Legge regionale del 28 aprile 2008, n. 14

Norme a favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

Fonte B.U.R.
n. -1
30/04/2008
Regione Calabria

thesaurus: Lavoro:Settori occupazionali:Lavoro socialmente utile - Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è fissato al 31 dicembre 2008.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all’UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l’anno 2008 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 19 novembre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 le parole “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2010”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro 28 aprile 2008

Loiero

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