Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6403

Accreditamento delle strutture ambulatoriali di medicina dello sport ed iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate (d.g.r. n. 3580/2006)

Fonte B.U.R.
n. 3
14/01/2008
Regione Lombardia

thesaurus: Politiche sociali

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’instaurazione dei nuovi rapporti con le strutture pubbliche e private per l’erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale fondati sul criterio dell’accreditamento delle istituzioni, sulla remunerazione delle prestazioni e sulla adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie»;

Visti i dd.mm. 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica» e 4 marzo 1993 «Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate»;

Vista la legge regionale 21 febbraio 2000 n. 9 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 “Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e per la tutela sanitaria delle attività sportive”, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”», in materia di certificazioni, che prevede l’inclusione nei livelli essenziali di assistenza delle certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica agonistica nelle società dilettantistiche e di considerare il rilascio di tale certificazione come esito finale di una prestazione complessa che include l’esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del giudizio medico legale;

Richiamati i provvedimenti regionali:

– d.g.r. 6/38133 del 6 agosto 1998 «Attuazione dell’art. 12 comma3e4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31

– Definizione dei requisiti e indicatori per l’accreditamento delle strutture sanitarie»;

– d.g.r. 6/47508 del 29 dicembre 1999 «Approvazione schema tipo di un contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le ASL ed i soggetti erogatori di prestazioni in regime di Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 12, comma 5, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

– d.g.r. 7/3312 del 2 febbraio 2001 «Approvazione delle direttive in ordine all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1999 n. 15, relative alle attività svolte presso strutture pubbliche e private»;

– d.c.r. VII/462 13 marzo 2002 «Piano socio sanitario regionale 2002-2004»;

– d.g.r. 7/8867 del 24 aprile 2002 «Determinazioni conseguenti all’approvazione della d.c.r. 462/02 relative all’iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate e alla stipula dei rapporti contrattuali»;

– d.g.r. 7/12455 del 21 marzo 2003 «Definizione dei requisiti e degli indicatori per gli ambulatori pubblici e privati riconosciuti idonei al rilascio delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui ai d.m. 18 febbraio 1982 e d.m. 4 marzo 1993;

– d.g.r. 8/3776 del 13 dicembre 2006 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2007»;

– d.g.r. 8/5743 del 31 ottobre 2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2008»;

Dato atto che la d.g.r. 7/12455 del 21 marzo 2003 determina:

– apposita procedura per ottenere l’autorizzazione ad erogare prestazioni specialistiche ambulatoriali atte al rilascio di certificazioni idoneità all’attività sportiva agonistica di cui ai d.m. 18 febbraio 1982 e d.m. 4 marzo 1993 in regime di Servizio Sanitario Regionale;

– requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per l’accreditamento degli ambulatori di medicina dello sport secondo gli al- legati: «2 Elenco dei requisiti generali, 3 Elenco dei requisiti specifici, 4 Elenco dei requisiti specifici l.r. 9/2000»;

– tempi e modalità per l’adeguamento degli requisiti sopra richiamati dei soggetti già autorizzati in possesso dell’idoneità regionale e che richiedano di essere accreditati;

– che le ASL competenti per territorio verifichino il possesso dei requisiti sopra menzionati;

Considerato che con la d.g.r. n. 8/3580 del 22 novembre 2006 «Accreditamento istituzionale dei centri di medicina sportiva in strutture pubbliche e private» è stato definito il percorso per la conclusione dell’ iter procedimentale per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private riconosciute idonee al rilascio delle certificazioni per l’attività sportiva agonistica e l a conseguente iscrizione nell’apposito Registro Regionale delle Strutture accreditate; Rilevato inoltre che la predetta d.g.r. stabilisce che:

– le Strutture che fino ad oggi hanno presentato istanza per l’accreditamento e già sottoposte a verifica devono presentare nuova domanda redatta sulla base all’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento che confermi l’interesse all’iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate accompagnata dall’attestazione relativa al permanere dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

– il perfezionamento della procedura sopra descritta non sarà condizionato dallo svolgimento di specifiche verifiche da parte delle ASL competenti per territorio;

– l’istanza deve essere presentata alla Direzione Generale Sanità entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del presente provvedimento alle strutture interessate da parte delle ASL territorialmente competenti; Rilevato altresì che il richiamato provvedimento stabilisce che:

– l e istanze di accreditamento presentate successivamente all’adozione del presente atto saranno sottoposte alla normativa attualmente vigente in materia di accreditamento per tutte le strutture sanitarie operanti in Lombardia;

– l’applicazione delle disposizioni della d.c.r. n. 870 del 30 luglio 2003, che ha sospeso la messa a contratto con il Servizio Sanitario Regionale di nuove attività di medicina specialistica, cosi ` come confermato dalle deliberazioni di Giunta regionale annuali, in attuazione dell’art. 12 – comma 5 – della l.r. 31/97, che prevedono il permanere della sospensione della messa a contratto per i nuovi accreditamenti;

Preso atto inoltre che le prestazioni riguardanti le certificazioni di idoneità di minori e disabili sono garantite in forma gratuita, rientrando tali oneri nelle risorse complessive di settore cosi ` come definito dalla d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006, cosi ` come confermato dalla d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007;

Viste le domande presentate dai Legali Rappresentanti dei centri di medicina sportiva pubbliche e private sulla base all’allegato 1, parte integrante della d.g.r. n. 8/3580 del 22 novembre 2006, con le quali tali strutture confermano l’interesse all’iscrizione nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate accompagnate dall’attestazione relativa al permanere dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Precisato che agli atti della Direzione Generale Sanità sono disponibili tutte le relative istanze;

Ritenuto quindi di procedere all’accreditamento, con conseguente iscrizione al Registro Regionale delle Strutture Accreditate, delle strutture che hanno presentato istanza, dando atto che quelle indicate nell’Allegato 1, composto da pagine n. 4, parte integrante del presente atto, sono strutture accreditate a contratto, mentre quelle indicate nell’Allegato 2, composto da pagine n. 1, anch’esso parte integrante del presente provvedimento, sono strutture accreditate senza contratto;

Preso atto che lo Studio Medico Sportivo Varesino s.a.s., titolare di due studi di medicina sportiva rispettivamente con sede a Varese in piazza Giovanni XXIII, 15 ed a Como in via Recchi, 7 ha promosso ricorso al TAR Milano (Sezione I R G 1153/2005) avverso le disposizioni regionali che hanno stabilito i requisiti di accreditamento;

Preso atto che il Legale Rappresentate delle strutture medesime ha rinnovato la richiesta di accreditamento, agli atti della Direzione Generale Sanità , precisando di adeguarsi ad alcuni requisiti a seguito della definizione del giudizio di primo grado;

Considerato che, in base a specifica comunicazione da parte degli uffici regionali competenti, il Legale Rappresentante delle strutture summenzionate, attraverso il legale incaricato, ha depositato formali istanze di prelievo al Tribunale medesimo, al fine di promuovere una più tempestiva pronuncia del giudice adito, acquisite agli atti della D.G. Sanità;

Ritenuto pertanto di procedere ad accreditare con riserva, con conseguente iscrizione temporanea al Registro Regionale delle Strutture Accreditate, le strutture specificate nell’Allegato 3, composto da pagine n. 1, parte integrante del presente provvedimento, nelle more della definizione del giudizio di primo grado attualmente pendente avanti al TAR;

Ritenuto che tale provvedimento verrà trasmesso ai Legali Rappresentanti delle strutture sopra menzionate ed al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia dalla normativa vigente;

Ritenuto di comunicare il presente atto alla competente Commissione Consiliare;

Considerata la necessita ` di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Sanità;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di accreditare e conseguentemente iscrivere nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate le strutture che hanno presentato istanza, dando atto che quelle indicate nell’Allegato 1, composto da pagine 4, parte integrante del presente atto, sono strutture accreditate a contratto, mentre quelle indicate nell’Allegato 2, composto da pagine 1, anch’esso parte integrante del presente provvedimento, sono strutture accreditate senza contratto;

2. di accreditare con riserva, con iscrizione temporanea al Registro Regionale delle Strutture Accreditate, le strutture specificate nell’Allegato 3, composto da pagine 1, parte integrante del provvedimento, nelle more della definizione del giudizio di primo grado, attualmente pendente avanti al TAR;

3. di garantire l’erogazione delle prestazioni riguardanti le certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica agonistica in forma gratuita, ritenendo tali oneri rientranti nelle risorse complessive di settore così come definito dalla d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006, cosi ` come confermato dalla d.g.r. n. 8/5743 del 31 ottobre 2007;

4. di ribadire che per i nuovi accreditamenti troveranno applicazione le disposizioni della d.c.r. n. 870 del 30 luglio 2003, che ha sospeso la messa a contratto con il Servizio Sanitario Regionale di nuove attività di medicina specialistica, cosi ` come confermato dalle deliberazioni di Giunta regionale annuali, in attuazione dell’art. 12 – comma 5 – della l.r. 31/97;

5. di comunicare il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera c) della l.r. 31/97;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai Legali Rappresentanti delle strutture sopra menzionate ed al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia dalla normativa vigente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Sanità.

Allegato

Il segretario:

Dainotti

Azioni sul documento