Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2009, n. 6-8/Leg.

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Fonte B.U.R.
n. 19
05/05/2009
Regione Trentino Alto Adige
provincia Trento

thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Diritto allo studio - Orientamento:Servizi e professionisti dell`orientamento:Obbligo scolastico

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta prov.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l’articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l’articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

- vista la deliberazione n. 933 di data 24 aprile 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l’anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell’articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata “legge provinciale sulla scuola”, questo regolamento, per l’anno scolastico 2008-2009, disciplina per le istituzioni scolastiche, anche paritarie, del Trentino i criteri e le modalità per attuare:

a) la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti;

b) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

Capo I

Il sistema della valutazione

Art. 2

Finalità della valutazione degli studenti

1. La valutazione dello studente è dimensione integrante del processo di insegnamento-apprendimento che ha come scopo la formazione dello studente e si ispira in particolare alle seguenti finalità:

a) garantire la continuità formativa e valutativa, in particolare per tutto il periodo di istruzione obbligatoria, rilevando le conoscenze e le abilità dello studente anche al fine del passaggio alla classe successiva o all’am-missione all’esame di stato;

b) svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti;

c) promuovere l’autovalutazione dello studente, in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle pro-prie capacità al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi prefissati;

d) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero per-corso d’istruzione.

Art. 3

La valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l’anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.

3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, è espressa all’interno del giudizio globale previsto dal comma 2, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

Art. 4

La valutazione degli studenti nel secondo ciclo di istruzione

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l’anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale sono espressi nella forma di voti numerici definiti in decimi usando il numero quattro come votazione più bassa.

3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

Art. 5

Modalità e criteri generali per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione

1. In considerazione delle peculiari finalità che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all’età e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva oppu-re alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalità; in particolare, il consiglio di classe può decidere all’unanimità la non ammissione solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione.

2. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all’esame di stato gli studen-ti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.

3. Nel secondo ciclo di istruzione:

a) sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore al valore della sufficienza negli apprendimenti delle discipline previste dai piani di studio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 per gli studenti ammessi con carenze;

b) sono ammessi all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.

4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consiglio di classe può procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale di insegnamento, fatte salve le eventuali motivate deroghe stabilite nella parte didattica del progetto d’istituto.

Art. 6

Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione

1. Le modalità di rilevazione delle carenze negli apprendimenti e di realizzazione delle attività di sostegno e di recupero nel secondo ciclo di istruzione sono disciplinate dalla Giunta provinciale nel rispetto dei seguenti cri-teri e finalità:

a) il collegio dei docenti è responsabilizzato nel prevenire l’insuccesso scolastico e nello stabilire i criteri generali per la realizzazione delle attività di sostegno e degli interventi di recupero;

b) la valutazione costituisce strumento formativo e orientativo per lo studente e regolativo per i processi di insegnamento-apprendimento;

c) lo studente è responsabilizzato nella partecipazione al recupero delle proprie carenze negli apprendimenti;

d) lo studente e la famiglia sono adeguatamente e puntualmente informati sulle carenze negli apprendimenti, sulle possibili conseguenze, sulle modalità di recupero e sui loro esiti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 della legge provinciale sulla scuola.

Art. 7

Il credito scolastico nel secondo ciclo di istruzione

1. Ai fini del calcolo e della conseguente attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla nor-mativa statale vigente, il consiglio di classe non tiene conto del voto relativo alla valutazione della capacità relazionale.

2. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico allo studente ammesso all’esame di stato con una valutazio-ne complessivamente sufficiente il consiglio di classe attribuisce allo stesso in ogni caso il punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei.

3. I docenti di religione cattolica e, analogamente, i docenti dell’attività didattica alternativa fanno parte del consiglio di classe riunito per la definizione del credito scolastico per gli studenti che si avvalgono del relativo insegnamento.

Art. 8

La valutazione degli studenti stranieri

1. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Provin-cia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. (Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso didattico personalizzato previsto dall’articolo 10 del decreto medesimo e con gli elementi valutativi acquisiti.

2. All’interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definiti ai sensi dell’articolo 11, com-ma 1, lettera a), sono stabilite anche le modalità e gli strumenti di valutazione per gli studenti stranieri; il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg. del 2008, dà evidenza anche di questi criteri generali.

3. Qualora per gli studenti stranieri, secondo i casi e le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), l’apprendimento di una lingua straniera sia sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia, il consiglio di classe in merito all’apprendimento della lingua madre acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale.

Art. 9

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), deve tener conto della necessaria coe-renza valutativa con il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi acquisiti a cura del consiglio di classe da figure di supporto, nonché delle particolarità relative all’esonero da una o entrambe le lingue straniere.

2. La valutazione degli studenti, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Pro-vincia n. 17-124/Leg. del 2008, è effettuata sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri educativo - didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene solo la valutazione delle discipline previste dal PEI.

3. La valutazione degli studenti, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Pro-vincia n. 17-124/Leg. del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

4. La valutazione degli studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP), e delle specifiche azioni in esso definite.

Art. 10

La valutazione nei corsi e percorsi per adulti organizzati dalle istituzioni scolastiche

1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti nei corsi e percorsi per adulti tiene conto, per quanto compatibili, dei criteri e delle modalità previste per i corsi ordinari come definiti dal collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a).

Capo II

Soggetti e documento di valutazione

Art. 11

Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione periodica e annuale

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, il collegio docenti, al fine di assicurare coerenza, traspa-renza ed equità nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, definisce, nella parte didattica del progetto d’istituto:

a) i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale, definendo un sistema di valutazione articolato in responsabilità, criteri, modalità, procedure e strumenti, anche standardizzati, in un’ottica dinamica e formativa, nel rispetto della collegialità del giudizio e favorendo la componente dialogata della valutazione, tenuto conto della fase evolutiva dello studente;

b) i criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione che svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale sulla scuola;

c) le date e la frequenza della valutazione periodica effettuata dal consiglio di classe, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1.

2. Ferma restando la competenza di ogni singolo docente responsabile della specifica attività didattica e for-mativa, alla valutazione degli apprendimenti, della capacità relazionale dello studente provvede, ai sensi dell’articolo 25 della legge provinciale sulla scuola, il consiglio di classe presieduto dal dirigente dell’istituzione scolastica, o da un docente da lui delegato, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe. La valutazione delle singole discipline è collegiale e spetta al consiglio di classe su motiva-ta e documentata proposta del docente della disciplina, ferma restando la competenza degli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio prevista dall’articolo 25, comma 1, della legge provinciale sulla scuola.

3. I docenti di sostegno, facendo parte del consiglio di classe ai sensi del comma 2, partecipano alla valuta-zione di tutti gli studenti della classe.

4. Ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti intese e dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), i docenti di religione cattolica fanno parte del consiglio di classe, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, per la valutazione periodica e annuale degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Art. 12

Documento di valutazione e modalità di comunicazione degli esiti della valutazione

1. Le istituzioni scolastiche predispongono il documento di valutazione nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

a) trasparenza e completezza delle informazioni;

b) indicazione degli elementi essenziali di identificazione dell’istituzione scolastica e dello studente;

c) nel documento di valutazione è riportata a margine anche la valutazione delle discipline opzionali facoltative;

d) limitatamente all’ultima classe del primo ciclo di istruzione il documento di valutazione contiene il consiglio orientativo;

e) nel secondo ciclo di istruzione i voti numerici, espressi in decimi ai sensi dell’articolo 4, comma 2, sono scritti in lettere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 della legge provinciale sulla scuola e fermo restando quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, le modalità di comunicazione, anche in forma telematica, degli esiti della valutazione periodica e annuale fanno parte di un programma di comunicazione continua tra docenti e famiglie; sono parte di questa comunicazione anche le informazioni ai genitori sui risultati delle verifiche, sulle assenze e sull’andamento scolastico dei propri figli, con particolare riguardo alle situazioni che possono portare alla non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

Capo III

Disposizioni per il raccordo con il sistema nazionale

Art. 13

Forme di raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale

1. Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata da questo rego-lamento e quella disciplinata dalla normativa statale le istituzioni scolastiche utilizzano la tabella A.

2. Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti provenienti da fuori provincia di Trento, nei confronti dei quali sia stata deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio, sono iscritti con riserva alla classe successiva, in attesa della conclusione della procedura di valutazione nell’istituzione scolastica di provenienza.

3. Ferme restando le modalità di svolgimento dell’esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione, in coerenza e continuità con le modalità per la valutazione periodica stabilite per l’anno scolastico 2008-2009 dalla deliberazione di Giunta provinciale 3 ottobre 2008, n. 2456 (Direttiva per la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti per l’anno scolastico 2008/2009), la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell’esame di stato è espressa con i giudizi sintetici previsti dall’articolo 3, comma 2. Sulla base degli esiti delle prove d’esame e del giudizio di ammissione, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A, motivando in particolare la conversione numerica nel caso di giudizio sintetico pari a ottimo. Nei casi di me-rito eccezionale la commissione esaminatrice può assegnare la lode.

4. La certificazione delle competenze degli studenti è sospesa fino alla definizione delle competenze stesse da parte del regolamento sui piani di studio provinciali di attuazione dell’articolo 55 della legge provinciale sulla scuola.

Tabella A

RACCORDO CON LA VALUTAZIONE DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA STATALE (ART. 13, COMMI 1 E 3)

 

GIUDIZI SINTETICI VOTI NUMERICI

Non sufficiente da 1 a 5

Sufficiente 6

Buono 7

Distinto 8

Ottimo da 9 a 10

Trento, 27 aprile 2009

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

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