Deliberazione Giunta Regionale 1 giugno 2009, n. 884

Disposizioni per l'acquisizione della qualifica di "Operatore socio-sanitario" ai sensi della DGR 666/2008 da parte degli allievi che frequentano il corso di Istruzione integrato post-qualifica presso gli Istituti professionali di Stato

Fonte B.U.R.
n. 57
16/06/2009
Regione Marche

thesaurus: Formazione:Sistemi formativi:Sistema formativo extra-scolastico - Lavoro:Professioni

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare l’attività formativa, comunque denominata, che gli Istituti Professionali di Stato hanno erogato, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, nella cosiddetta III Area professionalizzante della classe IV a seguito dell’adeguamento del percorso di Istruzione integrato, in termini di durata e di contenuti alle disposizioni di cui alla DGR 666 del 20/05/2008, secondo l’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che gli standard formativi (abilità, conoscenze e competenze) e le modalità attuative sono esclusivamente quelle indicate dalla DGR 666 del 20/05/2008 e devono essere raggiunti al completamento del biennio post-qualifica;

3. di demandare al Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro la verifica della rispondenza dei singoli percorsi di Istruzione integrati alle disposizioni di cui alla DGR 666 del 20/05/2008, avvalendosi, se del caso; anche del supporto dei Servizi Politiche Sociali e Salute. Ciascuna Istituzione scolastica, pertanto, trasmette al Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro il progetto da validare;

4. di autorizzare, al termine del biennio post-qualifica, l’acquisizione, previo superamento di specifico esame organizzato secondo le norme vigenti in materia di formazione professionale, della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” unitamente al diploma di maturità professionale rilasciato dall’Istituzione scolastica;

5. di confermare i crediti formativi previsti dalla DGR 666 del 20/05/2008 per i candidati che siano in possesso del Diploma di maturità per “Tecnico dei servizi sociali” conseguito in epoca antecedente all’adozione del presente atto;

6. di confermare i crediti formativi previsti dalla DGR 666 del 20/05/2008 per i candidati che conseguano il Diploma di maturità per “Tecnico dei servizi sociali” ed il cui percorso integrato non sia stato validato dal Servizio competente a seguito di rimodulazione ed adeguamento alle disposizioni di cui alla DGR 666 del 20/05/2008;

7. di stabilire che le azioni formative si svolgeranno ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, fatte salve le previsioni di cui alla DGR 666 del 20/05/2008 e quelle dettate dalla presente deliberazione.

Allegato

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