Decreto del presidente della regione 18 dicembre 2008, n. 0344/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria.

Fonte B.U.R.
n. 53
31/12/2008
Regione Friuli Venezia Giulia
Allegati

thesaurus: Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta reg.

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato).

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai bandi relativi ai regimi di aiuto per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione a favore delle imprese artigiane emanati nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari.

Art. 2

(Regime di aiuto e normativa comunitaria di riferimento)

I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi altresì in osservanza delle condizioni di cui:

a) al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

b) al regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

c) al Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007 - 2013, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, di seguito denominato POR FESR 2007 - 2013;

d) alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)”;

e) al regolamento di attuazione del POR FESR 2007 - 2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 0238/Pres.

3. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

b) sviluppo sperimentale:

1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;

3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l’eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

4) aiuti alla produzione di campioni di prodotti e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

c) organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza sull’ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.

2. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/2002.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento recante “Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000” emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell’11 gennaio 2006.

3. Sono escluse dai benefici:

a) le imprese che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l’impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda stessa;

b) le imprese in difficoltà, così come definite dall’articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l’impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda stessa;

c) le imprese operanti nel settore dell’industria carboniera, della pesca e dell’acquacoltura per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), relative all’acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate.

4. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo, il progetto deve essere riferito al codice di attività artigiana effettivamente svolta dall’impresa, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale; a tale scopo l’impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda.

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 5

(Iniziative finanziabili)

1. Ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 12/2002, sono finanziabili le seguenti attività, purché strettamente funzionali all’attività artigiana svolta:

a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale, le cui attività siano riconducibili alla definizione contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati progetti di ricerca;

b) la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, le cui attività siano riconducibili alla definizione contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera b), di seguito denominate progetti di sviluppo;

c) la realizzazione di progetti finalizzati all’introduzione di significative innovazioni nell’organizzazione aziendale, nella distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l’attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, di seguito denominati progetti di innovazione.

2. Ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2002, sono finanziabili le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all’attività artigiana svolta:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero licenze o conoscenze tecniche non brevettate finalizzate all’introduzione di innovazioni al ciclo produttivo o ai prodotti, all’organizzazione aziendale, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l’attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita.

Art. 6

(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente ad iniziative avviate dopo la presentazione della stessa.

2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale per ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca; a tal fine è finanziabile un numero di ore annuo massimo pari a 2000 per il responsabile della ricerca, per ciascun ricercatore, tecnico ed altro personale ausiliario; sono altresì ammissibili le ore svolte dai titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali nonché dai soci o amministratori dell’impresa, purché regolarmente iscritti all’INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum in relazione all’attività da svolgere, nei limiti del costo orario fissato dalle tariffe di cui all’Allegato A; le spese relative ai titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell’impresa sono ammissibili nei limiti del 24,50 per cento del contributo concedibile;

b) spese per la strumentazione e le attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, utilizzate esclusivamente per il progetto di ricerca e per la relativa durata; se la strumentazione e le attrezzature medesime non sono utilizzate per la durata del loro ciclo di vita nell’ambito del progetto di ricerca, tali beni sono ammessi a contributo limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell’ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente; sono inoltre ammesse le spese da sostenere per il trasporto di tali beni;

c) spese per la ricerca contrattuale, per le competenze tecniche e per i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come le spese dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, quantificate applicando la percentuale risultante dal rapporto tra le ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente per l’intera durata del progetto;

ai soli fini dell’ammissibilità delle spese generali, il totale delle ore dedicate al progetto in via esclusiva dal personale interno non può superare l’80 per cento del totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente per l’intera durata del progetto stesso; tale voce comprende costi per il personale indiretto, tra cui i magazzinieri e il personale amministrativo, per un totale massimo di ore annuo pari a 600 per ciascun dipendente ed un costo orario così come indicato all’Allegato A nonché le seguenti spese per la funzionalità operativa dell’impresa: telefono, cancelleria, energia elettrica, riscaldamento e canoni di locazione immobiliare;

e) spese per materiali e forniture direttamente imputabili all’attività di ricerca;

f) spese connesse all’ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all’origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare, sono ammissibili le seguenti spese:

1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) spese di consulenza legale per l’ottenimento del brevetto;

g) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 10 per cento del costo totale del progetto ed analiticamente rendicontate a consuntivo nell’ambito delle tipologie di spesa ammissibili.

3. Nella voce recuperi dello schema di domanda approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, sono riportati con segno negativo i valori che l’impresa prevede di ricavare: a) dall’alienazione a terzi di beni materiali ed immateriali da acquistare per la realizzazione del progetto; b) dal parziale o completo utilizzo dei prototipi.

4. Nel caso di utilizzo del prototipo nell’attività ordinaria dell’impresa, il recupero è calcolato percentualmente sul valore del prototipo o sul valore complessivo dei suoi componenti.

5. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), valuta sia la pertinenza e la congruità all’investimento delle spese preventivate, sia l’eventuale inserimento di importi tra i recuperi non preventivati dall’impresa.

6. Per i progetti di ricerca, le attività di cui al comma 2, lettera c), possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).

7. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:

a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:

- consulenza gestionale;

- assistenza tecnologica;

- servizi di trasferimento di tecnologie;

- consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

- consulenze volte all’ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;

b) relativamente ai servizi di supporto all’innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare.

8. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), relativamente alla brevettazione di prodotti propri, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda nonché le spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

b) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni; c) spese di consulenza legale per l’ottenimento del brevetto.

9. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), è ammissibile l’acquisto di marchi, brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, a condizione che gli stessi:

a) siano utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria del contributo;

b) siano ammortizzabili;

c) siano acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l’acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa;

d) figurino all’attivo dell’impresa per almeno cinque anni.

10. Le tariffe di cui all’Allegato A possono essere aggiornate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Spese non ammissibili)

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo non sono ammissibili le spese inerenti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall’impresa, ed in particolare:

a) le spese connesse all’acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo;

b) le spese connesse all’acquisto e alla personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo;

c) le spese relative a beni di consumo;

d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell’impresa;

e) le parcelle per consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f) e all’articolo 6, comma 8, lettera c), le parcelle notarili, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile, le spese per ricerche di mercato o per politiche di marketing;

f) i canoni di manutenzione, assistenza e le spese per abbonamenti;

g) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari; h) le spese relative a canoni di leasing ed operazioni connesse al leasing;

i) le spese per scorte;

j) gli acquisti di beni o materiali usati;

k) le spese accessorie quali l’IVA, i valori bollati e le altre imposte e tasse;

l) gli interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

m) le spese di noleggio di strumentazioni e di attrezzature specifiche;

n) le spese per certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità;

o) le spese per la redazione, la predisposizione e l’aggiornamento di manuali d’uso, manuali utente e specifiche tecniche.

2. Per i progetti di innovazione, non sono ammissibili le seguenti spese:

a) le spese per garanzie bancarie o a favore di altri istituti finanziari;

b) le consulenze continuative o periodiche;

c) le consulenze fiscali, le spese per consulenze legali, le spese per consulenze economico-finanziarie, le spese per contabilità o revisione contabile;

d) le spese per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci e amministratori dell’impresa;

e) le spese accessorie quali l’IVA, i valori bollati e le altre imposte e tasse;

f) le consulenze per la realizzazione di siti internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico.

3. Per le iniziative relative all’acquisizione di marchi, brevetti, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie ovvero di licenze o di conoscenze tecniche non brevettate, non sono ammesse le spese per l’acquisto di beni materiali, le spese di royalties calcolate in percentuale al fatturato ovvero in relazione al numero di pezzi venduti nonché i costi interni.

Art. 8

(Avvio dell’iniziativa)

1. Le imprese artigiane presentano le domande per accedere ai contributi prima dell’avvio dell’iniziativa cui si riferiscono, pena l’inammissibilità a contributo.

2. Per avvio dell’iniziativa si intende:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), l’inizio effettivo dell’attività legata al progetto come attestato nel diario della ricerca;

b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell’ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla documentazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo;

d) nel caso di fornitura di servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

3. L’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare alla Direzione centrale attività produttive, di seguito denominata ufficio competente, l’avvenuto avvio dell’iniziativa tramite dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato al modello di domanda, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

Art. 9

(Limiti di ammissibilità della spesa)

1) Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:

a) per i progetti di ricerca e di sviluppo:

1) 15 mila euro per le piccole e medie imprese;

2) 10 mila euro per le microimprese;

b) per i progetti per l’innovazione:

1) 10 mila euro per le piccole e medie imprese;

2) 5 mila euro per le microimprese.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), non sono previsti limiti minimi per le spese ammissibili.

Art. 10

(Intensità dell’aiuto)

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l’agevolazione consiste nell’attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del:

a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;

b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.

2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l’intensità massima dell’aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:

a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione; 2) il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri;

b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un’impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l’organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall’attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

c) per i progetti di ricerca industriale, i risultati siano oggetto di ampia diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici ovvero tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all’intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l’intensità massima dell’aiuto non può in ogni caso superare l’80 per cento dei costi ammissibili.

5. Per i progetti di innovazione, l’agevolazione consiste nell’attribuzione di un contributo in conto capitale pari al 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200 mila euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

6. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) relative alla brevettazione di prodotti propri, l’agevolazione consiste nell’attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 45 per cento dei costi ritenuti ammissibili per le piccole imprese e del 35 per cento per le medie imprese.

7. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), relative all’acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, l’agevolazione consiste nell’attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura massima del:

a) 20 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;

b) 10 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

8. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), relative all’acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, realizzate nelle zone coperte dalla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, le intensità massime di aiuto di cui al comma precedente sono pari al:

a) 35 per cento del costo ritenuto ammissibile per le piccole imprese;

b) 25 per cento del costo ritenuto ammissibile per le medie imprese.

9. Sono escluse dalle maggiorazioni nelle percentuali di aiuto di cui al comma 8 le imprese operanti nei settori di cui all’Allegato B.

10. Qualora il prodotto brevettabile costituisca il risultato di un progetto già valutato positivamente nell’ambito della normativa regionale di incentivazione in materia di ricerca, l’intensità massima di aiuto corrisponde a quella già valutata ammissibile in base all’istruttoria ed al punteggio assegnato.

11. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

CAPO II

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11

(Presentazione delle domande)

1. Le domande, redatte esclusivamente secondo gli schemi approvati dal Direttore centrale attività produttive, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo: www.regione.fvg.it, sono presentate all’ufficio competente; la domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione indicata nella nota informativa di cui all’articolo 13, comma 2, viene inoltrata sia in forma cartacea che in forma elettronica all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro i termini indicati nel bando di cui al comma 1 dell’articolo 15, a pena di archiviazione; a tal fine, fa fede la data del timbro apposto dall’ufficio competente all’atto di ricevimento della domanda; qualora le domande siano inviate a mezzo di raccomandata, ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell’articolo 72 della legge regionale 12/2002, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 2 per la presentazione all’ufficio competente.

4. L’impresa può presentare una sola domanda di contributo nell’ambito di ciascuna apertura del bando.

Art. 12

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda e allegata alla domanda medesima, resa dal legale rappresentante dell’impresa, ed attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza del contributo; ove questo sia già stato erogato, il beneficiario e l’autore della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo, comprensivo degli interessi legali.

Art. 13

(Istruttoria delle domande)

1. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente il contributo:

a) l’ufficio competente in cui può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l’oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell’istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo;

f) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione dell’iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, per l’erogazione del contributo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;

g) gli obblighi del beneficiario; h) i casi di annullamento o revoca del contributo previsti dall’articolo 21.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un’apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo: www.regione.fvg.it; nella domanda per accedere al contributo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

3. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto nonché l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 16 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiesta di documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell’istruttoria ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione; è consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione decorra inutilmente; il responsabile del procedimento comunica tempestivamente l’archiviazione al richiedente.

Art. 14

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. I contributi sono concessi entro il termine di centotrentacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

2. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria, nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta, e in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l’erogazione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l’erogazione del contributo sono sospesi nei casi previsti dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 15

(Concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 6, comma 5.

2. L’elenco delle imprese ammesse a contributo viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet dell’Amministrazione regionale.

3. L’ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione dei contributi, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile del procedimento e dell’istruttoria.

4. I contributi concessi alle imprese artigiane che a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana sono confermati in capo alle medesime, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti dal presente regolamento; l’eventuale rideterminazione del contributo e la conseguente restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

5. La concessione dei contributi è subordinata all’accertamento dell’insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia nonché della regolarità contributiva, attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6. L’ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 16

(Criteri di valutazione e intensità di contributo)

1. La valutazione delle domande tiene conto dei criteri e dei punteggi di cui all’Allegato C.

2. Dalla somma dei punteggi ottenuti risulta il punteggio finale attribuito al singolo progetto; sulla base dei punteggi finali attributi, viene stilata la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo.

3. A parità di punteggio vengono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all’Allegato C e, in subordine, l’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito dall’ufficio competente.

4. Sono ammesse a contributo le domande il cui punteggio minimo sia pari a 22.

5. Il punteggio finale attribuito al singolo progetto determina altresì l’intensità del contributo, collocando lo stesso in uno dei seguenti tre livelli di valore:

a) livello basso: punteggio finale pari o inferiore a 45: 80 per cento dell’intensità massima di contributo ammessa;

b) livello medio: punteggio finale compreso tra 46 e 65: 90 per cento dell’intensità massima di contributo ammessa;

c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 66: 100 per cento dell’intensità massima di contributo ammessa

6. I punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 1) dell’Allegato C e quelli di cui alle lettere da a) a d) di cui al punto 5) del medesimo Allegato non sono tra loro cumulabili.

7. Le priorità ed i punteggi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 17

(Riserva di risorse finanziarie)

1. E’ prevista nell’ambito di ciascuna apertura del bando una riserva di risorse finanziarie pari al 35 per cento delle disponibilità complessive, da destinare alle imprese che rientrano nella categoria di microimprese, secondo i parametri dimensionali di cui all’articolo 4, comma 2.

2. In base all’esito dell‘istruttoria delle domande presentate ed in relazione all’effettivo assorbimento di risorse sulla quota di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la deroga al limite percentuale di cui al medesimo comma, al fine di garantire il massimo grado di utilizzo delle risorse e di finanziamento dei progetti valutati positivamente.

Art. 18

(Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale)

1.I contributi possono essere erogati in via anticipata, su autorizzazione dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione del POR FESR 2007 - 2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 0238/Pres, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. n. 7/2000.

2. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 12, comma 6 del regolamento emanato con DPReg n. 0238/ Pres, la percentuale di cui al comma 1 può essere ridotta in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione di Giunta Regionale.

3. Possono essere altresì erogati acconti del contributo concesso, nei limiti della spesa rendicontata e con le medesime modalità di cui all’articolo 19, previa presentazione di una rendicontazione pari ad almeno il 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

CAPO IV

RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA

Art. 19

(Rendicontazione della spesa)

1. Il termine massimo per la conclusione delle iniziative di cui all’articolo 5 e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. I beneficiari concludono l’iniziativa e presentano all’ufficio competente la relativa documentazione di spesa nel termine prescritto.

2. L’eventuale proroga, debitamente ed espressamente motivata, presentata dall’impresa prima della scadenza del termine di cui al comma 1, è autorizzata dall’ufficio competente su indicazione dell’Autorità di gestione del Programma operativo regionale, tenuto conto dell’avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un’efficace ed efficiente realizzazione del Programma; in ogni caso, le iniziative devono essere rendicontate entro il 30 giugno 2015.

3. Ai fini dell’erogazione del contributo, i beneficiari presentano all’ufficio competente idonea documentazione comprovante le spese sostenute, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, corredata da una relazione illustrativa dell’iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti, da appositi elenchi riepilogativi contenenti il dettaglio di tutti i costi sostenuti e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà comprovanti i costi del personale e le spese generali, redatti secondo appositi moduli approvati dal Direttore centrale competente, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo: www.regione.fvg.it.

4. Non sono ammessi a rendicontazione documenti di spesa superiori a 500 euro, qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti ovvero tramite carte di credito o assegni.

5. Con riferimento ai progetti di ricerca e di sviluppo, i beneficiari presentano la seguente documentazione di spesa:

a) per il personale di ricerca di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a):

1) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa attestante l’elenco degli addetti alla ricerca utilizzati per il progetto e le ore lavorative dedicate da ciascuno di essi all’attività di ricerca nonché, per il personale dipendente, copia delle buste paga o documentazione equipollente; il calcolo delle spese sostenute viene effettuato mediante applicazione delle tariffe orarie forfetarie indicate nella tabella di cui all’Allegato A, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun dipendente al progetto; non sono ammesse a consuntivo variazioni superiori al dieci per cento del numero di ore ammesse a contributo per ciascun addetto;

2) un diario, redatto secondo il modello allegato al modulo per la rendicontazione, sul quale il responsabile della ricerca annota, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto, nonché una sintetica descrizione dell’attività svolta da ciascuno degli addetti e dal responsabile medesimo;

b) per le prestazioni di terzi, la documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata nonché copia dell’eventuale contratto stipulato;

c) per gli strumenti, attrezzature ed apparecchiature specifiche, la documentazione di spesa presentata con le modalità di cui alla lettera b); qualora la data della documentazione non coincida con quella di consegna, deve essere presentata anche idonea documentazione comprovante la consegna;

d) per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, la documentazione di spesa presentata con le modalità di cui alla lettera b);

e) per i materiali, la documentazione di spesa con le modalità di cui alla lettera b); se si tratta di materiali già esistenti presso l’impresa, la documentazione dei costi di inventario di magazzino è costituita dai buoni prelievo;

f) per le spese generali, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, attestante l’elenco dettagliato delle fatture comprovanti le spese sostenute. 6. Per le iniziative di cui al comma 5, l’importo dei recuperi conseguenti all’alienazione di beni materiali o immateriali, all’alienazione dell’eventuale prototipo realizzato con il progetto o allo sfruttamento dello stesso nell’attività ordinaria dell’impresa beneficiaria, deve essere detratto dalle spese ammesse a contributo.

7. Per le iniziative alle quali è stata riconosciuta l’elevazione dell’intensità di aiuto di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), i beneficiari presentano idonea documentazione comprovante l’ampia diffusione dei risultati della ricerca svolta.

8. Con riferimento ai progetti di innovazione, i beneficiari presentano la documentazione di spesa debitamente quietanzata con le modalità di cui al comma 5, lettera b) nonché copia dell’eventuale contratto stipulato.

9. Con riferimento alle iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), relative rispettivamente alla brevettazione di prodotti propri e all’acquisizione di marchi o brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, i beneficiari presentano la documentazione di spesa con le modalità di cui al comma 5, lettera b).

10. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione; è consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

11. La liquidazione dei contributi è subordinata all’accertamento della regolarità contributiva, attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 20

(Erogazione)

1. I contributi sono erogati in seguito alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto, all’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 16, all’effettuazione degli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi, ed alla richiesta di documentazione integrativa.

Art. 21

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede ovvero è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo per inadempimento del beneficiario.

2. Il provvedimento di concessione è altresì revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) non venga trasmessa la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 3, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito relativo all’invio della stessa;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto dall’articolo 19, comma 1, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 10;

c) l’ammontare complessivo delle spese rendicontate sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;

d) non siano stati osservati i vincoli di destinazione di cui all’articolo 23;

e) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prodotte dal beneficiario;

f) sia accertata la difformità tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 22, comma 2

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, viene disposta la restituzione delle somme erogate, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO V

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 22

(Obblighi dei beneficiari)

1. Il beneficiario del contributo è tenuto all’esecuzione dell’intervento conformemente al preventivo indicato all’atto della presentazione della domanda, come eventualmente integrato in sede di istruttoria.

2. Il beneficiario chiede all’ufficio competente la preventiva autorizzazione ad apportare eventuali variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo; non sono ammissibili le variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

3. I beneficiari concludono l’iniziativa e presentano la relativa documentazione di spesa entro il termine di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, fatta salva l’eventuale proroga autorizzata dall’ufficio competente, previa espressa e motivata richiesta presentata dall’impresa prima della scadenza del termine, con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 19.

4. I beneficiari conservano in un separato dossier, fino al 31 dicembre 2020, in originale o copia conforme all’originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali, amministrativi e contabili relativi alla concessione e alla liquidazione del contributo.

5. I beneficiari trasmettono all’ufficio competente le informazioni e i dati relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell’iniziativa, anche successivamente alla liquidazione del contributo, con le modalità ed i termini comunicati dall’ufficio medesimo.

6. Per i progetti di innovazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), i beneficiari del contributo utilizzano l’aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

Art. 23

(Vincolo di destinazione)

1. In capo ai beneficiari dei contributi, per cinque anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione, sono fissati i seguenti obblighi:

a) mantenere l’iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane, essere in attività, non essere in stato di liquidazione e non essere sottoposti ad alcuna procedura concorsuale, salvo quanto disposto dall’articolo 15, comma 4;

b) per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e b), non alienare a qualsiasi titolo i brevetti, i marchi e i diritti di utilizzazione di nuove tecnologie o conoscenze tecniche non brevettate, acquisiti o realizzati con il progetto;

c) per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), non distogliere dalla destinazione artigianale o alienare a qualsiasi titolo gli strumenti e le attrezzature utilizzati esclusivamente per il progetto di ricerca e sviluppo;

d) per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), mantenere lo sfruttamento dei risultati anche nel territorio regionale.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, di cui al comma 1, il beneficiario trasmette all’ufficio competente apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, entro il 28 febbraio di ciascun anno per cui è fissato il suddetto vincolo, secondo il facsimile allegato al modulo per la rendicontazione.

3. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato qualora non venga osservato il vincolo di destinazione di cui al comma 1 ovvero qualora non venga trasmessa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito relativo all’invio della stessa.

4. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, nonché di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, verificatisi prima della scadenza del vincolo di destinazione, i contributi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di artigianato e la prosecuzione dell’impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 24

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000 nonché ai sensi dell’articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’ufficio competente può effettuare presso i beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, ferma restando la facoltà della Commissione europea e dello Stato di effettuare ulteriori controlli.

Art. 25

(Conferma dei contributi)

1. Nel rispetto del pubblico interesse, i contributi possono essere confermati a cura dell’ufficio competente qualora, a fronte di un temporaneo mancato rispetto degli obblighi o dei vincoli imposti dal presente regolamento, sono motivatamente addotte cause di forza maggiore o eventi eccezionali non imputabili all’impresa beneficiaria.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme stabilite dalla legge regionale 12/2002 e dalla legge regionale 7/2000.

Art. 27

(Norma transitoria)

1. Le domande di contributo presentate dal 1° ottobre 2008 a valere sul regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 0421 recante “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria”, possono essere ripresentate in sede di bando emanato ai sensi dell’articolo 15, comma 1, utilizzando esclusivamente lo schema di domanda di cui all’articolo 11, comma 1, nei termini fissati dal bando stesso.

2. E’ fatta salva la data di presentazione dell’originaria domanda di contributo, ai fini del rispetto della priorità derivante dall’ordine cronologico di presentazione della stessa, ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 2, è fatta salva, altresì, ai fini dell’individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 1.

Art. 28

(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell’articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 29

(Abrogazioni)

1. Il regolamento emanato con DPReg n. 0421/Pres di data 28 dicembre 2006 è abrogato.

Art. 30

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia, nei limiti di cui agli articoli 44, paragrafo 3 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, dal 1 gennaio 2009.

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