Legge regionale 05 novembre 2009, n. 63

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia

Fonte B.U.R.
n. 45
11/11/2009
Regione Toscana

thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Diritto allo studio - Politiche sociali:Inclusione sociale

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto; Visto l’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2002”);

Visto l’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”);

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53);

Visto l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

considerato quanto segue:

1. è necessario diversificare le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia per rispondere alle molteplicità e flessibilità dei bisogni delle famiglie mediante l’offerta di servizi mirati alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, introducendo una nuova tipologia di servizio “nido aziendale”;

2. è opportuno prevedere uno snellimento delle modalità di nomina dei componenti della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, al fine di renderne più semplice la costituzione;

3. l’istruzione obbligatoria è impartita per una durata di almeno dieci anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell’articolo 1, comma 622 della l. 296/2006 come modificato dall’articolo 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

4. si pone l’esigenza di rendere articolata l’offerta di percorsi finalizzati a conseguire una specializzazione tecnica superiore rafforzando l’istruzione tecnica e professionale e promuovendo la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica;

5. di garantire ai giovani gli strumenti indispensabili per esercitare le forme di cittadinanza attiva e di utilizzare le possibili occasioni di apprendimento anche in un’ottica di inclusione sociale;

6. di realizzare l’offerta di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’attuazione del diritto dovere all’istruzione e formazione con l’obiettivo primario di sviluppare le competenze trasversali e di base e le competenze professionalizzanti;

7. di rafforzare le motivazioni dei ragazzi e delle ragazze nella scelta del percorso e nel raggiungimento delle competenze attraverso l’orientamento, al fine di prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico;

si approva la presente legge

Art. 1

- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 2

- Modifiche all’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002

omissis

Art. 3

- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 4

- Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 5

- Modifiche all’articolo 22 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 6

- Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002

omissis

Art. 7

- Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Azioni sul documento