Deliberazione Giunta regionale maggio 2005, n. 1099.

Attuazione accordo stato regioni del 16 gennaio 2003 concernente la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio sanitario. approvazione dell'ordinamento didattico: modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria.

Ente LA GIUNTA REGIONALE
Fonte B.U.R.
n. 28
13/07/2005
Regione Friuli Venezia Giulia

thesaurus: Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Provvedimento di data 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che sancisce l’«Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e la definizione dell’ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione», di seguito denominato Accordo;

VISTO 1’articolo 1, comma 8 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che conferma le disposizioni di cui al sopra citato Accordo e che prevede la stessa procedura per disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente all’operatore socio sanitario di coadiuvare e collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;

PRESO ATTO dell’Accordo sancito il 16 gennaio 2003 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della Salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

ATTESO che il sopraccitato Accordo di data 16 gennaio 2003 prevede che:

– le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300 di cui la metà di tirocinio, riservato agli operatori socio sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’articolo 12 dell’Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001, o titolo riconosciuto equipollente, ai sensi dell’articolo 13 dello stesso Accordo;

– i moduli di formazione teorico e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l’esercizio delle attività e dei compiti indicati nell’Allegato A;

– il modulo si svolga nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari;

– la direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.

VISTA la proposta redatta dal gruppo di lavoro interdirezionale della Direzione centrale salute e protezione sociale e della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di un percorso formativo relativo alla formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario, sulla quale sono stati sentiti i Collegi infermieri professionali Assistenti sanitari Vigilatrici infanzia della Regione e le O.O.S.S. del Comparto sanitario;

RITENUTO pertanto di:

– dare applicazione all’Accordo sancito il 16 gennaio 2003 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

– disciplinare l’attuazione del Modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario, della durata complessiva di 400 ore di cui n. 150 ore di teoria, n. 50 ore di rielaborazio- ne/esercitazioni d’aula, n. 192 ore di stage/tirocinio e n. 8 ore di esame finale, approvando un apposito ordinamento didattico che definisca i requisiti di ammissione, i contenuti didattici, le modalità organizzative e gestionali del corso;

– individuare nell’ambito della programmazione annuale della formazione degli operatori socio sanitari (O.S.S.), le Aziende sanitarie regionali quali enti gestori della suddetta attività formativa;

RITENUTO, altresì di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845;

VISTA le legge regionale 16 novembre 1982, n. 76;

SENTITA la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alla salute e protezione sociale; all’unanimità,

DELIBERA

1. di dare attuazione all’Accordo sancito il 16 gennaio 2003 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio sanitario, al fine di consentire allo stesso di coadiuvare e collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;

2. di approvare l’ordinamento didattico del «Modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario» della durata complessiva di 400 ore di cui n. 150 ore di teoria, n. 50 ore di rielaborazione/ esercitazioni d’aula, n. 192 ore di stage/tirocinio e n. 8 ore di esame finale, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

3. di individuare nell’ambito della programmazione annuale della formazione degli operatori socio sanitari (O.S.S.), le Aziende sanitarie regionali quali enti gestori della suddetta attività formativa;

4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

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