Legge regionale 6 marzo 2009, n.4

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)

Fonte B.U.R.
n. 5
18/03/2009
Regione Liguria

thesaurus: Politiche sociali:Inclusione sociale - Politiche sociali:Immigrazione

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7)

1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) è sostituita dalla seguente: “a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica;”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 marzo 2009

IL PRESIDENTE

(Claudio Burlando)

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