Decreto del Presidente della regione 20 marzo 2009, n.073/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie

Fonte B.U.R.
n. 13
01/04/2009
Regione Friuli Venezia Giulia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta reg.

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari

Art. 4 Tipologia degli interventi

Art. 5 Forma ed entità della garanzia

Art. 6 Ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie

Art. 7 Modalità di richiesta dell’intervento del Fondo

Art. 8 Rilascio della cogaranzia. Stipulazione ed erogazione del finanziamento

Art. 9 Resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI

Art. 10 Estinzione della garanzia

Art. 11 Obblighi della PMI beneficiaria

Art. 12 Obblighi dell’Istituto

Art. 13 Obblighi della Banca convenzionata

Art. 14 Obblighi dei Confidi convenzionati

Art. 15 Caratteristiche dei finanziamenti

Art. 16 Inadempimenti

Art. 17 Attivazione del Fondo

Art. 18 Inefficacia della garanzia

Art. 19 Termini

Art. 20 Disponibilità del Fondo

Art. 21 Atto aggiuntivo alla Convenzione

Art. 22 Norma di rinvio

Art. 23 Entrata in vigore Allegato A Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie Allegato B Sistema di scoring Allegato 1 Modulo per la valutazione delle imprese neo costituite

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.), disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed il rilascio delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie.

2. Attraverso il Fondo di cui al comma 1, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, la Regione, al fine di sopperire alla difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, intende porre in essere nuovi strumenti di concessione di cogaranzie a favore delle stesse ove aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “Fondo”: il Fondo regionale di garanzia per le PMI, di cui all’articolo 1;

b) “Comitato” : il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui all’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n.9, (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002) competente a deliberare in materia di concessione della cogaranzia e di gestione del Fondo come previsto dall’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005;

c) “Istituto”: la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato;

d) “Banca convenzionata”: il soggetto finanziatore, iscritto all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell’Unione europea, convenzionato con il Fondo ;

e) “Confidi convenzionato” : il soggetto di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 003, n. 326 , iscritto ai sensi dell’articolo 155, comma 4, del TUB nell’apposita sezione dell’elenco generale, convenzionato con il Fondo;

f) “cogaranzia” : la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente alla garanzia dei Confidi;

g) “PMI”: le microimprese e le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante <> emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell’11 gennaio 2006, n. 2 e nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L124 del 20 maggio 2003;

h) “microimprese e piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane“: si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l’intervento del Fondo; tale valutazione viene effettuata dal Comitato con l’utilizzo del “Sistema di Scoring”

i) “Sistema di scoring” indica il sistema di valutazione delle imprese nell’interesse delle quali viene disposto l’intervento del Fondo;

j) “Banche” : le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 385/1993;

k) “Finanziamenti a breve termine” : i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti, di durata predeterminata non superiore a 18 mesi concessi a PMI per lo smobilizzo dei crediti nei confronti della propria clientela nell’ambito della normale attività di gestione;

l) “Finanziamenti a medio termine” : i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni concessi a PMI a fronte di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine;

m) “Imprese in difficoltà”: le imprese che non sono in grado, con le loro risorse ed in mancanza di un intervento esterno dei poteri pubblici, di contenere le perdite che potrebbero condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine. Inoltre sono comunque considerate in difficoltà le società:

1) a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

2) a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

3) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Art. 3

(Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari)

1. L’intervento del Fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, dalle PMI aventi sede o unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, di tutti i settori, con le sole limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa comunitaria “de minimis”.

2. Per essere ammessi alla cogaranzia del Fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Comitato ed i finanziamenti devono:

a) riguardare una delle operazioni previste dall’articolo 4, comma 1;

b) essere assistiti da garanzia del Confidi convenzionato avente le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 2;

3. Per la tipologia relativa al consolidamento del debito a breve, lo stesso soggetto può beneficiare di un nuovo intervento del Fondo sulla medesima tipologia solo una volta restituito integralmente il finanziamento garantito.

Art. 4

(Tipologia degli interventi)

1. Le operazioni bancarie per le quali è richiesta la cogaranzia del Fondo da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, sono finalizzate al finanziamento dell’operatività corrente ovvero al consolidamento a medio termine delle passività a breve, connesse allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

2. Per le operazioni di consolidamento a medio termine delle passività a breve il tasso di interesse della nuova operazione deve essere inferiore al tasso d’interesse di ognuna delle passività a breve da estinguere.

3. Le cogaranzie di cui al presente regolamento sono concesse in base alla regola “de minimis” prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 5

(Forma ed entità della cogaranzia)

1. L’intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria proporzionale a favore della Banca convenzionata e nell’interesse dei soggetti richiedenti.

2. La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.

3. La garanzia affianca le garanzie dei Confidi convenzionati e sommata a queste non può essere superiore alla percentuale massima sul finanziamento consentita dalla normativa comunitaria.

4. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

5. La garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 40 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale.

6. L’importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al massimale consentito dalla normativa comunitaria.

7. L’importo originario viene ridotto mediante successive decurtazioni d’importo proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.

8. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 40 per cento della perdita definitiva subita dalla Banca convenzionata per capitale.

9. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.

10. La garanzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali, nei limiti massimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria vigente.

11. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

12. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui all’Allegato A., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

13. Ove il valore del finanziamento sia non superiore a 50.000 Euro, (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) e venga richiesta la procedura semplificata prevista all’articolo 7 comma 4, le percentuali di cui ai commi 5 e 8 sono ridotte al 33 per cento.

14. In ogni caso la percentuale di finanziamento garantita dal fondo non può essere superiore a quella garantita dal Confidi convenzionato.

15. Il Fondo ha facoltà, al fine di ampliare la propria capacità di intervento, di far assistere la propria garanzia da garanzie rilasciate da altri fondi di garanzia istituiti dall’Unione Europea o da essa cofinanziati, nonché dalle altre forme di garanzia ritenute opportune.

16. Le deliberazioni adottate a tal fine dal Comitato possono stabilire l’addebito al Fondo dei relativi costi.

Art. 6

(Ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie)

1. L’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie è dato, tempo per tempo, dall’applicazione alle disponibilità del Fondo di un moltiplicatore pari a 10.

2. I finanziamenti assistiti dalla cogaranzia del Fondo con la procedura di cui all’articolo 7, comma 4 possono impegnare il Fondo fino ad un importo garantito massimo complessivo del 20 per cento delle disponibilità del medesimo.

Art. 7

(Modalità di richiesta dell’intervento del Fondo)

1. Le PMI interessate presentano alla Banca convenzionata, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento, la domanda di rilascio della garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del Fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.

2. La domanda di intervento del Fondo è presentata al Comitato dalla Banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell’affidabilità dell’impresa e la concedibilità del finanziamento, e verificati i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 3 richiesti per l’ammissione alla cogaranzia.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la Banca convenzionata inoltra al Fondo:

a) la domanda di cogaranzia, sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;

b) la comunicazione dell’avvenuta concessione del finanziamento, eventualmente condizionata all’ammissione alla garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l’operazione;

c) la comunicazione del Confidi convenzionato di ammissione alla garanzia, eventualmente condizionata alla concessione del finanziamento ed all’ammissione alla cogaranzia del Fondo;

d) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 3 richiesti per l’ammissione alla garanzia del Fondo;

e) gli elementi utili per una corretta valorizzazione delle garanzie reali, assicurative, bancarie acquisite;

f) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l’ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente Regolamento.

4. Per le domande di intervento del Fondo su importi di finanziamento e percentuali di cogaranzia non superiori alle soglie di cui all’ articolo 5 comma 13 in alternativa alla documentazione di cui al comma 3, lettere e) ed f) la Banca convenzionata può proporre al Comitato la valutazione semplificata certificando essa stessa il merito di credito delle imprese inviando, una dichiarazione attestante:

a) che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e bancarie;

b) che l’impresa presenta un utile d’esercizio negli ultimi due anni;

c) che il fatturato negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci ha registrato una crescita di almeno del 10%;

d) che l’impresa ha un anzianità maggiore di cinque anni.

Art. 8

(Rilascio della cogaranzia. Stipulazione ed erogazione del finanziamento)

1. Il Comitato assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta.

2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell’ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Comitato:

a) verifica la documentazione trasmessa ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4 ed effettua la quantificazione dell’intervento e la propria valutazione secondo il modello di scoring di cui all’ allegato B;

b) subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, decide sull’ammissibilità della domanda;

c) se la domanda è ammissibile, emette la fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell’interesse dei richiedenti secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

d) se la domanda è inammissibile, l’archivia evidenziandone i motivi.

3. Il Comitato può richiedere al soggetto richiedente o alla Banca ed al Confidi convenzionati, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l’integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria. In tali casi, i termini d’istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Comitato.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Comitato archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti, alla banca ed al confidi.

5. Entro tre giorni dall’emissione della fideiussione o dall’archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Comitato:

a) comunica alla Banca convenzionata, al Confidi convenzionato e ai richiedenti il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 2. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lett. d), la comunicazione contiene l’indicazione dei motivi che hanno determinato l’archiviazione della domanda;

b) nell’ipotesi di cui al comma 2, lett.

c), trasmette alla Banca convenzionata l’originale del titolo, informandone contestualmente i confidi ed i richiedenti.

6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, intervengono:

a) la stipulazione del contratto di finanziamento, da perfezionarsi secondo le caratteristiche di cui all’articolo 13;

b) l’erogazione in un’unica soluzione del finanziamento;

c) il rilascio della garanzia del Confidi convenzionato;

d) la comunicazione al Fondo da parte della Banca convenzionata, attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alle lett. a) e b), e allegando anche il piano di ammortamento dell’operazione dal quale risultino definite almeno le quote capitali delle singole rate, ed indicato il tasso di interesse concordato tra le parti a norma dell’articolo 13;

e) la comunicazione al Fondo da parte del Confidi convenzionato attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alla lett. c), dal quale risultino le condizioni di emissione della garanzia e la percentuale di copertura del finanziamento;

7. I termini di cui ai commi 3 e 6 possono essere prorogati o rideterminati dal Comitato su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

8. La garanzia del Fondo è efficace dalla data di ricevimento da parte del Comitato delle comunicazioni di cui al comma 6, lett. d) ed e).

Art. 9

(Resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI)

1. In attuazione del comma 8 dell’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, l’Istituto, con cadenza trimestrale, trasmette al Comitato i resoconti sull’amministrazione del Fondo, i quali riportano:

a) gli estremi di tutte le richieste di garanzia evase nel trimestre, distinte per dimensione d’impresa, settore di appartenenza e tipologia di operazione di finanziamento sottostante, con l’indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento;

b) gli estremi di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il Comitato può richiedere all’Istituto per iscritto i chiarimenti ritenuti necessari.

3. L’Istituto rende i chiarimenti di cui al comma 2 per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui i chiarimenti resi dall’Istituto non siano ritenuti esaustivi, il Presidente del Comitato convoca una riunione del Comitato alla quale viene invitato un rappresentante dell’Istituto per rendere ulteriori delucidazioni.

Art. 10

(Estinzione della cogaranzia)

1. La cogaranzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle ultime rate del finanziamento, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell’importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell’ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo, definita in base al piano d’ammortamento trasmesso all’Istituto dalla Banca convenzionata, senza che la banca stessa abbia comunicato all’Istituto situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo è definitivamente estinta.

2. La cogaranzia si estingue anticipatamente a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento correlato, ovvero si riduce proporzionalmente in caso di estinzione parziale del finanziamento. In tali casi la Banca convenzionata comunica l’evento all’Istituto entro dieci giorni dall’estinzione totale o parziale del finanziamento.

Art. 11

(Obblighi della PMI beneficiaria)

1. Le PMI richiedenti sono tenute ad inviare al Comitato annualmente entro il 28 febbraio dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca attestante l’utilizzo dei finanziamenti garantiti in connessione allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

Art. 12

(Obblighi dell’Istituto)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, tutte le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 385/1993, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell’Unione europea, possono convenzionarsi con l’Istituto per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.

2. La Regione, entro quindici giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione della convenzione di cui all’articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005 , pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione apposito avviso e ne dà opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle banche ed ai Confidi la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

3. L’Istituto predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, mensilmente, l’esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 13

(Obblighi della Banca convenzionata)

1. La valutazione del grado di affidabilità e del merito creditizio dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di finanziamento, quale proposta senza vincolo per il Comitato, è di esclusiva competenza della Banca convenzionata. A tal fine la Banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all’assunzione delle determinazioni di affidabilità.

2. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. I finanziamenti possono essere perfezionati a tasso fisso o variabile, concordato tra le parti. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione.

3. Lo spread applicato dalla Banca convenzionata sulle operazioni cogarantite dal Fondo non può essere comunque superiore a:

a) spread massimo del 2,10 per cento per le operazioni concluse a tasso fisso con riferimento all’ IRS corrispondente alla durata del periodo di finanziamento, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

b) spread massimo del 2,00 per cento per le operazioni concluse a tasso variabile con riferimento al tasso Euribor.

Art. 14

(Obblighi dei Confidi convenzionati)

1. I confidi che richiedono il convenzionamento si impegnano per le operazioni di cui al presente regolamento:

a) a non concedere garanzie ad imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;

b) a connettere la garanzia del Confidi ad una operazione finanziaria specifica non prorogabile, circoscritta ad un importo massimo predeterminato;

c) a limitare la copertura della garanzia nella misura massima dell’80 per cento del prestito in essere;

d) a revisionare la dotazione finanziaria globale del Confidi con periodicità quantomeno annuale.

e) a effettuare l’istruttoria per la garanzia sulla base di tutti i fattori rilevanti per la definizione della classe di rischio, nel rispetto delle norme tecniche, anche di natura regolamentare, che sono normalmente applicate dal Confidi nel rilascio di garanzie proprie e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 15

(Caratteristiche dei finanziamenti)

1. I contratti di finanziamento indicano esplicitamente la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui all’articolo 13, comma 1.

2. I finanziamenti garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo non possono superare la durata di 60 mesi.

3. I contratti di finanziamento non possono prevedere clausole di revoca dell’affidamento, se non in presenza di ritardi nella regolarizzazione delle rate, di utilizzo anche parziale per le finalità diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, o in caso di palese stato di insolvenza del debitore.

4. Non è ammessa novazione soggettiva per tutta la durata dell’esecuzione del contratto di finanziamento.

5. Nell’ipotesi di consolidamento del debito a breve, i contratti di finanziamento possono prevedere, fermo restando il rispetto dei termini di durata massima dell’operazione di cui al comma 2, un periodo di preammortamento massimo di 270 giorni con corresponsione degli interessi in un’unica soluzione allo scadere di tale periodo.

Art. 16

(Inadempimenti)

1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del finanziamento da parte dei beneficiari, la Banca convenzionata comunica al Comitato, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell’operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la Banca convenzionata informa il comitato. La Banca convenzionata trasmette al Comitato, trimestralmente ovvero a sua richiesta, l’estratto conto aggiornato della posizione dei beneficiari relativamente alle rate di finanziamento insolute.

2. Nel caso in cui la Banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette al Comitato copia della comunicazione stessa entro dieci giorni dalla data d’invio.

3. La Banca convenzionata comunica tempestivamente al Comitato, comunque entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, ogni informazione o evento rilevanti per il rapporto di finanziamento nonché ogni variazione contrattuale relativa al finanziamento che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

Art. 17

(Attivazione del Fondo)

1. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora di cui all’articolo 16, comma 2, il debitore non corrisponda le somme dovute, la Banca convenzionata richiede al Comitato l’escussione della garanzia con indicazione:

a) degli importi reclamati al proprio debitore, suddivisi per tipologia;

b) delle determinazioni definitive assunte dal competente organo della Banca convenzionata in merito all’eventuale avvio di altre azioni a tutela del proprio credito.

2. Il Comitato verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Comitato attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla Banca convenzionata l’importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dall’articolo 5, comma 7. Nel caso in cui la Banca convenzionata non abbia comunicato le proprie determinazioni in merito all’avvio di altre azioni a tutela del proprio credito, la liquidazione s’intende effettuata a titolo definitivo, altrimenti s’intende effettuata a titolo provvisorio.

3. A conclusione dell’eventuale procedura di recupero promossa, la Banca convenzionata, entro dieci giorni dall’avvenuto incasso ovvero dalla chiusura di tale procedura, comunica al Comitato gli elementi necessari alla determinazione dell’effettivo valore della garanzia e restituisce, con valuta pari a quella dell’incasso ovvero maggiorando l’importo degli interessi legali, l’eventuale eccedenza all’Istituto stesso che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.

4. In caso di inadempimento delle PMI, e di escussione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle PMI inadempienti per le somme da esso pagate.

Art. 18

(Inefficacia della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:

a) la cogaranzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le Banche convenzionate o i Confidi convenzionati avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

b) mancato rispetto del termine di cui all’articolo 8, comma 6, qualora non sia stato acquisito il benestare del Comitato per la proroga del termine medesimo;

c) non sia stato rispettato l’obbligo previsto all’articolo 11;

d) la comunicazione al Comitato, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all’articolo 16, comma 1;

e) la comunicazione al Comitato da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori non sia avvenuta nei termini di cui all’articolo 16, comma 2;

f) la perdita subita dalla Banca convenzionata sia stata causata da negligenza, da parte della banca medesima, nell’esercizio delle azioni per il recupero del credito.

Art. 19

(Termini)

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.

2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 20

(Disponibilità del Fondo)

1. Il Comitato, almeno con cadenza semestrale, invia alla Direzione centrale attività produttive una relazione dettagliata sull’utilizzo delle risorse del Fondo e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, comunica il prossimo esaurimento delle risorse disponibili o la necessità di implementare la dotazione del Fondo anche sulla base del fabbisogno derivante dalle domande in fase di istruttoria.

Art. 21

(Atto aggiuntivo al Contratto)

1. L’atto aggiuntivo al Contratto dd. 30 settembre 2008 stipulato con Mediocredito in seguito alla gara esperita per l’“Affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908”, è stipulato sulla base dell’articolo 12 bis, comma 11, della legge regionale 4/2005, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante all’Istituto per la gestione degli interventi è fissato dal medesimo atto, tenendo conto dell’onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruità oggettiva.

Art. 22

(Norma di rinvio)

1. Il rinvio a leggi regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla sua emanazione.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

Allegato 2

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