Deliberazione Giunta provinciale 22 maggio 2009
Direttive concernenti il Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani in attuazione dell'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 - approvazione dell'intervento «5.b Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza - Formazione universitaria» in funzione anticongiunturale - ulteriori modificazioni
| Fonte |
B.U.R.
n. 23 03/06/2009 |
|---|---|
| Regione | Trentino Alto Adige |
| provincia | Trento |
thesaurus: Formazione:Istituzioni della formazione:Università - Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari - Politiche sociali:Amministrazione:Decentramento
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
delibera
1) di approvare, nell’ambito delle misure anticrisi ai sensi dell’art. 1 della legge provinciale n. 2 del 2009 (legge finanziaria di assestamento 2009), l’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione, recante il nuovo intervento “5.b Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione universitaria”;
2) di approvare, l’Allegato B), parte integrante della presente deliberazione, recante l’intervento “1.d1) Residenzialità dottorandi”; 3) di modificare le Direttive concernenti il Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1978 del 2008) nel modo di seguito indicato:
a) nella parte “1. Natura e strumenti del Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani”:
a.1) nel paragrafo “1.1 Finalità” la disposizione “Le presenti direttive definiscono le risorse a disposizione per ciascun intervento di finanziamento, nonché i criteri e le modalità di concessione.” è sostituita dalla seguente: “Le presenti direttive definiscono i criteri e le modalità di concessione di ciascun intervento.”;
a.2) nel paragrafo “1.3. Misure di finanziamento”, è aggiunta, al termine del paragrafo, la seguente disposizione: “Salvo quanto disposto al paragrafo 2.5 delle presenti direttive, se il beneficiario non adempie agli obblighi di restituzione ivi previsti, nei termini e con le modalità che gli sono indicati, allo stesso non potrà essere concessa altra agevolazione del Fondo giovani fino a quando non li avrà adempiuti.”;
b) nella parte “2. Procedimento”:
b.1) nel paragrafo “2.1 Aspetti generali” le parole “il Dirigente generale cui è attribuito il coordinamento del Fondo giovani, nonché la programmazione e la convocazione delle riunioni” sono sostituite dalle seguenti: “il coordinatore del Fondo giovani, designato con deliberazione della Giunta provinciale, cui compete la programmazione e la convocazione delle riunioni”;
b.2) nel paragrafo “2.2.1.a Procedura semplificata per l’erogazione di borsa di studio” le disposizioni: “Entro il giorno 20 di ogni mese, il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani, comunica l’esito dell’accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino. Entro il giorno 21 di ogni mese, Cassa del Trentino accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani ed inoltra alla banca gli stessi dati.” sono sostituite dalla seguente: “Entro il giorno 20 di ogni me- se, il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani, comunica l’esito dell’accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino, che, entro il giorno 21 di ogni mese, li inoltra alla banca.”;
b.3) nel paragrafo”2.2.1.b Procedura semplificata per l’erogazione del prestito d’onore” la disposizione “Entro le ore 12.00 del venerdì di ogni settimana, Cassa del Trentino accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani ed inoltra alla banca gli stessi dati.” è sostituita dalla seguente: “Entro le ore 12.00 del venerdì di ogni settimana, Cassa del Trentino inoltra alla banca gli stessi dati.”;
b.4) nel paragrafo “2.2.2 Procedura valutativa”, le disposizioni “Il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani ai sensi del successivo paragrafo 2.3, comunica l’esito dell’accerta- mento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino. Cassa del Trentino accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani e inoltra alla banca gli stessi dati.” sono sostituite dalla seguente: “Il Servizio istruzione accerta la disponibilità di risorse sul Fondo giovani ai sensi del successivo paragrafo 2.3, comunica l’esito dell’accertamento al soggetto competente ed inoltra i predetti dati a Cassa del Trentino, che li inoltra alla banca.”;
c) nella parte “3. Disciplina per l’applicazione del sistema esperto ICEF”:
c.1) la disposizione “Nel caso in cui, al fine di accedere alle borse di studio e ai prestiti d’onore attivati sul Fondo giovani, è necessario dichiarare la propria condizione economica familiare, è presentata la dichiarazione ICEF, disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2001, n. 534, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica, per la dichiarazione sostitutiva ICEF, e tenuto conto dei parametri delle presenti direttive.” è sostituita dalla seguente: “Nel caso in cui, al fine di accedere alle borse di studio e ai prestiti d’onore attivati sul Fondo giovani, è necessario dichiarare la propria condizione economica familiare, la dichiarazione ICEF è presentata nel rispetto della disciplina approvata con deliberazione della Giunta provinciale nonché dei parametri definiti in queste direttive.”;
c.2) il paragrafo “3.4 Particolarità del nucleo familiare”, è sostituito dal seguente: “3.4. Valutazione della condizione economica familiare per particolarità del nucleo familiare. Le disposizioni agevolative per particolari situazioni della condizione economica familiare sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale in materia di ICEF.”;
c.3) nel paragrafo “3.5. Soglie per l’accesso alle borse di studio e ai prestiti d’onore a tasso zero ed a tasso agevolato” le disposizioni “Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportate le soglie di accesso per i prestiti d’onore a tasso zero ed a tasso agevolato. Nella Tabella 3 sono riportate le soglie di accesso per particolari interventi.” Sono sostituite dalle seguenti: “Nelle Tabelle riportate in questo paragrafo sono riportate le so- glie di accesso per gli interventi del Fondo giovani.”;
c.4) nel paragrafo “3.5. Soglie per l’accesso alle borse di studio e ai prestiti d’onore a tasso zero ed a tasso agevolato” le denominazioni delle tabelle sono come di seguito sostituite: la denominazione “Tabella 1: soglie d’accesso per prestiti d’onore a tasso zero” è sostituita dalla denominazione “Tabella 1”; la de- nominazione “Tabella 2: soglie d’accesso per prestiti d’onore a tasso agevolato” è sostituita dalla denominazione “Tabella 2”; la denominazione “Tabella 3: soglie d’accesso per particolari misure” è sostituita dalla denominazione “Tabella 3”; c.5) nel paragrafo “3.5. Soglie per l’accesso alle borse di studio e ai prestiti d’onore a tasso zero ed a tasso agevolato” dopo la Tabella 3 è inserita la seguente:
Tabella 4
Numero componenti
Scala di equivalenza
Reddito Patrimonio
1 1,00 € 34.313,73 € 70.522,88
2 1,57 € 53.872,55 € 103.120,92
3 2,04 € 70.000,00 € 130.000,00
4 2,46 € 84.411,76 € 154.019,61
5 2,85 € 97.794,12 € 176.323,53
6 3,20 € 109.803,92 € 196.339,87
7 3,55 € 121.813,73 € 216.356,21
8 3,90 € 133.823,53 € 236.372,55
c.5) nel paragrafo “3.5. Soglie per l’accesso alle borse di studio e ai prestiti d’onore a tasso zero ed a tasso agevolato” è soppressa la seguente disposizione: “Le soglie di accesso ai prestiti d’onore sono applicate anche alle borse di studio, secondo le indicazioni recate nella parte 4. delle presenti direttive.”;
c.6) nel paragrafo “3.6. Franchigie, peso dei componenti il nucleo familiare e valutazione dei redditi”, al- la lettera “a) franchigie relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare”, la disposizione “Il patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare è considerato al netto della franchigia individuale prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione delle disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi 24 maggio 2005, n. 1015 (franchigia di non dichiarabilità per ogni soggetto fino ad euro 5.000 di patrimonio mobiliare) e franchigia pari a euro 5.000 per il patrimonio dichiarato superiore a euro 5.000)” è sostituita dalla seguente: “Il patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare è considerato al netto della franchigia individua- le prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione delle disposizioni per la valutazione della condizione economica familiare dei richiedenti interventi agevolativi.”; c.6) nel paragrafo “3.6. Franchigie, peso dei componenti il nucleo familiare e valutazione dei redditi”, il paragrafo “c) Valutazione dei redditi” è sostituito dal seguente: “c) Valutazione dei redditi. Il reddito netto dei componenti il nucleo familiare è valutato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale di approvazione delle disposizioni per la valutazione della condizione economica familiare dei richiedenti interventi agevolativi. Sono escluse dal calcolo del reddito per l’elaborazione dell’ICEF da applicare nell’ambito del Fondo giovani le borse di studio erogate in attuazione degli interventi: “1.d1 Residenzialità dottorandi”, “5.a Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione scolastica secondaria superiore” e “5.b Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione universitaria”.”;
d) con riferimento all’intervento “1.c) Frequenza di percorsi d’istruzione e formazione all’estero e di stage lavorativi fuori provincia”:
d.1) nel paragrafo “3. Tipologie d’intervento”, alla lettera “A1.1) Borse di studio per lo svolgimento del quarto anno, o parte di esso (6 mesi), all’estero”, la disposizione “Può essere ammesso alla borsa di studio lo studente appartenente ad un nucleo familiare la cui condizione economica non supera le soglie di accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5, delle direttive del Fondo giovani, ossia in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,00 e 0,5882. In particolare:
- in presenza di un indicatore ICEF inferiore a 0, 25, la borsa di studio è erogata per intero;
- in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,25 e 0,5882, la borsa di studio è erogata parzialmente applicando agli importi indicati in tabella la percentuale spettante in base all’indicatore ICEF; l’importo così ottenuto è arrotondato per eccesso alle centinaia di euro superiori e, se inferiore a 1.000, la borsa di studio è pari a euro 1.000;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,5882, la borsa di studio non è concessa.” è sostituita dalla seguente: “Può essere ammesso alla borsa di studio lo studente appartenente ad un nucleo familiare la cui condizione economica non supera le soglie di accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5, delle direttive del Fondo giovani.
In particolare:
- in presenza di un indicatore ICEF inferiore a 0,25, la borsa di studio è erogata per intero;
- in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,25 e il limite indicato in Tabella 3, la borsa di studio è erogata parzialmente applicando agli importi indicati in tabella la percentuale spettante in base all’indicatore ICEF; l’importo così ottenuto è arrotondato per eccesso alle centinaia di euro superiori e, se inferiore a 1.000, la borsa di studio è pari a euro 1.000;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore al limite indicato in Tabella 3, la borsa di studio non è concessa.”;
d.2) nel paragrafo “3. Tipologie d’intervento”, alla lettera “A1.2 Borse di studio per percorsi bimestrali e trimestrali d’istruzione e formazione all’estero”, la disposizione “Può essere ammesso alla borsa di studio lo studente appartenente ad un nucleo familiare la cui condizione economica non supera le soglie di accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5, delle direttive del Fondo giovani, ossia in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,00 e 0,5882. In particolare:
-in presenza di un indicatore ICEF inferiore a 0, 25, la borsa di studio è erogata per intero; - in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,25 e 0,5882, la borsa di studio è erogata parzialmente applicando agli importi indicati in tabella la percentuale spettante in base all’indicatore ICEF; l’importo così ottenuto è arrotondato per eccesso alle centinaia di euro superiori e, se inferiore a 1.000, la borsa di studio è pari a euro 1.000; - in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,5882, la borsa di studio non è concessa.” è sostituita dalla seguente: “Può essere ammesso alla borsa di studio lo studente appartenente ad un nucleo familiare la cui condizione economica non supera le soglie di accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5, delle direttive del Fondo giovani. In particolare: - in presenza di un indicatore ICEF inferiore a 0, 25, la borsa di studio è erogata per intero;
- in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,25 e il limite indicato in Tabella 3, la borsa di studio è erogata parzialmente applicando agli importi indicati in tabella la percentuale spettante in base all’indicatore ICEF; l’importo così ottenuto è arrotondato per eccesso alle centinaia di euro superiori e, se inferiore a 1.000, la borsa di studio è pari a euro 1.000;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore al limite indicato in Tabella 3, la borsa di studio non è concessa.”;
d.3) nel paragrafo “3. Tipologie d’intervento”, alla lettera “A2. Prestiti d’onore per lo svolgimento del quarto anno all’estero e di percorsi bimestrali e trimestrali d’istruzione e formazione all’estero” le disposizioni “Il prestito d’onore a tasso zero è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d’accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, ossia in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,5882. Il prestito d’onore a tasso intero (media mensile dell’Euribor 1/un mese - 365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente supera le soglie d’accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, ossia in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,00 e 0,5882.” sono sostituite dalle seguenti: “Il prestito d’onore a tasso zero è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente rientra nelle soglie d’accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani. Il prestito d’onore a tasso intero (media mensile dell’Euribor 1/un mese - 365 giorni diminuita di un punto percentuale) è concesso se la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente supera le soglie d’accesso indicate nella Tabella 3, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani.”;
e) con riferimento all’intervento “2.a) Inserimento di giovani laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nel mercato del lavoro, trentino e non, attraverso l’attivazione di progetti di ricerca”:
e.1) al termine del paragrafo “2. Destinatari dell’intervento” è aggiunta la seguente disposizione: “Sono ammessi contributi da parte dei soggetti privati ospitanti.”;
e.2) nel paragrafo "3. Tipologie d’intervento", la disposizione “Il progetto di ricerca finanziato inizia, a pena di decadenza, entro 4 mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.” è sostituita dalla seguente: "Il progetto di ricerca finanziato inizia, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari";
e.3) nel paragrafo "3. Tipologie d’intervento", alla lettera "a) Borse di studio", la disposizione “A pena di decadenza dal beneficio concesso, il beneficiario consegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, la relazione finale e la relazione sintetica validata dal referente scientifico che attesta la validità del lavoro realizzato; l’ammontare della borsa di studio è rideterminato in base alle mensilità di attività di ricerca effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.” è sostituita dalla seguente: "A pena di decadenza dal beneficio concesso, il beneficiario consegna, entro 60 giorni dalla comunicazione, la relazione finale e la relazione sintetica validata dal referente scientifico che attesta la validità del lavoro realizzato; l’ammontare della borsa di studio è rideterminato in base alle mensilità di attività di ricerca effettuate e la somma percepita in eccedenza è restituita entro il medesimo termine.";
e.4) nel paragrafo “5. Redazione delle graduatorie” la disposizione “Sono formate 3 distinte graduatorie dei beneficiari:
1. una graduatoria per l’assegnazione di 150.000 euro a titolo di borsa di studio agli studenti iscritti all’ultimo anno di corso di laurea triennale o specialistica e ai laureati nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento;
2. una graduatoria per l’assegnazione di 50.000 euro a titolo di borsa di studio agli studenti iscritti all’ultimo anno di una scuola di dottorato e ai dottori di ricerca;
3. una graduatoria per l’assegnazione dei prestiti d’onore nei limiti delle risorse a disposizione.” è sostituita dalla seguente:
“Sono formate 3 distinte graduatorie dei beneficiari:
1. una graduatoria per l’assegnazione di borse di studio agli studenti iscritti all’ultimo anno di corso di laurea triennale o specialistica e ai laureati nei percorsi triennali, specialistici e di vecchio ordinamento, nei limiti di tre quarti delle risorse a disposizione per l’erogazione delle borse di studio;
2. una graduatoria per l’assegnazione di borse di studio agli studenti iscritti all’ultimo anno di una scuola di dottorato e ai dottori di ricerca, nei limiti di un quarto delle risorse a disposizione per l’erogazione delle borse di studio;
3. una graduatoria per l’assegnazione dei prestiti d’onore nei limiti delle risorse a disposizione.”;
e.5) nel paragrafo "6. Revoca e decadenza dai benefici", la disposizione “La decadenza dal beneficio è di- chiarata se:
- non sono consegnate, entro i termini sopra indicati, la relazione finale sullo svolgimento del progetto di ricerca e la relazione sintetica;
- il progetto di ricerca non inizia entro 4 mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.” è sostituita dalla seguente: “La decadenza del beneficio è dichiarata nei seguenti casi:
- non sono consegnate, entro i termini sopra indicati, la relazione finale sullo svolgimento del progetto di ricerca e la relazione sintetica;
- il progetto di ricerca non inizia entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.";
f) con riferimento all’intervento “3.a) Alta formazione”:
f.1) al termine del paragrafo “2. Destinatari dell’intervento” è inserita la seguente disposizione: “Per master di I o II livello deve intendersi un corso organizzato da università e relativi consorzi, nell’esercizio dell’autonomia didattica d’ateneo, la cui frequenza consente allo studente l’acquisizione di almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.”;
f.2) nel paragrafo “4. Conferma del prestito d’onore” la disposizione “Ogni anno, nel periodo dall’1 al 31 ottobre, l’Opera universitaria verifica se lo studente ha raggiunto i seguenti requisiti di merito per l’erogazione delle successive tranche del prestito:
- per gli iscritti a corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e specialistica a ciclo unico, almeno 50 crediti nel periodo dall’1 ottobre dell’anno precedente al 30 settembre;
- per chi conclude un ciclo di studio e ne inizia uno nuovo (da LT a LS, da LT a master, da LS a dottorato, ecc.), l’iscrizione al corso di studi scelto.” è sostituita dalla seguente: “Al fine dell’erogazione delle successive tranche del prestito, l’Opera universitaria verifica ogni anno, nel periodo dall’1 al 31 ottobre, se lo studente ha raggiunto i seguenti requisiti di merito per la conferma del prestito:
- per gli iscritti a corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e specialistica a ciclo unico, almeno 45 crediti (fatte salve le particolarità previste da piani di studio di particolari corsi post-laurea) nel periodo dall’1 ottobre dell’anno precedente al 30 settembre;
- per chi conclude un ciclo di studio e ne inizia uno nuovo (da LT a LS, da LT a master, da LS a dottorato, ecc.), l’iscrizione al corso di studi scelto.”;
f.3) nel paragrafo “4. Conferma del prestito d’onore” la disposizione “Se lo studente non raggiunge i predetti requisiti di merito, non accede alle tranche successive ed iniziano i periodi di grazia e di rimborso, alle condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con decorrenza dall’1 ottobre.” È sostituita dalla seguente: “Se lo studente non raggiunge i predetti requisiti di merito, non accede alle tranche successive ed iniziano i periodi di grazia e di rimborso, alle condizioni con- cordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con la decorrenza stabilita in base alle condizioni contrattuali.”;
f.4) al termine del paragrafo “4. Conferma del prestito d’onore” è inserita la seguente disposizione: “Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati nell’archivio della segreteria studenti dell’Università, in relazione all’anno di prima immatricolazione. I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all’immatricolazione non possono essere conteggiati nel computo del merito. Lo studente che non risulta idoneo alla conferma del prestito d’onore non può presentare domanda per l’anno successivo.”;
f.5) il paragrafo “5. Contributo a fondo perduto” è sostituito dal seguente: “Nel caso di prestito d’onore a tasso zero, per gli studenti particolarmente meritevoli, è erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dell’importo del prestito utilizzato nel corso dell’ultimo anno alla data del 30 settembre. Gli studenti particolarmente meritevoli sono individuati tenendo conto dei seguenti parametri: - crediti sostenuti e registrati; partecipazione a programmi di mobilità internazionale. In particolare, il contributo a fondo perduto sul prestito utilizzato nel corso dell’ultimo anno alla data del 30 settembre, è concesso allo studente in corso che:
- per le lauree triennali, le lauree specialisti- che/magistrali e specialistiche a ciclo unico, ha conseguito, nel periodo 1° ottobre - 30 settembre, almeno 50 crediti con valutazione A o B della scala ECTS: il contributo assegnato è pari al 10 per cento del prestito utilizzato. È assegnato un ulteriore contributo pari al 15 per cento del prestito utilizzato se lo studente ha trascorso almeno 3 mesi all’estero;
- per il master, ha concluso il percorso con il massimo della valutazione: il contributo assegnato è pari al 10 per cento del prestito utilizzato. È assegnato un ulteriore contributo pari al 10 per cento del prestito utilizzato se lo studente ha trascorso, durante il corso di master, almeno 2 mesi all’estero;
- per la scuola di specializzazione, ha concluso il percorso con il massimo della valutazione: il contributo assegnato è pari al 10 per cento del prestito utilizzato. È assegnato un ulteriore contributo pari al 10 per cento del prestito utilizzato se lo studente ha trascorso, durante la scuola di specializzazione, almeno 3 mesi all’estero. Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati nell’archivio della segreteria studenti dell’Università, in relazione all’anno di prima immatricolazione. I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all’immatricolazione non possono essere conteggiati nel computo del merito per il calcolo del contributo a fondo perduto.”;
g) con riferimento all’intervento “3.b) Alta formazione all’estero”:
g.1) il paragrafo “4. Conferma del prestito d’onore” è sostituito dal seguente: “Al fine dell’erogazione delle successive tranche del prestito, l’Opera universitaria verifica ogni anno, nel periodo dall’1 al 31 ottobre, se lo studente ha raggiunto i seguenti requisiti di merito per la conferma del prestito:
- almeno 45 crediti nel periodo dall’1 ottobre al 30 settembre (nel caso in cui il merito non sia pesato in crediti è richiesto il superamento di almeno l’80 per cento del percorso previsto dal piano di studi);
- per chi conclude un ciclo di studio e ne inizia uno nuovo l’iscrizione al corso di studi scelto. Se lo studente non raggiunge il requisito di merito richiesto per la conferma del prestito d’onore, non accede alle tranche successive ed iniziano il periodo di grazia e di restituzione, alle condizioni concorda- te al momento della firma del contratto di finanziamento, con la decorrenza stabilita in base alle condizioni contrattuali. In caso di esito negativo delle verifiche, l’Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 novembre. Per gli iscritti ai corsi di dottorato, al fine dell’erogazione delle successive tranche del prestito, l’Opera universitaria verifica, ogni anno, nel periodo dall’1 al 31 marzo, l’ammissione all’anno successivo. Se lo studente non è ammesso all’anno successivo, non accede alle tranche successive ed iniziano i periodi di grazia e di rimborso, alle condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con la decorrenza stabilita in base alle condizioni contrattuali. In caso di esito negativo delle verifiche, l’Opera universitaria lo comunica allo studente entro il 15 apri- le. Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati nell’archivio della segreteria studenti dell’Università, in relazione all’anno di prima immatricolazione. I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all’immatricolazione non possono essere conteggiati nel computo del merito. Lo studente che non risulta idoneo alla conferma del prestito d’onore non potrà presentare domanda per l’anno successivo.”;
g.2) il paragrafo “5. Contributo a fondo perduto”, è sostituito dal seguente: “Nel caso di prestito d’onore a tasso zero, per gli studenti particolarmente meritevoli, è erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dell’importo del prestito utilizzato nel corso dell’ultimo anno alla data del 30 settembre. Gli studenti particolarmente meritevoli sono individuati tenendo conto dei seguenti parametri:
- crediti sostenuti e registrati;
- partecipazione a programmi di mobilità internazionale. In particolare, il contributo a fondo perduto sul prestito utilizzato nel corso dell’ultimo anno alla data del 30 settembre, è concesso allo studente in corso che, nel periodo 1° ottobre - 30 settembre: - per graduate, post-graduate, ha conseguito almeno 50 crediti con valutazione A o B della scala ECTS o analoghe valutazioni che permettano di identificare lo studente come molto meritevole: contributo pari al 25 per cento del prestito utilizzato;
- per master degree, ha concluso il percorso con il massimo della valutazione: contributo pari al 20 per cento del prestito utilizzato. Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati nell’archivio della segreteria studenti dell’Università, in relazione all’anno di prima immatricolazione. I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all’immatricolazione non possono essere conteggiati nel computo del merito per il calcolo del contributo a fondo perduto. Allo studente iscritto presso uno dei 50 Atenei prestigiosi il cui nucleo familiare rientra nelle soglie di condizione economica indicate nella Tabella 2, paragrafo 3.5 delle direttive del Fondo giovani, è erogato, su richiesta, un contributo a fondo perduto pari al 25 per cento del totale di prestito utilizzato al 30 settembre dell’ultimo anno, se ha trovato occupazione sul territorio trentino entro un anno dalla conclusione del percorso con contratto almeno semestrale e se ha concluso il percorso di studi con valutazione A o B della scala ECTS.”;
h) con riferimento all’intervento “4.b) Alta formazione professionale”:
h.1) nel paragrafo “4. Conferma del prestito d’onore” la disposizione “Se lo studente non raggiunge il requisito di merito richiesto per la conferma del prestito d’onore, non accede alla quota di prestito per il secondo periodo ed iniziano il periodo di grazia e di rimborso, con le condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento, con decorrenza dal 1° ottobre.” è sostituita dalla seguente: Se lo studente non raggiunge il requisito di merito richiesto per la conferma del prestito d’onore, non accede alla quota di prestito per il secondo periodo ed iniziano il periodo di grazia e di rimborso, con le condizioni concordate al momento della firma del contratto di finanziamento e con la decorrenza stabilita in base alle condizioni contrattuali.”;
h.2) nel paragrafo “5. Contributo a fondo perduto” sono eliminate le seguenti parole: “- progressioni certificate nei livelli di conoscenza delle lingue straniere; - particolari percorsi accademici, di ricerca o di esperienza formativa”;
i) con riferimento all’intervento “4.c) Percorsi di alta specializzazione professionale”:
i.1) nel paragrafo “1. Finalità dell’intervento”, la disposizione “CORSO FORMATIVO: si intende un percorso formativo, caratterizzato dalla partecipazione a momenti di formazione formale e non formale, erogato da enti formativi pubblici e privati altamente qualificati, anche con sede all’estero, ed orientato ad acquisire competenze ed abilità operative per l’esercizio esperto di una professione.” È sostituita dalla seguente: “CORSO FORMATIVO: si intende un percorso formativo, caratterizzato dalla partecipazione a momenti di formazione teorica e pratica, erogato da enti formativi pubblici e privati altamente qualificati, anche con sede all’estero, ed orientato ad acquisire competenze ed abilità operative per l’esercizio esperto di una professione.”;
i.2) nel paragrafo “1. Finalità dell’intervento”, prima della disposizione “Non si finanziano tirocini che rientrano in percorsi formativi universitari e i tirocini per i quali sono riconosciuti crediti formativi, ma solo tirocini non obbligatori/extracurricolari.” è inserita la seguente: "Sono finanziati solo tirocini in sede extra provinciale ed extra nazionale.";
i.3) nel paragrafo “1. Finalità dell’intervento”, la disposizione “Sono esclusi dai benefici del presente intervento percorsi formativi non finalizzati alla specializzazione professionale, a carattere ricreativo, di intrattenimento e simili.” è sostituita dalla seguente: “Sono esclusi dai benefici del presente intervento percorsi formativi non finalizzati alla specializzazione professionale, a carattere ricreativo, di intrattenimento e simili, nonché i percorsi formativi nel settore delle attività sportive. Sono esclusi altresì i per- corsi formativi nel settore delle attività culturali, in quanto finanziati con l’intervento 4.d.”;
i.4) nel paragrafo “3. Tipologie d’intervento”, lettera “A. Borse di studio”, la disposizione “La borsa di studio non è erogata per lo svolgimento di tirocini formativi.” è sostituita dalle seguenti: “La borsa di studio non è erogata per lo svolgimento di tirocini formativi, ma solo per corsi formativi e corsi formati- vi aziendali individualizzati. La borsa di studio è incompatibile con altre agevolazioni, comunque con- cesse a sostegno della frequenza del medesimo percorso formativo.”;
i.5) nel paragrafo “3. Tipologie d’intervento”, lettera “C. Disposizioni comuni”, è eliminata la disposizione “I benefici del presente intervento sono incompatibili con altre agevolazioni, comunque concesse a sostegno della frequenza del medesimo percorso formativo.”
i.6) nel paragrafo “3. Tipologie d’intervento”, lettera “C. Disposizioni comuni”, la disposizione “Chi ha beneficiato di un prestito d’onore o di una borsa di studio ai sensi del presente intervento è escluso dall’accesso ad ulteriori benefici ai sensi dello stesso, salvo il prestito d’onore concesso per le annualità successive alla prima, per la quale si è beneficiato di una borsa di studio.” è sostituita dalla seguente: “Chi ha beneficiato di un prestito d’onore o di una borsa di studio ai sensi del presente intervento è escluso dall’accesso ad ulteriori benefici ai sensi dello stesso, salvo il prestito d’onore concesso per le annualità successive a quella nella quale si è beneficiato della borsa di studio.”;
j) la denominazione dell’intervento “5. Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza”, è sostituita con la seguente denominazione: “5.a Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione scolastica secondaria superiore”;
k) con riferimento all’intervento “5.a Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione scolastica secondaria superiore”, come ride- nominata ai sensi del precedente punto:
k.1) nel paragrafo “2. Destinatari dell’intervento”, le parole “aver conseguito un giudizio pari ad “ottimo” in almeno 7 materie scolastiche al termine del secondo anno di scuola secondaria di primo grado ed un giudizio conclusivo pari ad ottimo nel diploma di scuola secondaria di primo grado (non rilevano - a tal fine - i giudizi relativi a condotta e religione);” sono sostituite dalle seguenti: “essere stati ammessi all’esame di Stato finale con un giudizio pari ad ottimo in almeno 9 materie (escluse condotta e religione) e avere conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con il giudizio conclusivo di ottimo;”;
k.2) nel paragrafo “4. Presentazione della domanda e preselezione degli studenti” la seguente disposizione “Ogni istituzione scolastica sceglie, tra gli studenti risultati idonei alla borsa di studio “Eccellenti” in base al documento di valutazione ICEF e per i quali è stata presentata la domanda di borsa di studio, un unico studente particolarmente meritevole”, è sostituita con la seguente disposizione: “Ogni istituzione scolastica sceglie, tra gli studenti risultati idonei alla borsa di studio in base al documento di valutazione ICEF e per i quali è stata presentata la domanda di borsa di studio, un unico studente particolarmente meritevole dal punto di vista scolastico.”;
l) in ogni parte del documento le parole “modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 24 maggio 2005, n. 1015 e successiva modifica” sono sostituite dalle parole “modello ICEF approvato dalla Giunta provinciale”;
4) di approvare il testo coordinato delle “Direttive concernenti il Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani in attuazione dell’articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20”, riportato nell’Allegato C) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente l’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 8 agosto 2008, n. 1978 con le modifiche apportate dalle successive deliberazioni della Giunta provinciale 5 settembre 2008, n. 2216 e 10 ottobre 2008, n. 2504, non- ché quelle apportate ai sensi dei punti 1), 2) e 3) della presente deliberazione;
5) di stabilire che l’intervento “1.d1 Residenzialità dottorandi” approvato al punto 2) di questa deliberazione, si applica alle domande che saranno raccolte a partire dal 7 gennaio 2010;
6) di confermare il punto 3) della deliberazione della Giunta provinciale 8 agosto 2008, n. 1978, il quale dispone di sospendere, relativamente alla tipologia d’intervento dei prestiti d’onore, l’applicazione del tasso agevolato e di stabilire, conseguentemente, che siano concessi prestiti d’onore a tasso zero a coloro il cui nucleo fa- miliare si trova nella condizione economica compresa tra le soglie della tabella 1 e le soglie della tabella 2 del paragrafo 3.5 delle allegate direttive;
7) di dare atto che con deliberazione della Giunta provinciale di data 9 aprile 2009, n. 776, modificata con deliberazione 30 aprile 2009, n. 990, si è provveduto in ordine alla spesa derivante dal presente provvedimento;
8) di stabilire che, dal giorno in cui questa deliberazione diventa efficace, alle nuove domande di intervento relative al Fondo giovani, cessano di trovare applicazione le direttive approvate con deliberazione 8 agosto 2008, n. 1978, e modificate con deliberazioni 5 settembre 2008, n. 2216 e 10 ottobre 2008, n. 2504;
9) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE





