Deliberazione Giunta regionale 12 settembre 2008, n. 634

Legge 10 marzo 2000, n. 62. Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Individuazione criteri di riparto. Anno scolastico 2008-2009.

Fonte B.U.R.
n. 38
14/10/2008
Regione Lazio

thesaurus: Educazione:Istruzione:Politica dell`istruzione - Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari - Politiche sociali:Amministrazione:Decentramento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA

dell'Assessore all'Istruzione, Diritto allo studio e Formazione;

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 concernente “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 concernente: “ Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9, della L. 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione “;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTO il D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2, comma 1, lett. C), della L. 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente: ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

VISTO il Decreto emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2007, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio preventivo dello Stato per l’anno finanziario 2008, che - ai fini dell’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione - ha appostato sul capitolo di competenza, cap. n. 3044, la somma di € 154.937.070;

VISTA la L.R. n. 29/92 che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2007 n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008” che individua il cap. F11102 per l’utilizzazione dell’assegnazione dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 10 marzo 2000, n. 62 per la concessione di Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, che all’ art. 5, comma 1, lettera d) prevede che le Regioni, per la ripartizione agli enti erogatori delle somme di cui all’art. 4, comma 1 del medesimo D.P.C.M, individuino appositi criteri;

RITENUTO pertanto, di individuare, per il riparto ai Comuni dei fondi destinati alla concessione di Borse di studio ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i criteri di seguito riportati. - possono accedere al contributo gli studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di I e II grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e gli studenti del primo e del secondo anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale, residenti nella Regione Lazio, il cui nucleo familiare abbia un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,93; - l’importo finanziario da assegnare ai Comuni è calcolato sul numero delle domande presentate e ritenute accoglibili dai Comuni di residenza;

CONSIDERATO che i soggetti aventi i requisiti possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 10 della Legge 10 marzo 2000, n. 62;

RITENUTO ai fini della totale utilizzazione dei fondi relativi alle "Borse di studio", di confermare, per l’annualità 2008/2009, la procedura di recupero dei contributi eventualmente non utilizzati (residui) dai Comuni negli anni scolastici precedenti. Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

DELIBERA

1) di individuare, per il riparto ai Comuni dei fondi destinati alla concessione di Borse di studio ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i criteri di seguito riportati:

• possono accedere al contributo gli studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di I e II grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e gli studenti del primo e del secondo anno dei percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale, residenti nella Regione Lazio, il cui nucleo familiare abbia un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,93;

• l’importo finanziario da assegnare ai Comuni è calcolato sul numero delle domande presentate e ritenute accoglibili dai Comuni di residenza;

2) di confermare, ai fini della totale utilizzazione dei fondi di cui al punto 1, per l’annualità 2008/2009, la procedura di recupero dei contributi relativi alle "Borse di studio", eventualmente non utilizzati (residui) dai Comuni negli anni scolastici precedenti. Con apposita circolare, a cura della competente Direzione Regionale, saranno definiti gli indirizzi per l’emanazione del Bando relativo alla concessione di Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, da parte dei Comuni.

La presente deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.sirio.regione.lazio.it, sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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