Legge regionale 6 marzo 2009, n.4
Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)
| Fonte |
B.U.R.
n. 5 18/03/2009 |
|---|---|
| Regione | Liguria |
thesaurus: Politiche sociali:Inclusione sociale - Politiche sociali:Immigrazione
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7)
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) è sostituita dalla seguente: “a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica;”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 6 marzo 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)





