Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2008, n.0342/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l?occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Fonte Supplementi Ordinari
n. 29
31/12/2008
Regione Friuli Venezia Giulia

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro:Contratto a tempo indeterminato - Lavoro:Contratti di lavoro:Contratto a tempo determinato - Lavoro:Disoccupazione - Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari - Politiche sociali:Amministrazione:Decentramento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta reg.

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, relativo alla promozione dell’occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell’occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 - 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856, e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2892;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2756, con la quale è stato approvato il nuovo aggiornamento del sopra citato Programma triennale;

Considerato che il nuovo aggiornamento del sopra citato Programma triennale ha dettato le linee guida per una complessiva rimodulazione delle politiche attive del lavoro regionali, al fine di mirare specificamente gli interventi alla promozione dell’occupazione di quelle categorie di soggetti che, in base ai dati emersi dall’osservazione del mercato del lavoro regionale, risultano incontrare maggiore difficoltà nell’inserimento o reinserimento lavorativo;

Ritenuto pertanto di dare attuazione agli articoli da 30 a 33 della legge regionale 18/2005 con un nuovo Regolamento conforme alle sopra richiamate linee guida;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 14 novembre 2008 e del 27 ottobre 2008 hanno esaminato lo schema di regolamento all’uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n. 2468, con la quale è stato approvato in via preliminare il “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, di seguito Regolamento;

Sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 3 dicembre 2008 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 10 dicembre 2008 ha esaminato ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005 il Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2008, n. 2757, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione;

Decreta

1. È approvato il “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

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