Decreto 18 giugno 2009

Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2009-2010

Fonte G.U.R.I.
n. 153
04/07/2009

thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Diritto allo studio

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b) e 4, comma 1;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» e, in particolare l'art. 37, comma 2-bis, in cui viene disposto il differimento all'anno accademico 2010-2011 delle disposizioni relative alla valorizzazione del percorso scolastico; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore «S. Anna» di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Pisa, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico II»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» e, in particolare, l'art. 154;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 maggio 2009 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2009-2010, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l'anno accademico 2009/2010, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264, indicati agli articoli seguenti, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avvalendosi di una apposita Commissione, costituita con decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale, di cui al comma precedente, verte su ottanta (80) quesiti formulati in modo distinto per ciascun corso, che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.

3. Gli ottanta quesiti, per ciascun corso di laurea, vertono sugli argomenti di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono cosi' distinti: quaranta di cultura generale e ragionamento logico, diciotto di biologia, undici di chimica, e undici di fisica e matematica.

4. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n. 189/2002, art. 26, nonche' per gli studenti non comunitari residenti all'estero si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario: medicina e chirurgia, 3 settembre 2009; odontoiatria e protesi dentaria, 4 settembre 2009; medicina veterinaria, 7 settembre 2009.

5. Le prove di ammissione hanno inizio alle ore 11,00 e per il loro svolgimento e' assegnato un tempo di due ore.

6. I candidati allievi della Scuola Superiore «S. Anna» di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Universita' di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Ateneo nel quale gli stessi chiedono l'ammissione.

7. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Universita' di Pisa, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico II», tenuto conto che i relativi bandi di concorso, gia' emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'universita' e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreti del Ministro della difesa 10 aprile 2009 con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso al corso di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

Art. 3.

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto

1. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, la prova di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avvalendosi di una apposita commissione, costituita con decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione di cui al comma precedente, verte su ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; matematica e fisica.

 

3. Gli ottanta quesiti vertono sugli argomenti di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono cosi' distinti: quaranta di cultura generale e ragionamento logico, quattordici di storia, quattordici di disegno e rappresentazione e dodici di matematica e fisica. 4. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n. 189/2002, art. 26, nonche' per gli studenti non comunitari residenti all'estero, si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 8 settembre 2009.

5. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art. 4.

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita' ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, e' consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 9 settembre 2009.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di due ore.

Art. 5.

Prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita'.

2. La prova di ammissione verte su ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili , su argomenti di: cultura linguistica e ragionamento logico; cultura pedagogico-didattica; cultura letteraria, storico-sociale e geografica; cultura matematico-scientifica.

3. Gli ottanta quesiti vertono sugli argomenti di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono cosi' distinti: quaranta di cultura linguistica e ragionamento logico, diciotto di cultura pedagogico-didattica, undici di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, undici di cultura matematico-scientifica. 4

. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 10 settembre 2009 con inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di due ore.

Art. 6.

Valutazione delle prove

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parita' di voti, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c) in caso di ulteriore parita', si tiene conto di quanto segue: per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica; per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura linguistica e ragionamento logico, cultura pedagogico-didattica, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica.

2. In caso di ulteriore parita', prevale lo studente che sia anagraficamente piu' giovane.

Art. 7.

Studenti in situazione di handicap

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992.

Art. 8.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 9.

Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/ magistrale di cui agli articoli 2 e 3

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale - C.I.N.E.C.A per la predisposizione dei plichi individuali, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, nonche' ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentata del dieci per cento. Il C.I.N.E.C.A. provvede anche alla stampa di «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte» in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonche' alla realizzazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'esame e ai singoli partecipanti di conoscere le varie fasi che attengono alla prova di ammissione.

2. E' affidato altresi' al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione.

3. Il Ministero, tramite il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito (www.accessoprogrammato.miur.it) per ogni Universita', e nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa richiamata sulla protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame, nonche' del totale complessivo. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo. Autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, dei codici identificativi e dei relativi punteggi ottenuti dai candidati.

4. Gli adempimenti e le note tecniche connesse alle predette prove di ammissione, sono contenute nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Allegato 2

Roma, 18 giugno 2009

Il Ministro : Gelmini

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