabili;
- conformi sia alle tipologie di spese ammissibili nell’ambito del Fondo sociale europeo, sia alle Misure ed alle indicazioni del POR Puglia 2000-2006 FSE;
- strettamente connesse all’azione approvata e realizzata;
- sostenute entro il termine iniziale e finale di ammissibilità;
- documentate con giustificativi originali; - conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;
- registrate nella contabilità generale e specifica dei soggetti attuatori; - contenute entro i limiti (per natura e per importo) del preventivo approvato; - conformi alle prescrizioni impartite dal soggetto gestore in materia.
4. Le spese ammissibili sono i costi salariali lordi di ciascun lavoratore assunto, considerati nei dodici mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato.
5. I costi salariali lordi di ciascuna unità lavorativa assunta da considerare ammissibili a rimborso, sono rilevabili, dalla busta paga mensile, redatta in conformità alla normativa vigente e ai vincoli contrattuali di riferimento, dalla quota maturata da ciascuna unità lavorativa relativa al Trattamento di fine rapporto e dai ratei riferiti alle mensilità maturate. Gli oneri contributivi e previdenziali (INPS e INAIL) vanno anch’essi considerati al lordo di tutte le agevolazioni di cui l’impresa beneficia.
6. Per “spese effettivamente sostenute” (o, in breve, “spese sostenute”), si intendono i pagamenti effettuati dai soggetti attuatori, in relazione alle spese ammissibili nell’ambito del progetto. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 448/04, i pagamenti effettuati devono essere comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Le spese certificate che non corrispondono a questa definizione di “spesa effettivamente sostenuta” (o “spesa sostenuta”), non saranno riconosciute. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 28-04-2008 8473
Art. 10
(Revoche)
1. Costituisce causa di revoca del contributo l’inadempimento degli impegni assunti, ivi compreso il mancato mantenimento in organico dei lavoratori e delle lavoratrici per un periodo di 36 mesi, fatto salvo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o, in questa ultima eventualità, della mancata assunzione di altro lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a parità di trattamento economico e normativo.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 22 aprile 2008
Vendola





