Decreto 30 ottobre 2008

Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali.

Fonte B.U.R.
n. 59
24/12/2008
Regione Sicilia

thesaurus: Politiche sociali:Amministrazione:Decentramento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione; Visto l'art. 43, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

Visto il comma 2 del predetto art. 43, nel testo sostituito dall'art. 100 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;

Visto il decreto presidenziale n. 75/area 2ª/S.G. dell'8 marzo 2004, relativo all'approvazione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali;

Visti i decreti presidenziali n. 37/area 2ª/S.G. dell'11 febbraio 2005 e n. 99/area 2ª/S.G. del 14 marzo 2006, afferenti la modifica della disciplina predetta in ordine all'integrazione, rispettivamente, dell'art. 4, comma 7 "sessioni e convocazioni" e dell'art. 10, comma 1 "spese di funzionamento";

Visto l'art. 6, commi 7 e 8, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, con il quale si è previsto che "l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all'art. 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'art. 100 della legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio dell'Amministrazione regionale", disponendosi che agli oneri conseguenti "si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'art. 76 della legge regionale n. 2/2002";

Rilevato che la vigente normativa relativa alle modalità di funzionamento della Conferenza di cui ai richiamati decreti presidenziali, in quanto rispondente alle esigenze di funzionalità dell'importante consesso, va confermata, apportandovi, al contempo, le opportune modifiche, conseguenti alle citate disposizioni legislative;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 23 settembre 2008, con la quale, a norma del richiamato art. 6, comma 7, della legge regionale n. 2/2008, è stato espresso parere favorevole, disponendosi, altresì, che, contestualmente, va adottata la conforme modifica della vigente disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali;

Decreta:

Art. 1

Gli artt. 8, 9 e 10 della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali, di cui ai decreti presidenziali n. 75/2004, n. 37/2005 e 99/2006, sono così sostituiti:

Art. 8 - Segreteria tecnica A supporto dell'attività della Conferenza è costituita, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, la segreteria tecnica presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, composta da personale in quiescenza o in servizio dell'Amministrazione regionale. La mancata ed ingiustificata partecipazione ai lavori della segreteria, per tre volte consecutive, determina l'automatica decadenza dall'incarico. La segreteria tecnica attende ai compiti seguenti: - adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute della Conferenza, ivi compresa l'informazione sulle determinazioni assunte e sui conseguenti provvedimenti delle amministrazioni interessate; - attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici regionali e degli enti locali; - attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra gli uffici regionali e gli enti locali; - predisposizione dei verbali delle sedute e redazione degli atti adottati dalla Conferenza. Le proposte e gli atti predisposti dalla segreteria tecnica devono essere trasmessi, entro otto giorni dalla relativa elaborazione, al dirigente del servizio 9 finanza locale, per le conseguenti valutazioni di competenza. La segreteria si avvale del personale del servizio finanza locale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale potrà essere autorizzato ad espletare lavoro in eccedenza al normale orario di lavoro. La segreteria si avvale, altresì, della collaborazione di un supporto tecnico informatico, affidata a personale in servizio presso lo stesso servizio finanza locale. Il dirigente del servizio 9 finanza locale sovrintende al regolare funzionamento della segreteria.

Art. 9 - Commissione consultiva tecnica L'approfondimento preliminare degli specifici argomenti da trattare in sede di Conferenza viene affidato ad una commissione consultiva tecnica composta dal segretario generale della Presidenza della Regione, dal dirigente generale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dal segretario generale dell'ANCI-Sicilia e dal direttore dell'URPS o, in loro assenza, da sostituti designati dai titolari, con facoltà di avvalersi di componenti della segreteria tecnica di cui all'art. 8. Di volta in volta possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni funzionari delle amministrazioni interessate ai provvedimenti da trattare.

Art.10 - Spese di funzionamento Alle spese necessarie a garantire il funzionamento della Conferenza e degli organismi operativi si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'art. 76 della legge regionale n. 2/2002. Fra le spese relative al funzionamento degli organismi operativi sono compresi i compensi mensili ed i rimborsi spettanti ai componenti della segreteria tecnica. Detti compensi decorrono dalla costituzione della segreteria e sono determinati, previa deliberazione della Giunta, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. Sono, inoltre, compresi il compenso pari all'indennità informatica prevista dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro al responsabile del supporto tecnico-informatico nonché il compenso previsto dal vigente contratto collettivo regionale per il servizio prestato in eccedenza al normale orario di lavoro al personale incaricato delle incombenze connesse al funzionamento della segreteria.

Art. 2

E' approvato il nuovo testo vigente della "Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Conferenza Regione - autonomie locali" allegato A al presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato per il visto, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia/.

Allegato A

Palermo, 30 ottobre 2008

SCOMA

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