Deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2008, n. 656

Attuazione art. 21, L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Attivazione del collocamento mirato nelle Amministrazioni pubbliche"

Fonte B.U.R.
n. -1
16/07/2008
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Lavoro:Occupazione:Collocamento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, che individua come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

- l'art. 3 "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva" che prevede per i datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui al punto precedente, stabilendone il numero in rapporto al totale degli occupati;

- l'art. 4 "Criteri di computo della quota di riserva";

- l'art. 5, comma 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza unificata, vengano individuate le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta dalle Amministrazioni pubbliche e dagli Enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta;

visto il DPCM 13 gennaio 2000, n. 43 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4 della Legge 12 marzo 1999, n. 68" ed in particolare gli artt. 5 ("Diagnosi funzionale della persona disabile") e 7 ("Attivita' della Azienda USL e del Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della Legge 12 marzo 1999, n. 68");

visti:

- il DPR del 10 ottobre 2000, n. 333, "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68", e nello specifico l'art. 3 che determina le modalita' di computo della quota di riserva e le esclusioni;

- la L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e ss.mm.;

- il DPR del 18 giugno 1997, n. 246, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli Enti pubblici;

richiamata la Legge regionale del 26 luglio 2005, n. 17 recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro", ed in particolare l'art. 21:

- comma 1, che testualmente recita: "La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla L.R. n. 29 del 1997, nonche' la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla L.R. n. 3 del 1999, individua con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per le Amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva";

- comma 4, che testualmente recita: "La Giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche specialistiche, definisce altresi' la percentuale minima dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della complessiva quota di riserva delle Amministrazioni pubbliche interessate";

considerato che gli strumenti tecnici indicati dalla sopra citata Legge 68/99 per permettere l'individuazione di persone disabili compatibili con le mansioni lavorative sono la diagnosi funzionale del soggetto e la scheda professionale del soggetto;

acquisite le valutazioni tecnico specialistiche della Direzione generale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, dell'Assessorato Politiche per la salute, e del Servizio Affari legislativi e Qualita' dei processi normativi;

tenuto conto che il Comparto Sanita' della Amministrazione regionale presenta particolare criticita' per l'inserimento lavorativo di persone con disabilita' in misura piena, in particolare in relazione alle mansioni infermieristiche, come risulta dalla relazione tecnico specialistica "Problematiche applicative nelle Aziende sanitarie della Legge 12 marzo 1999, n. 68", prodotta dall'Assessorato regionale Politiche per la salute nei lavori preparatori della presente delibera;

ritenuto opportuno per le Amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, che il computo dei dipendenti abbia luogo, in attuazione dell'art 21, comma 4, della L.R. 17/05:

- in misura ridotta per le mansioni svolte dal personale inquadrato contrattualmente nei profili infermieristici del Comparto Sanita' regionale e per i soggetti accreditati dal Sistema Sanitario regionale (L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 e successive integrazioni), prevedendosi in tal caso una riduzione dell'ottanta per cento (80%);

- in misura piena per tutte le altre mansioni; sentite:

- le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla L.R. n. 29 del 1997 in data 21/9/2007;

- la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla L.R. n. 3 del 1999 in data 5/5/2008;

acquisito il parere del Comitato di coordinamento istituzionale in data 24/4/2008;

acquisito il parere della Commissione regionale Tripartita in pari data;

richiamate le proprie deliberazioni: - n. 1057 del 24 luglio 2006, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale.

Indirizzi in merito alle modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- n. 1150 del 31 luglio 2006 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";

- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 450 del 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modificazioni"; dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07, del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dr.ssa Cristina Balboni;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) che, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, per le Amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, il computo dei dipendenti abbia luogo, in attuazione dell'art 21, comma 4, della L.R. 17/05: - in misura ridotta per le mansioni svolte dal personale inquadrato contrattualmente nei profili infermieristici del Comparto Sanita' regionale e per i soggetti accreditati dal Sistema Sanitario regionale (L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 e successive integrazioni), prevedendosi in tal caso una riduzione dell'ottanta per cento (80%); - in misura piena per tutte le altre mansioni;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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