Deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2008, n. 556

Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna

Fonte B.U.R.
n. 93
04/06/2008
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'anno 2008), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 162, costituiscono "norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali", e' intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di limitarle ad ipotesi eccezionali,anche per ragioni di contenimento della spesa pubblica, consolidando cosi' la tendenza emersa con le leggi finanziarie degli anni precedenti;

- la L. 244/07, in particolare ha apportato modificazioni in materia di affidamento di incarichi professionali: a) stabilendo, all'art. 3, comma 76 "Requisiti per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla P.A." che al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "di provata competenza" fossero sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria"; b) prevedendo, all'art. 3, comma 18, che i contratti di consulenza siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante;

- il DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 248/06 aveva gia' significativamente novellato l'art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, per la parte relativa alle collaborazioni esterne (commi 6 e seguenti), le cui disposizioni costituiscono principi di indirizzo anche per le Regioni a statuto ordinario;

- l'articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs 165/01, a seguito delle modifiche apportate dalle leggi sopra richiamate, prevede:

1) al comma 6, che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

2) al comma 6-bis che "Le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

- l'art. 12 ("Prestazioni professionali") della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", disciplina nel nostro ordinamento le condizioni e le modalita' per il conferimento, a soggetti esterni alla Regione, di incarichi per prestazioni professionali, prevedendo che:a) la Giunta regionale, per quanto di sua competenza, disciplini "per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalita' esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione . . . . e per la determinazione dei compensi";b) gli atti di conferimento di incarico vengano adottati dai direttori generali, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, con indicazione dei termini e delle modalita' per l'espletamento della prestazione;c) la Giunta regionale predisponga: - all'inizio di ogni anno, un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle Direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni, tipologie e quantificazione delle risorse da ripartire tra le Direzioni generali, e che il medesimo atto generale sia aggiornato, dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale; - un documento consuntivo annuale, riepilogativo di tutti gli incarichi conferiti;d) siano inviati alla Commissione consiliare competente per materia, in copia, gli atti di programmazione del fabbisogno di incarichi di prestazioni professionali, il consuntivo annuale e i singoli atti di incarico;e) gli atti di conferimento degli incarichi siano pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

- la Giunta regionale ha dato attuazione all'art. 12 della L.R. 43/01, disciplinando criteri e modalita' per il conferimento degli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni, con le delibere di seguito elencate, ad oggi tutte ancora giuridicamente efficaci: 1) n. 181 dell'11 febbraio 2002 recante "Disciplina dei criteri e requisiti per il conferimento di incarichi di prestazione professionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01"; 2) n. 124 del 3 febbraio 2003 recante "Disciplina dei criteri e requisiti per il conferimento di incarichi di prestazione professionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01. Integrazione della propria deliberazione n. 181 del 2002"; 3) n. 1958 del 7 ottobre 2003 "Ulteriore integrazione della propria deliberazione n. 181 del 2002 "Disciplina dei criteri e requisiti per il conferimento di incarichi di prestazione professionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01"; 4) n. 1501 del 26 settembre 2005 "Direttiva per l'applica- zione delle nuove disposizioni sugli incarichi esterni per il contenimento della spesa, contenute nella legge finanziaria per il 2005 (L. 30/12/2004, n. 311, art. 1 comma 11)";

visti inoltre:

- l'art. 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), in base al quale "l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'Ente, deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale";

- l'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) che prevede che gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 Euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

- le delibere della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006 che approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti locali" e del 15 febbraio 2005 n. 6, recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarico di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42);

- l'art. 1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che, modificando l'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, ha introdotto l'obbligo, anche per le Amministrazioni pubbliche, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego competente per territorio, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione;

- la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne", che ha chiarito e dato indicazioni, anche con la predisposizione di uno schema di regolamento-tipo, a tutte le pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del novellato art. 7 del DLgs 165/01, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) distinzione tra collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative; b) requisito della specializzazione universitaria; c) profili di responsabilita', sia per gli Enti che per i singoli dirigenti; d) esclusioni dalla applicazione della norma di cui trattasi; e) procedure comparative per la scelta del collaboratore esterno; ritenuto necessario adottare una direttiva-quadro al fine di aggiornare, alla luce della sopravvenuta normativa nazionale, gli atti generali di indirizzo in materia di incarichi professionali individuali a soggetti esterni, conferiti con contratti di lavoro autonomo, occasionali o in forma coordinata e continuativa, sostituendo, anche a fini di semplificazione per gli operatori, la disciplina, frammentaria e ormai in parte inattuale, contenuta nelle proprie deliberazioni 181/02, 124/03, 1958/03 e 1501/05, sopra richiamate;

ritenuto, in particolare, di dover disciplinare, al fine di rispettare i principi sanciti dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del DLgs 165/01, come novellato dal DL 223/06 e dalla L. 244/07, le norme dell'art. 12 della L.R. 43/01 e tutte le altre disposizioni sopra richiamate:

a) l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e i presupposti generali per la legittima stipulazione di contratti di lavoro autonomo con la Regione Emilia-Romagna;

b) le procedure di scelta comparativa del collaboratore esterno, cosi' come prescritto dal comma 6-bis dell'art. 7 sopra citato, nonche' l'individuazione di forme semplificate di scelta, per ragioni di celerita', oltre che casi motivati di esclusione, dalla intera disciplina o da parti della stessa;

c) la procedura di adozione dell'atto di conferimento dell'incarico professionale e l'indicazione delle clausole che i contratti di lavoro autonomo, in forma occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, devono obbligatoriamente riportare;

d) la regolamentazione dettagliata di tutti gli adempimenti prescritti dall'ordinamento (in particolare: trasmissione di atti alla Corte dei Conti; pubblicazioni, anche sul sito web istituzionale dell'Ente; trasmissione di copie di atti alla Commissione consiliare competente; comunicazioni al Centro per l'Impiego e agli istituti previdenziali/assicurativi; comunicazioni all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica);

ritenuto a tale scopo di approvare l'allegato A avente ad oggetto "Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", che costituisce parte integrante del presente atto; dato atto che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adottera' un proprio provvedimento in materia; sentito il Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi;

sentito il Comitato di direzione ai sensi dell'art 7 Allegato A alla deliberazione di Giunta 1958/06; dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della delibera di Giunta regionale 450/07, in forma congiunta e per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di Gabinetto del Presidente, on. Bruno Solaroli, e dal Direttore generale centrale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica", dott. Gaudenzio Garavini;

su proposta dell'Assessore a Programmazione e Sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione;

Delibera:

1) di approvare l'allegato A recante "Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna";

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la disciplina contenuta nelle proprie deliberazioni 181/02, 124/03, 1958/03 e 1501/05;

3) di stabilire che l'allegata direttiva si applica a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento dando atto che ai rapporti di lavoro autonomo in corso, fino alla loro naturale scadenza, si applica la disciplina previgente;

4) di dare atto che la presente direttiva costituisce atto di indirizzo per le Agenzie, le Aziende e gli altri Enti dipendenti della Regione nonche' per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e per l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);

5) di stabilire infine che il presente provvedimento in ragione del particolare rilievo e del contenuto indicato e' soggetto a pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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