Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg.

Approvazione del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

Fonte B.U.R.
n. 48
25/11/2008
Regione P.A. di Trento
provincia Trento

thesaurus: Educazione:Istruzione:Politica dell`istruzione

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visto l’articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

visto l’articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

vista la deliberazione n. 2380 di data 26 settembre 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il “Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata “legge provinciale sulla scuola”, disciplina:

a) il riconoscimento della parità scolastica e formativa;

b) gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie e degli studenti iscritti alle stesse;

c) gli interventi a favore delle istituzioni formative paritarie affidatarie dei servizi di formazione professionale rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

d) gli interventi a favore delle scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, di seguito denominate “scuole steineriane” e degli studenti iscritti alle stesse.

2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, di seguito denominata “struttura provinciale competente”, cura gli adempimenti previsti da questo regolamento.

Capo I

La parità scolastica

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica

1. La parità scolastica è riconosciuta alle istituzioni in possesso dei requisiti organizzativi e di qualità previsti dall’articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera a):

1) il progetto educativo esprime l’orientamento culturale, l’eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l’indirizzo pedagogico-didattico dell’istituzione, è improntato ai principi di libertà, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione;

2) il progetto d’istituto è il documento che dà attuazione al progetto educativo e che identifica l’offerta formativa, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l’istituzione adotta nell’ambito della propria autonomia. Il progetto d’istituto è elaborato in armonia con quanto stabilito dall’articolo 18, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione e in conformità ai piani di studio provinciali previsti dall’articolo 55 della legge provinciale sulla scuola;

b) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera b):

1) l’attestazione della titolarità della gestione risulta dall’individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento della parità scolastica, del soggetto che ha la legale rappresentanza dell’istituzione;

2) la pubblicità del bilancio deve essere prevista nello Statuto dell’istituzione, indicando in particolare le modalità per la consultazione del medesimo da parte delle componenti della comunità scolastica; la pubblicità del bilancio è realizzata comunque attraverso l’affissione all’albo dell’istituzione e il contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale competente. Il bilancio è redatto secondo le specifiche normative alle quali è soggetto il gestore dell’istituzione ed è integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in particolare i principali risultati e le caratteristiche dell’andamento gestionale dell’istituzione. L’istituzione presso la quale sono attivati più corsi di studio di grado ed ordine diversi, dipendenti da un unico gestore, può redigere anche un unico bilancio; in tal caso la relazione accompagnatoria dà evidenzia dei criteri per l’indicazione dei costi promiscui. L’istituzione che gestisce, oltre i corsi di studio interessati al riconoscimento della parità scolastica, altre attività, deve garantire all’interno del bilancio separazione contabile tra le predette attività;

c) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera f): l’istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione del collegio dei docenti, con funzioni di programmazione didattica ed educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione dell’attività della classe e di valutazione degli studenti, nonché di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e degli studenti nell’organizzazione e nella gestione del servizio educativo;

d) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera g): l’iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, è accolta secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell’istituzione;

e) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera h): l’istituzione provvede all’integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).

2. Ai fini del riconoscimento della parità scolastica, l’istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno Statuto che definisce in particolare:

a) gli organi dell’istituzione, le funzioni agli stessi attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;

b) le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali;

c) i criteri per l’iscrizione degli studenti;

d) le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività di programmazione e di gestione dell’attività educativa;

e) le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative modalità di pubblicità, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 2);

f) le modalità per la pubblicizzazione degli atti;

g) le forme di controllo interno.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) coordinamento didattico;

b) modalità per l’iscrizione ed il trasferimento degli studenti;

c) completezza dei corsi.

Art. 3

Richiesta di riconoscimento della parità scolastica

1. La richiesta di riconoscimento della parità scolastica è presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:

a) istituzioni non paritarie, già funzionanti;

b) istituzioni che gestiscono corsi privati di istruzione non riconosciuti dall’ordinamento scolastico;

c) istituzioni che intendono attivare, sin dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello dell’inoltro della richiesta di parità, corsi di istruzione completi o a partire dalla prima classe in vista dell’istituzione dell’intero corso.

2. Nella richiesta di riconoscimento della parità scolastica il legale rappresentante dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso, da parte dell’istituzione, dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dall’articolo 2 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre assume formalmente i seguenti impegni:

a) costituire un percorso di studio completo, se non già attivato;

b) accettare in ogni momento i controlli della struttura provinciale competente disposti ai sensi dell’articolo 7;

c) comunicare alla struttura provinciale competente la data di inizio dell’attività scolastica, che deve essere fissata non oltre il primo settembre di ogni anno.

3. Alla richiesta di riconoscimento della parità scolastica sono allegati in particolare:

a) il progetto educativo;

b) il progetto d’istituto;

c) lo Statuto dell’istituzione;

d) la documentazione attestante l’utilizzo di locali idonei all’attività svolta e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché di arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento, come stabilito dall’articolo 30, comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola.

Art. 4

Procedimento per il riconoscimento della parità scolastica

1. Per il riconoscimento della parità scolastica, la struttura provinciale competente verifica la richiesta di riconoscimento, la documentazione allegata ed effettua un’ispezione tecnica e una didattica presso l’istituzione, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per l’istruttoria della richiesta di riconoscimento presentata la struttura provinciale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell’ispezione tecnica, di quella didattica e per l’affidamento dei relativi incarichi.

2. Qualora, in seguito all’attività istruttoria, la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento comunica all’istituzione gli elementi ostativi al riconoscimento della parità scolastica invitandola a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente rigetta la richiesta di riconoscimento della parità.

3. In caso di esito favorevole dell’istruttoria il dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di riconoscimento della parità scolastica entro il trentuno dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta.

4. Per le istituzioni scolastiche già in possesso del riconoscimento della parità, in caso di soppressione di corsi di studio ovvero di istituzione di corsi di studio di indirizzi diversi, fino all’adozione del relativo provvedimento di revoca ovvero di estensione della parità, resta efficace l’originario riconoscimento.

Art. 5

Effetti e durata della parità scolastica

1. Gli effetti del riconoscimento della parità scolastica decorrono dall’inizio dell’anno scolastico nel corso del quale è stato rilasciato il relativo provvedimento. Il riconoscimento della parità scolastica comporta l’equipollenza del servizio educativo erogato dall’istituzione scolastica paritaria a quello erogato dall’istituzione scolastica provinciale, in particolare per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio rilasciati. L’efficacia del riconoscimento della parità scolastica permane fino al provvedimento di revoca.

2. In caso di modifica successiva dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità scolastica, il legale rappresentante dell’istituzione deve provvedere ad adeguare l’istituzione ai nuovi requisiti entro un anno dalla data di modifica degli stessi, dando atto di ciò con apposita dichiarazione resa alla struttura provinciale competente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La struttura provinciale competente procede alla verifica dell’avvenuto adeguamento e alla emanazione del relativo provvedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 4; fino all’adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto.

Art. 6

Modifiche successive al riconoscimento della parità scolastica

1. Il legale rappresentante dell’istituzione scolastica paritaria deve comunicare alla struttura provinciale competente, con le modalità previste dal comma 2, entro sessanta giorni dal loro verificarsi e comunque entro il 31 agosto, tutte le modificazioni relative ai requisiti valutati per il riconoscimento della parità scolastica e in particolare le variazioni riguardanti:

a) il mutamento del soggetto gestore dell’istituzione scolastica paritaria;

b) la modifica della natura giuridica del soggetto gestore;

c) il trasferimento della sede scolastica;

d) il mutamento del legale rappresentante stesso.

2. A tal fine il legale rappresentante dell’istituzione scolastica paritaria presenta motivata richiesta di conferma del riconoscimento della parità scolastica dichiarando nella stessa, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento e allegando la documentazione necessaria oltre a quanto previsto per casi specifici dai commi 3 e 4.

3. Con riferimento al mutamento del soggetto gestore previsto dal comma 1, lettera a):

a) il soggetto gestore uscente presenta copia autentica dell’atto che determina il passaggio di gestione; in particolare tale atto deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività scolastica;

b) il soggetto gestore subentrante presenta le dichiarazioni, assume gli impegni e allega la documentazione previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3.

4. Con riferimento al trasferimento della sede scolastica previsto dal comma 1, lettera c), il legale rappresentante presenta la documentazione prevista dall’articolo 3, comma 3, lettera d).

5. La struttura provinciale competente procede alla verifica della richiesta di conferma, secondo quanto previsto dall’articolo 4. Fino all’adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto; il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura provinciale competente entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 7

Attività di controllo delle istituzioni scolastiche paritarie

1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, della legge provinciale sulla scuola la struttura provinciale competente verifica la permanenza in capo all’istituzione scolastica paritaria dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 8

Revoca del riconoscimento della parità scolastica

1. Qualora, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 7, sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della parità, la struttura provinciale competente comunica all’istituzione interessata gli esiti dell’attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l’invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

2. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 1 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente dispone la revoca del riconoscimento della parità scolastica, che ha effetto a partire dall’anno scolastico successivo, fatti salvi casi di particolare gravità per i quali la revoca può avere effetto anche immediato; il dirigente della struttura provinciale competente prescrive quindi gli adempimenti conseguenti e, qualora l’istituzione scolastica paritaria sia destinataria dei contributi provinciali come disciplinati dal capo II, adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 18.

3. Nei casi di revoca della parità scolastica o di mancata conferma della stessa in seguito all’effettuazione della procedura prevista dall’articolo 6 o di cessazione dell’attività scolastica, il legale rappresentante è tenuto a depositare, presso la struttura provinciale competente, la documentazione relativa al curricolo degli studenti e allo stato di servizio del personale.

4. Nel caso in cui si verifichi la sospensione per un anno del funzionamento di una classe all’interno di un corso di studi di un’istituzione scolastica paritaria, non è revocabile il riconoscimento della parità per mancanza dei requisiti richiesti, fermo restando l’obbligo da parte del legale rappresentante di comunicare la sospensione stessa alla struttura provinciale competente.

5. Il termine del procedimento per la revoca del riconoscimento della parità scolastica è di centottanta giorni.

Capo II

Interventi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie

Art. 9

Contributi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie

1. In attuazione dell’articolo 76, commi 4 e 5, della legge provinciale sulla scuola, questo capo disciplina la concessione, le modalità di rendicontazione e i casi di revoca dei contributi di seguito indicati:

a) in conto gestione;

b) per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali;

c) per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri;

d) per la fornitura dei libri di testo;

e) per l’acquisto e rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche.

Art. 10

Requisiti per l’ammissione ai contributi

1. Possono essere ammesse ai contributi previsti dall’articolo 9 le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 76, comma 4, lettera a): il requisito dello svolgimento dell’attività in provincia di Trento per almeno tre anni è soddisfatto qualora il medesimo soggetto abbia gestito, in modo continuativo per un periodo minimo di tre anni scolastici precedenti quello per il quale sono richiesti i contributi, un’istituzione scolastica paritaria operante in provincia; nel caso di gestione dell’istituzione scolastica paritaria da parte di diversi soggetti, il requisito del periodo minimo triennale di attività nella provincia si intende soddisfatto qualora l’istituzione abbia operato per almeno tre anni in modo continuativo nello stesso ambito territoriale provinciale e con la permanenza in servizio di almeno due terzi dei docenti già in servizio durante la precedente o le precedenti gestioni;

b) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 76, comma 4, lettera b): l’istituzione scolastica paritaria non deve operare alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e deve accogliere le domande d’iscrizione, che implicano l’adesione al progetto educativo dell’istituzione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell’ordine di presentazione della richiesta d’iscrizione; tale criterio e le modalità di applicazione dello stesso devono essere esplicitati nello Statuto previsto dall’articolo 2, comma 2;

c) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 76, comma 4, lettera c): resta fermo che l’istituzione scolastica paritaria si considera comunque senza fine di lucro nei casi in cui il soggetto gestore della stessa o sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), o sia costituito in organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione; negli altri casi il soggetto gestore deve garantire che lo Statuto dell’istituzione scolastica paritaria preveda l’esclusione del fine di lucro; tale requisito è soddisfatto qualora lo Statuto disponga:

1) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale;

2) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali;

3) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’istituzione scolastica paritaria, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto gestore è costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);

4) con riferimento alle istituzioni scolastiche paritarie costituite in forma associativa, una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo, ad escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e a prevedere per gli associati, o per i partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per approvare e per modificare lo Statuto nonché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 76, comma 4, lettera d): l’istituzione scolastica paritaria deve applicare al proprio personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera k), della legge provinciale sulla scuola per quanto riguarda le prestazioni volontarie;

e) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 76, comma 4, lettera e): la previsione nello Statuto dell’istituzione scolastica paritaria di un organo di revisione contabile.

Art. 11

Presentazione della domanda di contributi

1. La Giunta provinciale definisce le modalità di presentazione della domanda di contributi previsti dall’articolo 9, nonché la documentazione da allegare alla stessa; tale domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica paritaria e presentata alla struttura provinciale competente entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Nella domanda di contributi il legale rappresentante dell’istituzione scolastica paritaria dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall’articolo 10 di questo regolamento; la struttura provinciale competente provvede all’istruttoria della domanda effettuando le verifiche in ordine al possesso dei requisiti.

Art. 12

Modalità di costituzione di fondi per contributi in conto gestione

1. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall’articolo 19, ripartisce annualmente le risorse finanziarie per l’assegnazione di contributi in conto gestione nei seguenti fondi:

a) il fondo per le scuole primarie;

b) il fondo per le scuole secondarie di primo grado;

c) il fondo per le scuole secondarie di secondo grado.

2. La consistenza dei fondi previsti dal comma 1, lettere b) e c), è determinata in modo che:

a) la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di primo grado sia pari a 1,4 volte quella relativa ad ogni iscritto alla scuola primaria;

b) la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di secondo grado sia pari a 1,6 volte quella relativa ad ogni iscritto alla scuola primaria;

c) la quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di secondo grado frequentante, sulla base di un progetto riguardante intere classi, l’anno scolastico presso una scuola estera, sia pari a 2,5 volte quella prevista per ogni iscritto alla scuola primaria.

3. La consistenza del fondo per le scuole secondarie di secondo grado è determinata moltiplicando la quota di contributo per ogni iscritto, previsto dal comma 2, lettera b), per il totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado frequentanti l’anno scolastico presso la scuola di iscrizione, nonché moltiplicando la quota di contributo per ogni iscritto, previsto dal comma 2, lettera c), per il totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado frequentanti l’anno scolastico presso una scuola estera e sommando i fondi parziali così ottenuti, e sommando quindi i due risultati.

Art. 13

Modalità di determinazione del contributo in conto gestione

1. Il contributo in conto gestione da assegnare alle singole scuole primarie e secondarie di primo grado è determinato moltiplicando l’importo della quota di contributo prevista per ogni iscritto per il numero degli iscritti alla scuola richiedente, ricavato sulla base dei dati risultanti dall’anagrafe provinciale degli studenti prevista dall’articolo 111 della legge provinciale sulla scuola.

2. Il contributo in conto gestione da assegnare alle singole scuole secondarie di secondo grado è determinato ripartendo il fondo complessivo previsto dall’articolo 12, comma 3, secondo i seguenti parametri:

a) il numero degli studenti iscritti e frequentanti la scuola;

b) il numero degli studenti iscritti presso le singole scuole ma frequentanti l’anno scolastico presso una scuola estera;

c) il numero delle ore di lezione settimanali come previste dal piano di studio vigente presso le singole scuole richiedenti; tale piano di studio è quello previsto dall’ordinamento della scuola o quello autorizzato come progetto di sperimentazione, con esclusione delle eventuali attività aggiuntive o integrative promosse autonomamente dalla scuola;

d) il numero delle classi attivate presso la scuola.

3. In relazione a progetti di sperimentazione autorizzati presso scuole secondarie di secondo grado nel settore dell’istruzione tecnica, per le ore di lezione curricolari tenute avvalendosi della collaborazione di istituzioni formative paritarie, nel caso di maggiore incidenza del costo orario rispetto a quello medio della scuola che attua la sperimentazione, l’assegnazione del contributo può essere disposta anche con riferimento ai costi specifici conseguenti alla realizzazione della sperimentazione medesima.

Art. 14

Concessione ed erogazione del contributo in conto gestione

1. Il dirigente della struttura provinciale competente, verificata la regolarità della domanda e sulla base di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, dispone la concessione del contributo in conto gestione spettante a ciascuna istituzione scolastica paritaria.

2. L’erogazione del contributo in conto gestione è disposta con riferimento all’anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, secondo le modalità e alle scadenze stabilite con il provvedimento di concessione che tiene conto in particolare delle esigenze di bilancio delle istituzioni scolastiche paritarie, compatibilmente con la disciplina provinciale di contabilità pubblica.

3. Al fine di assicurare la continuità dell’attività, il dirigente della struttura provinciale competente può disporre la concessione di un anticipo del contributo, in fase di istruttoria della richiesta, in misura comunque non superiore al 50 per cento del contributo assegnato per l’anno scolastico precedente; l’anticipo del contributo è erogato secondo le modalità, le quantità e alle scadenze stabilite con il provvedimento di concessione dello stesso.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente può concedere l’anticipo previsto dal comma 3 anche in sede di prima ammissione dell’istituzione scolastica paritaria ai contributi in conto gestione; in tal caso l’anticipo del contributo è calcolato quale percentuale dell’importo che si ottiene moltiplicando il numero degli studenti iscritti all’istituzione stessa, nell’anno scolastico precedente a quello per il quale è presentata la domanda di contributo, per l’importo della quota di contributo prevista per ogni iscritto a scuole di grado corrispondente, a norma dell’articolo 13, nell’ultima determinazione di concessione adottata ai sensi del comma 1.

Art. 15

Contributi per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, per la fornitura dei libri di testo,per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri

1. Con la deliberazione prevista dall’articolo 19, la Giunta provinciale stabilisce altresì criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti da questo articolo; l’eventuale concessione del contributo è disposta con riferimento all’anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda.

2. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall’articolo 10 di questo regolamento e che attuano gli interventi secondo quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la realizzazione di misure e servizi a sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali.

3. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall’articolo 10 di questo regolamento e che attuano gli interventi secondo quanto disposto dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. (Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la realizzazione di attività e interventi per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri.

4. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall’articolo 10 di questo regolamento, il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la fornitura dei libri di testo.

5. La domanda di concessione del contributo è presentata secondo le modalità stabilite dall’articolo 11.

Art. 16

Contributo per l’acquisto e il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche

1. Con la deliberazione prevista dall’articolo 19, la Giunta provinciale, stabilisce altresì criteri e modalità per la determinazione dei contributi ordinari previsti da questo articolo; la Giunta provinciale inoltre, nel limite di un terzo delle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di bilancio, può determinare criteri e modalità per la concessione alle istituzioni scolastiche paritarie, a fronte di particolari necessità, di contributi straordinari per l’acquisto e il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione dei contributi per l’acquisto e il rinnovo degli arredi e delle attrezzature didattiche; tale concessione è disposta con riferimento all’anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda ai sensi del comma 3. La domanda di concessione del contributo è presentata secondo le modalità stabilite dall’articolo 11.

Art. 17

Modalità di rendicontazione dei contributi erogati

1. Al fine di consentire le verifiche sulle attività di gestione relative ai contributi erogati per l’esercizio finanziario precedente all’anno per il quale sono richiesti i contributi, la Giunta provinciale approva uno schema di rendiconto.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno è presentato alla struttura provinciale competente il rendiconto dell’attività di gestione dei contributi, compilato secondo lo schema previsto dal comma 1, sottoscritto dal legale rappresentante della istituzione scolastica paritaria e corredato di apposita relazione dell’organo di revisione contabile. In presenza di giustificati motivi, il predetto termine può essere prorogato dal dirigente della struttura provinciale competente.

3. L’ammontare complessivo dei contributi erogati non può essere superiore, per ciascuna tipologia di spesa, ai costi totali esposti nel rendiconto; a tal fine, l’organo di revisione contabile, nella relazione prevista dal comma 2, determina l’incidenza percentuale dei contributi rispetto ai costi totali. La struttura provinciale competente verifica il rispetto del predetto limite e in caso di riscontro negativo provvede alla compensazione con le rate in corso di pagamento ovvero, se necessario, al recupero dell’eventuale ulteriore residuo o dell’eccedenza già corrisposta.

4. I rendiconti delle istituzioni scolastiche paritarie sono pubblici e restano depositati presso la struttura provinciale competente per consentire a chiunque di prenderne visione o averne copia.

5. La struttura provinciale competente provvede periodicamente al controllo dei rendiconti al fine di evidenziare le caratteristiche di efficienza e di economicità della gestione dei contributi, elaborando indici sul costo del servizio. 2. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall’articolo 10 di questo regolamento e che attuano gli interventi secondo quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la realizzazione di misure e servizi a sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali. 3. Alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall’articolo 10 di questo regolamento e che attuano gli interventi secondo quanto disposto dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. (Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) il dirigente della struttura provinciale competente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, dispone la concessione del contributo per la realizzazione di attività e interventi per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri.

Art. 18

Verifiche, casi di revoca e sanzioni

1. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dall’articolo 76 della legge provinciale sulla scuola, ivi compresa l’osservanza degli obblighi della rendicontazione dei contributi, nonché la regolarità della gestione dell’attività.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, comporta la sospensione dell’erogazione del contributo e la revoca del contributo eventualmente concesso, l’accertamento:

a) della mancanza di uno o più degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall’articolo 10 di questo regolamento;

b) della mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità scolastica;

c) della mancata o della tardiva presentazione del rendiconto previsto dall’articolo 17;

d) della presenza di gravi irregolarità nella gestione dell’attività, anche come risultanti dal controllo del rendiconto previsto dall’articolo 17.

3. Alle somme da restituire è applicata la maggiorazione degli interessi al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della medesima, vigente alla data di quietanza del mandato di pagamento relativo alle anticipazioni pagate in eccesso, a decorrere dalla stessa data.

4. A seguito degli accertamenti previsti dal comma 2, la struttura provinciale competente comunica all’istituzione interessata gli esiti dell’attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l’invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

5. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 4 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente valuta, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni riscontrate nel caso specifico, le condizioni di sospensione e di revoca del contributo e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 19

Ripartizione delle risorse finanziarie a favore delle istituzioni scolastiche paritarie

1. La Giunta provinciale determina annualmente l’entità delle risorse finanziarie da destinare a copertura della spesa per i contributi previsti dall’articolo 9 e a copertura della spesa relativa alla concessione degli assegni di studio per le spese di iscrizione e frequenza previsti dal capo III, nei limiti dello stanziamento complessivo disposto a carico del pertinente capitolo del bilancio provinciale.

Capo III

Interventi a favore degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie

Art. 20

Assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza

1. Fermo restando quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. (Regolamento per l’esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), sono destinatari dell’assegno di studio per fare fronte alle spese di iscrizione e frequenza alle istituzioni scolastiche paritarie, previsto dall’articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, di seguito denominato “assegno di studio”, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in provincia di Trento;

b) aver conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico al quale la concessione dell’assegno di studio si riferisce;

c) aver frequentato la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell’anno scolastico al quale la concessione dell’assegno di studio si riferisce;

d) appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti stabiliti ai sensi del comma 2;

e) avere un’età non superiore ai venti anni alla conclusione dell’anno scolastico cui si riferisce l’assegno di studio.

2. Ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria)) e nel rispetto dei principi enunciati nello stesso articolo, la Giunta provinciale stabilisce:

a) i criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare tenendo conto sia del reddito che del patrimonio;

b) i limiti di reddito e di patrimonio per l’ammissione all’assegno di studio, articolandoli in relazione al numero di componenti del nucleo familiare;

c) la misura minima e massima dell’ammontare dell’assegno di studio concedibile; la misura massima può essere differenziata in relazione ai diversi gradi di scuola.

Art. 21

Modalità di presentazione della richiesta di assegno di studio

1. La richiesta di assegno di studio può essere presentata:

a) o da uno dei genitori dello studente, se minorenne; ai genitori sono equiparati coloro che esercitano la relativa potestà sul minore secondo quanto stabilito dal codice civile;

b) o dallo studente stesso, se maggiorenne.

2. I soggetti previsti dal comma 1 nel compilare il modulo di richiesta di assegno di studio dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1; tale modulo è consegnato o alla struttura provinciale competente o direttamente all’istituzione scolastica paritaria se convenzionata ai sensi del comma 3.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente, mediante apposita convenzione, può affidare all’istituzione scolastica paritaria l’incarico di ricevere le richieste di assegno di studio e di provvedere agli adempimenti istruttori conseguenti. Tale convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica paritaria e dal dirigente della struttura provinciale competente, disciplina in particolare:

a) i compiti dell’istituzione scolastica paritaria;

b) l’obbligo per l’istituzione scolastica paritaria di ricevere tutte le richieste di assegno di studio presentate dai propri studenti, tale onere è evidenziato nei moduli di iscrizione;

c) il termine entro il quale l’istituzione scolastica paritaria trasmette alla struttura provinciale competente le richieste di assegno ricevute; d) le modalità per l’erogazione dell’assegno di studio agli studenti beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22.

4. La Giunta provinciale approva un modulo di richiesta di assegno di studio stabilendo in particolare:

a) i dati necessari per l’individuazione della composizione del nucleo familiare e per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare stesso;

b) il termine per la presentazione della richiesta di assegno di studio.

Art. 22

Concessione ed erogazione dell’assegno di studio

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 19 e di quanto disposto dal comma 2 di questo articolo, il dirigente della struttura provinciale competente, previa acquisizione dell’attestazione dell’istituzione scolastica paritaria circa l’effettiva iscrizione e frequenza dello studente, determina l’ammontare dell’assegno di studio spettante a ciascuno studente, dispone la concessione dello stesso, compilando un apposito elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari e l’importo di ciascun assegno di studio e provvede quindi alla erogazione di quanto definito.

2. Per la determinazione dell’ammontare dell’assegno di studio spettante a ciascuno studente si tiene conto di quanto segue:

a) l’entità dell’assegno di studio spettante a ciascun beneficiario è inversamente proporzionale alla condizione economica del nucleo familiare valutata in base ai criteri individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 20, comma 2;

b) l’importo dell’assegno di studio non può in ogni caso superare l’ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico del singolo beneficiario.

3. Gli assegni di studio concessi agli studenti dell’istituzione scolastica paritaria convenzionata con la Provincia, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, sono corrisposti, per la somma complessiva, all’istituzione stessa che provvede ad erogarli ai beneficiari nell’importo per ciascuno stabilito dal dirigente della struttura provinciale competente ai sensi del comma 1, attraverso la detrazione dell’importo dalla propria retta di iscrizione e frequenza.

4. La struttura provinciale competente:

a) dà pubblicità dell’apposito elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari e l’importo di ciascun assegno di studio, previsto dal comma 1, attraverso la pubblicazione dello stesso presso la sede della struttura provinciale competente;

b) sulla base dell’elenco previsto dal comma 1, compila un separato elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari e l’importo di ciascun assegno di studio corrisposto alle istituzioni scolastiche paritarie convenzionate con la Provincia, distinto per istituzione scolastica paritaria. Tale elenco è depositato presso la segreteria della istituzione scolastica paritaria convenzionata, per consentirne la libera visione, per tutto l’anno scolastico a cui si riferisce; per rendere noto al pubblico il deposito dell’elenco, la comunicazione dell’avvenuto deposito è esposta all’albo dell’istituzione scolastica paritaria per almeno trenta giorni consecutivi.

Capo IV

La parità formativa

Art. 23

Requisiti per il riconoscimento della parità formativa

1. La parità formativa è riconosciuta alle istituzioni che concorrono all’erogazione dell’offerta di formazione, rientrante nel diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, nel territorio della provincia, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni di seguito indicate:

a) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera a):

1) il progetto educativo esprime l’orientamento culturale, l’eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l’indirizzo pedagogico-didattico dell’istituzione, è improntato ai principi di libertà, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione ed è redatto tenendo conto della domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio;

2) il progetto d’istituto è il documento che dà attuazione al progetto educativo e che identifica l’offerta formativa, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l’istituzione adotta nell’ambito della propria autonomia. Il progetto d’istituto è elaborato in armonia con quanto stabilito dall’articolo 18, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione e in conformità ai piani di studio provinciali che, ai sensi dell’articolo 55, commi 2 e 3, della legge provinciale sulla scuola prevedono in particolare l’insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, nonché l’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;

b) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera b):

1) l’attestazione della titolarità della gestione risulta dall’individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento della parità formativa, del soggetto che ha la legale rappresentanza dell’istituzione;

2) la pubblicità del bilancio deve essere prevista nello Statuto dell’istituzione, indicando in particolare le modalità per la consultazione del medesimo da parte delle componenti della comunità scolastica; la pubblicità del bilancio è realizzata comunque attraverso l’affissione all’albo dell’istituzione e il contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale competente. Il bilancio è redatto secondo le specifiche normative alle quali è soggetto il gestore dell’istituzione ed è integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in particolare i principali risultati e le caratteristiche dell’andamento gestionale dell’istituzione. L’istituzione che gestisce, oltre i corsi di formazione interessati al riconoscimento della parità formativa, altre attività, deve garantire all’interno del bilancio separazione contabile tra le predette attività;

c) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera e): i locali, gli arredi e le attrezzature didattiche si ritengono compatibili con il tipo di ordinamento se messi a disposizione dalla Provincia, fermo restando l’obbligo preventivo di verifica della conformità alle norme vigenti, negli altri casi la struttura provinciale competente acquisisce la documentazione prevista dall’articolo 24, comma 3, lettera e) di questo regolamento;

d) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera f): l’istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione del collegio dei docenti,con funzioni di programmazione didattica ed educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione dell’attività della classe e di valutazione degli studenti, nonché di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e degli studenti nell’organizzazione e nella gestione del servizio educativo;

e) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera g): l’iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, è accolta secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacità organizzative dell’istituzione;

f) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera h): l’istituzione provvede all’integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008;

g) con riferimento al requisito previsto dall’articolo 30, comma 4, lettera j): per il personale docente il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della formazione professionale individua il titolo di studio o la qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per l’assunzione di personale docente delle istituzioni formative provinciali.

2. Ai fini del riconoscimento della parità formativa, l’istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno Statuto che definisce in particolare:

a) gli organi dell’istituzione, le funzioni agli stessi attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;

b) le modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali;

c) i criteri per l’iscrizione degli studenti;

d) le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti alle attività di programmazione e di gestione dell’attività educativa;

e) le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative modalità di pubblicità, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 2);

f) le modalità per la pubblicizzazione degli atti;

g) le forme di controllo interno.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) coordinamento dell’attività formativa;

b) modalità per l’iscrizione ed il trasferimento degli studenti;

c) completezza dei corsi.

Art. 24

Richiesta di riconoscimento della parità formativa

1. La richiesta di riconoscimento della parità formativa è presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:

a) enti operanti in regime di convenzione con la Provincia ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);

b) istituzioni diverse da quelle previste dalla lettera a) che intendono attivare, sin dall’inizio dell’anno formativo successivo a quello dell’inoltro della richiesta di parità, percorsi di formazione professionale completi nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

2. Nella richiesta di riconoscimento della parità formativa il legale rappresentante dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso, da parte dell’istituzione, dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dall’articolo 23 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre assume formalmente i seguenti impegni:

a) costituire un percorso di formazione professionale completo, se non già attivato;

b) accettare in ogni momento i controlli della struttura provinciale competente disposti ai sensi dell’articolo 28;

c) comunicare alla struttura provinciale competente la data di inizio dell’attività formativa, che deve essere fissata non oltre il primo settembre di ogni anno.

3. Alla richiesta di riconoscimento della parità formativa sono allegati in particolare:

a) il progetto educativo;

b) il progetto d’istituto;

c) lo Statuto dell’istituzione;

d) la documentazione attestante l’utilizzo di locali idonei all’attività svolta e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché di arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, lettera c).

4. La Giunta provinciale definisce le modalità e i termini di presentazione della richiesta di riconoscimento della parità, nonché l’eventuale ulteriore documentazione da allegare alla stessa.

Art. 25

Procedimento per il riconoscimento della parità formativa

1. Per il riconoscimento della parità formativa, la struttura provinciale competente verifica la richiesta di riconoscimento e la documentazione allegata ed effettua un’ispezione tecnica e didattica presso l’istituzione, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per l’istruttoria della richiesta di riconoscimento presentata la struttura provinciale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell’ispezione tecnica e didattica e per l’affidamento dei relativi incarichi.

2. Qualora, in seguito all’attività istruttoria, la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento comunica all’istituzione gli elementi ostativi al riconoscimento della parità formativa invitandola a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, la struttura provinciale competente rigetta la richiesta di riconoscimento della parità.

3. In caso di esito favorevole dell’istruttoria il dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di riconoscimento della parità formativa entro il trentuno dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta.

4. Il riconoscimento della parità formativa, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), equivale al titolo richiesto per le esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto.

Art. 26

Effetti e durata della parità formativa

1. Gli effetti del riconoscimento della parità formativa decorrono dall’inizio dell’anno formativo nel corso del quale è stato rilasciato il relativo provvedimento. Il riconoscimento della parità formativa comporta l’equipollenza del servizio erogato dall’istituzione formativa paritaria a quello erogato dall’istituzione formativa provinciale, in particolare per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio rilasciati. L’efficacia del riconoscimento della parità formativa permane fino al provvedimento di revoca.

2. In caso di modifica successiva dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa, il legale rappresentante dell’istituzione deve provvedere ad adeguare l’istituzione ai nuovi requisiti entro un anno dalla data di modifica degli stessi, dando atto di ciò con apposita dichiarazione resa alla struttura provinciale competente, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La struttura provinciale competente procede alla verifica dell’avvenuto adeguamento e alla emanazione del relativo provvedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 25; fino all’adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto.

Art. 27

Modifiche successive al riconoscimento della parità formativa

1. Il legale rappresentante dell’istituzione formativa paritaria deve comunicare alla struttura provinciale competente, con le modalità previste dal comma 2, entro sessanta giorni dal loro verificarsi e comunque entro il 31 agosto, tutte le modificazioni relative ai requisiti valutati per il riconoscimento della parità formativa e in particolare le variazioni riguardanti:

a) il mutamento del soggetto gestore dell’istituzione formativa paritaria;

b) la modifica della natura giuridica del soggetto gestore;

c) il trasferimento della sede formativa;

d) il mutamento del legale rappresentante stesso.

2. A tal fine il legale rappresentante dell’istituzione formativa paritaria presenta motivata richiesta di conferma del riconoscimento della parità formativa dichiarando nella stessa, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento e allegando la documentazione necessaria oltre a quanto previsto per casi specifici dai commi 3 e 4.

3. Con riferimento al mutamento del soggetto gestore previsto dal comma 1, lettera a):

a) il soggetto gestore uscente presenta copia autentica dell’atto che determina il passaggio di gestione; in particolare tale atto deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività formativa;

b) il soggetto gestore subentrante presenta le dichiarazioni, assume gli impegni e allega la documentazione previsti dall’articolo 24, commi 2 e 3.

4. Con riferimento al trasferimento della sede formativa previsto dal comma 1, lettera c), il legale rappresentante presenta la documentazione prevista dall’articolo 24, comma 3, lettera d), nei casi ivi previsti.

5. La struttura provinciale competente procede alla verifica della richiesta di conferma, secondo quanto previsto dall’articolo 25. Fino all’adozione del provvedimento finale continua ad operare il riconoscimento in atto; il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura provinciale competente entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 28

Attività di controllo delle istituzioni formative paritarie

1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, della legge provinciale sulla scuola la struttura provinciale competente verifica la permanenza in capo all’istituzione formativa paritaria dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 29

Revoca del riconoscimento della parità formativa

1. Qualora, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 28, sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della parità, la struttura provinciale competente comunica all’istituzione interessata gli esiti dell’attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l’invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

2. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 1 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente dispone la revoca del riconoscimento della parità formativa, che ha effetto a partire dall’anno formativo successivo, fatti salvi casi di particolare gravità per i quali la revoca può avere effetto anche immediato; il dirigente della struttura provinciale competente prescrive quindi gli adempimenti conseguenti e, qualora l’istituzione formativa paritaria sia affidataria di servizi di formazione professionale e dei relativi finanziamenti, adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 33.

3. Nei casi di revoca della parità formativa o di mancata conferma della stessa in seguito all’effettuazione della procedura prevista dall’articolo 27 o di cessazione dell’attività formativa, il legale rappresentante è tenuto a depositare, presso la struttura provinciale competente, la documentazione relativa al curricolo degli studenti e allo stato di servizio del personale.

4. Nel caso in cui si verifichi la sospensione per un anno del funzionamento di una classe all’interno di un percorso formativo di un’istituzione formativa paritaria, non è revocabile il riconoscimento della parità per mancanza dei requisiti richiesti, fermo restando l’obbligo da parte del legale rappresentante di comunicare la sospensione stessa alla struttura provinciale competente.

5. Il termine del procedimento per la revoca del riconoscimento della parità formativa è di centottanta giorni.

Capo V

Affidamento diretto di servizi di formazione professionale alle istituzioni formative paritarie

Art. 30

Requisiti e modalità per l’affidamento diretto di servizi di formazione professionale

1. In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione, previsti dall’articolo 35 della legge provinciale sulla scuola, la struttura provinciale competente può affidare direttamente, con apposito contratto di servizio, l’attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione alle istituzioni formative paritarie con sede legale in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, come specificati da questo articolo, e rispettino gli obblighi di seguito indicati:

a) il soggetto gestore dell’istituzione formativa paritaria deve essere costituito in fondazione, associazione o altro ente comunque senza scopo di lucro: resta fermo che l’istituzione formativa paritaria si considera comunque senza fine di lucro nei casi in cui il soggetto gestore della stessa o sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381 del 1991, o sia costituito in organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione; negli altri casi il soggetto gestore deve garantire che lo Statuto dell’istituzione formativa paritaria preveda l’esclusione del fine di lucro; tale requisito è soddisfatto qualora lo Statuto disponga:

1) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale;

2) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali;

3) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’istituzione formativa paritaria, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto gestore è costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall’articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992;

4) con riferimento alle istituzioni formative paritarie costituite in forma associativa, una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo, ad escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e a prevedere per gli associati, o per i partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per approvare e per modificare lo Statuto nonché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

b) il soggetto gestore dell’istituzione formativa paritaria deve svolgere la propria attività in prevalenza a favore della Provincia, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale;

c) l’obbligo di rispettare gli obiettivi, gli indirizzi, il coordinamento dell’attività formativa nonché di sottostare alle tipologie e forme di controllo stabiliti dalla Giunta provinciale;

d) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, in ogni caso l’istituzione formativa paritaria finanziata deve assicurare la separazione contabile tra le attività affidate, il cui finanziamento non può superare la spesa riconosciuta, e quelle non riconducibili a servizi d’interesse pubblico generale.

2. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 36, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, il contratto di servizio, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 31, 32 e 33, definisce in particolare:

a) le tipologie dei percorsi formativi affidati, rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

b) i tempi e le modalità di realizzazione e gestione dei percorsi formativi affidati;

c) gli interventi per gli studenti con bisogni educativi speciali, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Provincia n. 17 - 124/Leg. del 2008;

d) gli interventi per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg. del 2008;

e) la durata del contratto, tenuto conto della durata complessiva dei percorsi affidati;

f) le modalità di assegnazione e erogazione delle risorse finanziarie;

g) le modalità ed i termini di rendicontazione della spesa;

h) le modalità di gestione contabile separata delle risorse finanziarie assegnate;

i) le modalità di utilizzo delle strutture messe a disposizione dalla Provincia, ai sensi dell’articolo 106, comma 6, primo periodo, della legge provinciale sulla scuola;

j) le modalità di fornitura, adeguamento, manutenzione e utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dalla Provincia, ai sensi dell’articolo 109, comma 3, della legge provinciale sulla scuola;

k) le modalità di determinazione e corresponsione degli oneri finanziari a carico delle parti, nel caso di ritardo o omissione nella regolazione delle obbligazioni contrattuali;

l) i casi e le modalità di applicazione delle sanzioni e di revoca dei finanziamenti;

m) le modalità e le forme del controllo e del monitoraggio, da parte della struttura provinciale competente, sull’attività affidata, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera c);

n) gli obblighi in materia di tenuta della documentazione contabile.

3. La Giunta provinciale adotta uno schema tipo di contratto di servizio.

Art. 31

Finanziamento delle istituzioni formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale

1. Per il finanziamento delle istituzioni formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale ai sensi dell’articolo 30, la Giunta provinciale, nei limiti dello stanziamento disposto a carico del pertinente capitolo del bilancio provinciale, definisce, con propria deliberazione, gli indicatori parametrici, i criteri generali, le voci di spesa ammissibili, le modalità di trasferimento e di gestione delle risorse finanziarie assegnate, prendendo in considerazione in particolare:

a) il numero degli studenti iscritti, ricavato sulla base dei dati risultanti dall’anagrafe provinciale degli studenti prevista dall’articolo 111 della legge provinciale sulla scuola, e tra questi il numero degli studenti con bisogni educativi speciali nonché degli studenti stranieri;

b) le tipologie, la durata ed il numero dei percorsi affidati;

c) le esigenze specifiche di funzionamento delle sedi formative;

d) le risorse umane impiegate, anche in relazione al contratto collettivo applicato;

e) i criteri per il riconoscimento del canone di affitto secondo quanto previsto dall’articolo 106, comma 6, ultimo periodo.

2. Con riferimento alla spesa per il personale dipendente, allo stesso non può essere riconosciuto ai fini del finanziamento un trattamento economico superiore al corrispondente personale provinciale.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi 1 e 2, il dirigente della struttura provinciale competente dispone il finanziamento a favore delle istituzioni formative paritarie affidatarie di servizi di formazione professionale ai sensi dell’articolo 30.

Art. 32

Modalità di rendicontazione delle attività finanziate

1. Le istituzioni formative paritarie destinatarie di finanziamenti rendicontano le attività finanziate.

2. Per la rendicontazione delle attività finanziate, l’istituzione formativa paritaria presenta alla struttura provinciale competente:

a) il provvedimento dell’organo competente, secondo i rispettivi ordinamenti, di approvazione del rendiconto che evidenzia le entrate e le spese effettivamente sostenute con riferimento alle attività affidate e corredato da una relazione contenente la descrizione dell’attività svolta rispetto a quella programmata e finanziata nonché di apposita relazione dell’organo di revisione contabile; a tal fine la Giunta provinciale può adottare uno schema tipo di rendiconto;

b) una dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che certifichi:

1) il rispetto, in sede di gestione e di rendicontazione, della normativa, delle procedure, degli standard formativi, ivi compresi gli obiettivi e gli indirizzi dell’attività formativa stabiliti dalla Giunta provinciale;

2) di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la medesima attività formativa.

3. La documentazione relativa alla rendicontazione delle attività finanziate è presentata alla struttura provinciale competente entro il termine stabilito dal contratto di servizio.

4. Le attività rendicontate sono soggette a controllo da parte della struttura provinciale competente anche mediante controllo a campione individuato in percentuale dal dirigente anche per estrazione; è comunque assoggettato al controllo un campione pari ad un minimo del 20 per cento. La struttura provinciale competente per il controllo dei rendiconti estratti a campione e della relativa documentazione può avvalersi di una società di revisione iscritta all’albo speciale dei revisori contabili. Resta ferma la possibilità per la struttura provinciale competente di controllare anche i rendiconti non estratti secondo modalità definite dal dirigente della struttura medesima.

5. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità della rendicontazione presentata, le istituzioni formative paritarie finanziate hanno l’obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall’ultimo saldo erogato e di esibire, qualora richiesto dalla struttura provinciale competente, tale documentazione. In caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all’interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.

Art. 33

Verifiche, casi di revoca e sanzioni

1. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi di formazione professionale, ivi compresa l’osservanza degli obblighi della rendicontazione delle attività finanziate, nonché la regolarità della gestione dell’attività.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, comporta la risoluzione del contratto nonché la sospensione dell’erogazione del finanziamento e la contestuale revoca del finanziamento eventualmente concesso, l’accertamento:

a) della mancanza di uno o più degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola con le specificazioni indicate dall’articolo 30, comma 1, di questo regolamento nonché dell’inosservanza degli obblighi ivi previsti;

b) della mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità formativa;

c) della mancata o tardiva presentazione del rendiconto previsto dall’articolo 32;

d) della mancata esibizione della documentazione prevista dall’articolo 32, comma 5;

e) della presenza di gravi irregolarità nella gestione dell’intervento formativo affidato, anche come risultanti dal controllo del rendiconto previsto dall’articolo 32.

3. Alle somme da restituire è applicata la maggiorazione degli interessi al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della medesima, vigente alla data di quietanza del mandato di pagamento relativo alle anticipazioni pagate in eccesso, a decorrere dalla stessa data.

4. A seguito degli accertamenti previsti dal comma 2, la struttura provinciale competente comunica all’istituzione interessata gli esiti dell’attività di controllo specificando le mancanze riscontrate con l’invito a presentare eventuali osservazioni entro venti giorni.

5. Trascorso senza riscontro il termine previsto dal comma 4 o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, il dirigente della struttura provinciale competente valuta, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni riscontrate nel caso specifico, le condizioni di risoluzione del contratto, di sospensione e di revoca dei finanziamenti e adotta i provvedimenti conseguenti.

Capo VI

Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

Art. 34

Interventi a favore delle scuole steineriane e dei suoi studenti

1. Possono essere ammesse ai contributi previsti dall’articolo 77 della legge provinciale sulla scuola, le scuole steineriane in possesso dei requisiti elencati dall’articolo 10 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) essere dotate di organi collegiali di partecipazione delle componenti scolastiche;

b) utilizzare personale direttivo e docente fornito dell’abilitazione all’insegnamento;

c) ammettere alla frequenza di ogni singola classe gli studenti promossi dalla classe precedente secondo le procedure di verifica previste dalla vigente normativa;

d) disporre di locali riconosciuti idonei nonché di arredi ed attrezzature didattiche adeguate al tipo di ordinamento; e) rispettare le modalità di rendicontazione stabilite dall’articolo 17.

2. Agli studenti frequentanti le scuole steineriane, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, la struttura provinciale competete può concedere assegni di studio per le spese di iscrizione e frequenza delle stesse secondo i criteri e le modalità stabiliti dal capo III per le istituzioni scolastiche paritarie.

3. Le risorse finanziarie per la copertura della spesa relativa agli interventi previsti da questo articolo sono ricomprese all’interno di quelle previste dall’articolo 19 e sono ripartite con la deliberazione della Giunta provinciale ivi prevista. Ai fini della ripartizione del fondo relativo ai contributi gli studenti frequentanti le scuole steineriane sono considerati iscritti alla scuola primaria.

4. La struttura provinciale competente verifica la persistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dall’articolo 77 della legge provinciale sulla scuola, ivi compresa l’osservanza degli obblighi della rendicontazione dei contributi, nonché la regolarità della gestione dell’attività secondo quanto disposto dall’articolo 18.

Art. 35

Disposizione finale

1. Gli articoli 6, 7 e 8 del capo I nonché le disposizioni del capo II si applicano anche alle istituzioni scolastiche per le quali, ai sensi dell’articolo 30, comma 7, della legge provinciale sulla scuola, è confermata la parità.

Art. 36

Disposizione per la prima applicazione in merito alla parità formativa

1. In sede di prima applicazione la richiesta di riconoscimento della parità formativa è presentata alla struttura provinciale competente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 37

Disposizione transitoria per gli assegni di studio

1. Per la concessione degli assegni di studio per l’anno scolastico 2008-2009 continuano ad applicarsi gli articoli 14 e 16 bis, comma 1, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) e le relative norme regolamentari di esecuzione.

Art. 38

Disposizioni transitorie per la parità formativa

1. Le disposizioni del capo V concernente l’affidamento diretto di servizi di formazione professionale alle istituzioni formative paritarie trovano applicazione dal primo settembre 2009; fino a tale data continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 21 del 1987 e le relative disposizioni attuative.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 120, comma 4, della legge provinciale sulla scuola per il personale delle istituzioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale sulla scuola, in attesa del provvedimento di individuazione del titolo di studio o la qualifica corrispondenti ai requisiti di accesso previsti per l’assunzione di personale docente delle istituzioni formative provinciali previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera g), da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, continua ad applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale 30 luglio 2004, n. 1776 (Proroga delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 della LP 21/1987 con gli Enti della formazione professionale per l’affidamento in concessione del servizio di attività di formazione professionale e servizi di sostegno per gli anni formativi 2002/2003 2003/2004. Modifica del documento contenente i titoli di accesso per gli insegnanti della formazione professionale. Conseguenti provvedimenti).

3. In attesa del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento annuale di attuazione previsti dall’articolo 35 della legge provinciale sulla scuola, la definizione e l’attuazione dei percorsi di formazione professionale da realizzare da parte delle istituzioni formative paritarie e le modalità di affidamento degli stessi si conformano alle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione provinciale di settore.

4. In attesa dei piani di studio provinciali previsti dall’articolo 55 della legge provinciale sulla scuola, il progetto educativo e il progetto d’istituto delle istituzioni formative paritarie si conformano alle previsioni degli strumenti di programmazione provinciale di settore.

5. Nelle more del riconoscimento della parità formativa, agli enti operanti in regime di convenzione ai quali siano affidati percorsi di formazione professionale rientranti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione continuano ad applicarsi i criteri per l’assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento o contributo provinciale previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale 8 agosto 2008, n. 2038 (Modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 1.8.2007 n. 1685 relativa all’approvazione del "Nuovo documento dei criteri per l’assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento e/o contributo provinciale - "Proroga delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della LP 21/1987 e s.m.i. con gli Enti della formazione professionale per l’affidamento in concessione del servizio di attività di formazione professionale e servizi di sostegno per l’anno formativo 2008/2009. Contestuale proroga del "Rapporto funzionale" ex art. 19 della LP 21/1987 e s.m.i. per l’anno formativo 2008/2009 tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Ente di frmazione professionale "G. Veronesi" con sede in Rovereto piazzale Orsi n. 1). Nel caso di mancato riconoscimento della parità formativa i suddetti enti continuano ad usufruire dei finanziamenti assegnati per la gestione del servizio formativo affidato fino alla scadenza del rapporto convenzionale.

Art. 39

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 37 e 38, comma 1, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulla scuola dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 11, 12, 16, 17, 18, 24, 31 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21;

b) il capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;

c) l’articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

d) l’articolo 38 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

e) l’articolo 54 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

f) il comma 11 dell’articolo 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

g) il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

h) l’articolo 22 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

i) l’articolo 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 3;

j) il decreto del presidente della Provincia 25 agosto 2003, n. 23-144/Leg. (Regolamento per la concessione dell’assegno di studio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale e del contributo in conto gestione, in attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)).

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino Ufficiale” della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 1° ottobre 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

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