Deliberazione Assemblea Legislativa 3 dicembre 2008, n. 201
Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12). (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843)
| Fonte |
B.U.R.
n. 213 31/12/2008 |
|---|---|
| Regione | Emilia Romagna |
thesaurus: Orientamento:Servizi e professionisti dell`orientamento:Obbligo scolastico - Educazione:Istruzione:Amministrazione dell`istruzione
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Deliberazione Assemblea Legislativa
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1843 del 10 novembre 2008, recante in oggetto "Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 26/01 - L.R. 12/03)";
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" con nota prot. n. 27519 in data 26 novembre 2008;
visti: - la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che: " inserisce la scuola dell'infanzia di durata triennale nell'articolazione del sistema educativo di istruzione con finalita' educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunita' e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori; " assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine in eta' compresa tra i tre e i sei anni; " prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi dell'infanzia e con la scuola primaria;
- il DLgs 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali, che corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione e siano coerenti con la domanda formativa delle famiglie;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" che: " all'art. 2, comma 1, lettera a) indica, tra le priorita', la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione e, alla lettera c) dello stesso articolo, il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi e scolastici, nonche' dei servizi formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
" all'art. 3, comma 4, lettera c) prevede "Interventi volti ad accrescere la qualita' dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo";
" all'art. 6, comma 1, lettera a), individua tra i destinatari degli interventi previsti dalla legge stessa, i "frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia";
" all'art. 7, comma 1, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi triennali;
" all'art. 7, comma 3, impegna la Giunta regionale ad approvare, in coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore delle Province e le relative modalita' di attuazione, anche in relazione ad intese tra Regione, Enti locali e scuole;
- le indicazioni per il "Curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" fornite dal Ministero della Pubblica istruzione (settembre 2007);
- il decreto del Ministero della Pubblica istruzione del 31/7/2007 e la Direttiva n. 68 del 3/8/2007 contenenti istruzioni per la sperimentazione delle suddette indicazioni per il "Curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione";
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro", che prevede: " all'art. 17, comma 1, che la Regione e gli Enti locali perseguano la generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1, comma 2;
" all'art. 18, comma 1, che, ferma restando la normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli Enti locali valorizzino gli aspetti educativi e di cura di tali servizi anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia;
" all'art. 18, comma 2, che la Regione sostenga progetti per la continuita' educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia, realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale;
" all'art. 19, comma 2, che la Regione e gli Enti locali sostengano, riguardo al tema della qualificazione dell'offerta educativa, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico;
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni, che prevede: " all'art. 4, comma 3, che la Regione e gli Enti locali promuovano e realizzino la continuita' dei servizi 0-3 anni (nidi, servizi integrativi e sperimentali) con gli altri servizi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con quelli culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze;
- la L.R. 22 maggio 1980, n. 39 "Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica" e successive modifiche; - la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'" e successive modifiche, art. 14, comma 1, lettera g);
viste inoltre le proprie deliberazioni:
- 136/07, "Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 'Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999, n. 10' (art. 7)
- Approvazione indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010" (Proposta della Giunta regionale in data 8 ottobre 2007, n. 1466);
- 117/07, "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010". (Proposta della Giunta regionale in data 16 aprile 2007, n. 503);
dato atto che, con propria deliberazione 177/08 sono state approvate le linee di indirizzo limitatamente all'anno 2008 al fine di consentire la coincidenza della programmazione provinciale per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 26/01 e L.R. 12/03) con gli interventi rivolti ai servizi educativi per bambini da zero a tre anni e con l'approvazione dei piani di zona indicati all'art. 29 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; considerato che:
- sul territorio regionale si e' da tempo consolidato un sistema di scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato, agli Enti locali e a soggetti privati, anche convenzionati, che hanno instaurato reciproci rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, determinando un innalzamento della qualita' e raggiungendo la quasi completa copertura della domanda;
- tale collaborazione ha consentito di rafforzare l'identita' delle scuole, anche grazie alla continuita' educativa tra le stesse, in raccordo con i servizi per la prima infanzia, con le altre agenzie educative del territorio e la scuola primaria;
- il sistema scolastico sopra descritto, per la sua peculiare struttura, particolarmente integrata nel territorio regionale con i servizi educativi per la prima infanzia, si avvale, in molti casi, di coordinamenti pedagogici, sia per le scuole dell'infanzia comunali che per quelle paritarie, ai fini della qualificazione dell'offerta formativa e per il raccordo verticale e orizzontale tra le varie agenzie educative sul territorio;
- ritenuto pertanto opportuno, in ragione della peculiarita' evidenziata, distinguere il segmento 3-5 anni dagli altri ambiti di intervento previsti dalle leggi regionali citate, anche attraverso l'adozione di uno specifico atto di indirizzo, estendendone altresi' la portata alla promozione di interventi, nell'ottica della continuita', per progetti rivolti a bambini e bambine in eta' 0-5 anni; dato atto che:
- per consolidata esperienza, i progetti finalizzati alla qualificazione sono caratterizzati da una maggiore produttivita' se realizzati a livello sovracomunale o interistituzionale, oppure, quanto meno, rivolti a un numero non esiguo di scuole, in modo da facilitare il confronto di modelli didattici e di esperienze, la divulgazione e la documentazione delle stesse, nonche' la trasparenza nei confronti dei genitori;
- l'attuazione di tale raccordo e' tradizionalmente promossa attraverso azioni di coordinamento finalizzate al sostegno tecnico del lavoro degli insegnanti, della loro formazione permanente, della promozione della qualita' delle scuole stesse, nonche' al monitoraggio e alla valutazione delle esperienze, rendendole visibili alle famiglie e condivise da esse e dalla comunita' locale;
dato atto altresi':
- che le risorse per l'attuazione degli indirizzi allegati sono allocate negli appositi capitoli di spesa dei rispettivi Bilanci della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari 2009 - 2010 - 2011;
- che, qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all'art. 7, comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale", parte integrante e sostanziale del presente atto;
rilevata la scadenza, con l'anno 2008, degli indirizzi regionali adottati con propria deliberazione 177/08;
rilevata altresi' l'esigenza di procedere all'approvazione degli indirizzi triennali per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, nonche' per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale relativamente agli anni 2009, 2010, 2011, al fine di consentire lo svolgimento degli interventi previsti dalle LL.RR. 26/01 e 12/03 a partire dal prossimo anno 2009;
dato atto che la Giunta regionale ha sentito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso in data 10 novembre 2008; vista la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, gli "Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, nonche' per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale", allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che la Giunta regionale provvedera' alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione del programma annuale provinciale, secondo i criteri indicati negli indirizzi triennali riportati nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di stabilire che:
- lo stanziamento complessivo delle risorse per l'attuazione degli indirizzi allegati trova allocazione negli appositi capitoli di spesa dei rispettivi Bilanci della Regione Emilia-Romagna, per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011;
- qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all'art. 7, comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale", parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.





