Regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7
Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche
| Fonte |
B.U.R.
n. 47 22/10/2008 |
|---|---|
| Regione | Umbria |
thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Diritto allo studio
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Regolamento
La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall’articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8), definisce i criteri e le modalità di esercizio delle fattorie didattiche.
2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le visite aziendali organizzate dalle imprese agricole a favore della clientela nell’ambito della propria attività imprenditoriale.
Art. 2
(Attività di fattoria didattica)
1. Le imprese agricole e agrituristiche singole o associate che svolgono attività di fattoria didattica ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 13/2005 sono aperte a bambini, ragazzi e adulti, anche organizzati in gruppi e associazioni di qualsiasi natura, alle scuole di ogni ordine e grado, alle università e ad altri operatori agricoli.
2. Le fattorie didattiche realizzano il proprio piano di attività didattiche e ricreative sulle tematiche di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. 13/2005, attraverso le seguenti modalità:
a) divulgazione delle conoscenze;
b) sperimentazione;
c) partecipazione alle attività aziendali;
d) esplorazione;
e) approfondimenti.
3. Le fattorie didattiche, con riferimento al comma 2, in particolare possono svolgere le seguenti attività:
a) divulgare gli antichi mestieri legati ai cicli produttivi dell’azienda;
b) sensibilizzare l’attenzione verso la nuova agricoltura sostenibile per la tutela dell’ambiente e del paesaggio;
c) far conoscere pratiche agricole ed effettuare attività correlate con processi e tecnologie sostenibili;
d) organizzare laboratori di riconoscimento delle piante officinali ed erbe aromatiche;
e) far visitare le coltivazioni, gli allevamenti e le attrezzature dell’azienda;
f) far visitare luoghi di interesse naturalistico per l’osservazione florofaunistica e geologica;
g) somministrare, esclusivamente ai visitatori, cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti biologici, tipici e tradizionali, propri e/o provenienti da aziende agricole regionali;
h) organizzare, esclusivamente ai visitatori, la degustazione di cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti biologici, tipici e tradizionali, propri e/o provenienti da aziende agricole regionali;
i) educare i visitatori ad una sana alimentazione e ad un consumo consapevole;
l) dare ospitalità in alloggi o spazi aperti.
4. Le fattorie didattiche possono elaborare progetti di educazione alla sostenibilità delle attività aziendali e di formazione, da sviluppare e realizzare congiuntamente con i centri di educazione ambientale della rete regionale INFEA, rivolti ai visitatori e agli imprenditori agricoli.
Art. 3
(Tipologia delle fattorie didattiche)
1. Sono fattorie didattiche con pernottamento quelle che offrono ricettività ed ospitalità anche nell’arco di più giornate.
2. Sono fattorie didattiche senza pernottamento quelle che prevedono esclusivamente l’ospitalità nell’arco di una unica giornata o visite di poche ore.
Art. 4
(Requisiti delle fattorie didattiche)
1. Le fattorie didattiche devono disporre di:
a) una superficie aziendale per il parcheggio dei mezzi di trasporto;
b) ambienti accoglienti e spazi attrezzati sufficienti per svolgere le azioni educative nonché locali o strutture coperte per lo svolgimento delle attività e per il consumo dei pasti anche in caso di maltempo;
c) aree attrezzate dove gli ospiti possono consumare la merenda e/o giocare in libertà e sicurezza;
d) servizi igienici, di cui almeno uno per i disabili, e lavabi con acqua potabile adeguati al numero degli ospiti;
e) un’adeguata segnalazione in cui è riportato il simbolo regionale delle fattorie didattiche definito ai sensi dell’articolo 12.
2. Gli ambienti e i locali devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.
3. Le strutture, gli alloggi e i locali sono realizzati e adeguati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità agli spazi aperti al pubblico. Tale conformità può essere assicurata anche con opere provvisionali.
4. Per le fattorie didattiche con pernottamento le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E – requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli ostelli per la gioventù e dei kinderheimer – e dalla Tabella O - dimensioni minime dei locali degli esercizi ricettivi extra-alberghieri e all’aria aperta, esclusivamente per la parte che riguarda gli ostelli per la gioventù e kinderheimer, allegate alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18.
5. Le fattorie didattiche ai fini della ricettività ed ospitalità possono utilizzare gli edifici o parti di essi e le strutture ubicate sul fondo e non più necessarie alla conduzione dell’impresa agricola.
Art. 5
(Ulteriori requisiti delle fattorie didattiche)
1. Le fattorie didattiche devono assicurare le operazioni di primo soccorso mediante una adeguata attrezzatura di pronto soccorso e almeno una figura professionale abilitata, ai sensi della normativa vigente.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti relative in materia.
3. Il titolare della fattoria didattica si impegna alla stipula di un’assicurazione di responsabilità civile che ricomprende anche il rischio di tossinfezione.
4. Per le fattorie didattiche senza pernottamento le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti sono conformi a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il titolare della fattoria didattica deve preventivamente accertarsi, tramite la scheda registrazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c) della presenza di bambini con eventuali intolleranze alimentari, allergie o problemi particolari. Deve inoltre segnalare opportunamente eventuali aree e attrezzature a rischio e impegnarsi al mantenimento di un adeguato livello di pulizia del centro aziendale.
Art. 6
(Accoglienza nelle fattorie didattiche)
1. L’accoglienza e le attività didattiche possono essere svolte dal titolare della fattoria didattica, da un suo coadiuvante familiare o da un suo collaboratore in possesso dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005.
2. Il numero complessivo dei partecipanti alle attività educative delle fattorie didattiche deve essere adeguato agli spazi presenti in azienda. Il rapporto operatore/utente deve garantire il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi intrinseci nell’intervento educativo proposto. Le attività didattiche possono essere svolte esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
a) un operatore ogni quindici utenti nel caso di fattorie didattiche con pernottamento o che ospitano bambini e ragazzi di età inferiore a diciotto anni;
b) un operatore ogni trenta utenti negli altri casi.
3. Il titolare della fattoria didattica fornisce agli ospiti il materiale didattico e di supporto alla visita e si impegna a raccogliere le schede di cui all’articolo 18.
Art. 7
(Personale addetto all’attività di fattoria didattica)
1. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore agricolo o agrituristico e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti secondo tutte le tipologie contrattuali previste dalle normative vigenti in materia di lavoro.
2. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per l’impiego di operatori/animatori di fattoria didattica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 della l.r. 13/2005, di operatori della rete regionale INFEA e di docenti esperti nelle attività di cui all’articolo 1 della l.r. 13/2005.
Art. 8
(Iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche)
1. Il legale rappresentante dell’impresa agricola o agrituristica, ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 5 della l.r. 13/2005, presenta istanza alla struttura competente della Giunta regionale, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche.
2. All’istanza è allegata la seguente documentazione:
a) relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le figure professionali coinvolte, l’indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell’attività;
b) dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna a rispettare gli obblighi di cui alla l.r. 13/2005 e al presente regolamento;
c) fotocopia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
3. Qualora l’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 1, nel corso dell’attività, modifichi o aggiorni le proprie caratteristiche strutturali o l’offerta didattica, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente, la quale valuta le modifiche ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’elenco o della cancellazione dallo stesso ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c).
4. Qualora la sede legale dell’impresa insista sul territorio di altre Regioni, l’iscrizione può essere effettuata in Umbria se le strutture di accoglienza sono ubicate nel suo territorio come pure la sede operativa.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 13/2005, determina i criteri e le modalità per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco regionale e predispone l’apposita modulistica che può essere ritirata presso gli uffici della struttura regionale competente oppure essere direttamente scaricata dal sito della Regione Umbria.
Art. 9
(Attività istruttoria)
1. La struttura regionale competente, ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche, effettua l’istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza che può essere trasmessa in forma cartacea o in formato elettronico. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la validità della documentazione prodotta e può chiedere dichiarazioni e/o documentazione integrativa.
2. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il dirigente della struttura regionale competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente e provvede all’iscrizione dell’impresa nell’elenco regionale.
3. In caso di esito negativo dell’istruttoria il dirigente della struttura regionale competente ne dà ugualmente comunicazione al soggetto richiedente.
4. Al procedimento si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 10
(Cancellazione dall’elenco)
1. La struttura regionale competente provvede alla cancellazione dall’elenco regionale delle fattorie didattiche nei seguenti casi:
a) recesso volontario da parte del titolare dell’azienda che ne dà comunicazione alla Regione;
b) revoca dell’autorizzazione da parte del Comune competente;
c) verifica di non conformità ai requisiti fissati dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento.
2. Le attività di fattoria didattica cessano dal giorno successivo al verificarsi dei casi di cui al comma 1.
3. La Regione comunica la cancellazione dall’elenco regionale, delle imprese che esercitano l’attività di fattoria didattica al Comune dove l’impresa svolge l’attività didattica ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio.
Art. 11
(Rilascio dell’attestato di idoneità)
1. L’attestato di idoneità di cui all’articolo 6, comma 1 è rilasciato a seguito di certificazione individuale degli apprendimenti, con riferimento agli standard minimi di competenza di cui all’allegato A e secondo le linee di procedimento di cui all’allegato B, facenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La certificazione è svolta a scelta del richiedente secondo le seguenti modalità:
a) certificazione diretta, a cui accede chi dispone di almeno due anni di dimostrabile esercizio dell’attività di animazione didattica in strutture umbre o di altre regioni. Ai fini di mutuo riconoscimento, accede inoltre alla certificazione chi dispone di una abilitazione professionale attinente all’esercizio delle attività proprie della fattoria didattica rilasciata da altre amministrazioni. L’eventuale certificazione parziale delle competenze determina l’automatico riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti;
b) certificazione successiva a frequenza di percorso formativo modulare, conforme agli standard minimi di cui all’allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Gli imprenditori agricoli e gli operatori agrituristici, oltre che i possessori di lauree attinenti agli insegnamenti impartiti, possono richiedere al soggetto attuatore il riconoscimento di crediti formativi rivolti alla riduzione di durata, validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di frequenza, ed applicazione di quanto disposto dalle relative norme regionali in materia.
2. Le attestazioni rilasciate in esito al percorso formativo ed al procedimento di certificazione sono redatte in conformità agli standard europei, nazionali e regionali di trasparenza e mutuo riconoscimento.
3. Gli operatori delle fattorie didattiche partecipano ad eventuali corsi di aggiornamento.
Art. 12
(Simbolo regionale)
1. Il dirigente della struttura regionale competente, sentite le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale, definisce con atto, le caratteristiche (forma, colore e dimensioni, materiali ed altri elementi distintivi) del simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.
2. Le fattorie didattiche autorizzate all’esercizio dell’attività sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento sono autorizzate all’uso del simbolo regionale.
3. Le aziende che svolgono attività di fattoria didattica sono tenute ad utilizzare il simbolo esclusivamente per le attività connesse.
Art. 13
(Autorizzazione all’esercizio di fattoria didattica)
1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 della l.r. 13/2005 il Comune ove ricade la sede operativa dell’impresa interessata all’esercizio dell’attività di fattoria didattica provvede al rilascio dell’autorizzazione.
2. Per il rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati devono presentare apposita domanda allegando alla stessa la seguente documentazione:
a) iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie didattiche;
b) piano delle attività didattiche e ricreative svolte in azienda, le figure professionali coinvolte, l’indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell’attività;
c) attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all’articolo 6, comma 1;
d) copia della domanda relativa al rilascio del certificato di agibilità o, per gli interventi per i quali non è previsto tale certificato, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dall’intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto;
e) autorizzazione del proprietario ove la domanda sia presentata dal conduttore del fondo;
f) determinazione della tariffa da praticare, rapportate ai periodi di attività nell’anno solare.
3. Il Comune trasmette ogni semestre alla struttura regionale competente copia delle autorizzazioni all’esercizio della attività di fattoria didattica rilasciate con l’indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse, così come eventuali modifiche delle autorizzazioni.
4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di fattoria didattica deve esporre al pubblico l’autorizzazione. Deve inoltre comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203.
5. Non può essere utilizzata la denominazione di fattoria didattica per attività esercitate da soggetti non autorizzati.
Art. 14
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
1. Il Comune competente, nel caso di lievi carenze o difformità, formula rilievi motivati, entro trenta giorni dagli accertamenti, prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospendere l’attività.
2. Il Comune competente, nel caso di gravi carenze, irregolarità o qualora venga accertato che l’operatore di fattoria didattica abbia violato gli obblighi previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento, dispone l’immediata sospensione dell’attività, informando per iscritto l’impresa e l’azienda sanitaria locale competente per territorio, invitandola ad eliminare le difformità riscontrate, entro il termine stabilito dal Comune stesso.
3. Il Comune competente revoca l’autorizzazione con provvedimento motivato qualora accerti che l’operatore di fattoria didattica:
a) entro tre anni dalla data fissata nell’autorizzazione non abbia intrapreso l’attività, ovvero l’abbia sospesa senza giustificati motivi da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento;
c) sia incorso nell’arco di un anno in più di tre sospensioni ai sensi del comma 2.
4. La revoca dell’autorizzazione è comunicata alla struttura regionale competente ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio.
Art. 15
(Soggetti che non possono esercitare l’attività di fattoria didattica)
1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), non possono esercitare l’attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione, degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
Art. 16
(Aziende agrituristiche)
1. Per le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche, le deroghe di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 13/2005, da esercitare sui locali già adibiti ad attività agrituristica ovvero su ulteriori locali a disposizione del fondo, sono consentite nell’autorizzazione per l’esercizio di fattoria didattica, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 4, comma 4.
2. L’azienda agrituristica riconosciuta come fattoria didattica ed autorizzata all’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 13/2005 comunica di volta in volta al Comune territorialmente competente, almeno sette giorni prima dell’accoglienza, l’inizio e la fine di ogni periodo di esercizio delle deroghe.
Art. 17
(Attestato di qualità)
1. La struttura regionale competente, sentita la commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, rilascia un attestato di qualità alle fattorie didattiche iscritte nell’elenco regionale e autorizzate all’esercizio di tale attività che dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile relativamente ai seguenti temi:
a) fonti di energia rinnovabili;
b) ciclo dell’acqua;
c) natura e biodiversità, funzionamento degli ecosistemi terrestri ed interazioni tra questi ultimi e l’attività umana;
d) ambiente e salute;
e) uso sostenibile delle risorse naturali e rifiuti.
Art. 18
(Schede di rilevamento)
1. Il dirigente regionale competente predispone:
a) la scheda di valutazione concernente il rilevamento delle classi accolte;
b) la scheda concernente la valutazione dei docenti sulle attività svolte;
c) la scheda di registrazione delle classi/gruppi in visita.
2. Nell’ambito delle attività previste dall’articolo 2, comma 4 la valutazione dell’efficacia delle attività didattiche viene effettuata con il sistema di controllo della qualità della rete regionale INFEA.
3. Le schede di cui al comma 1 sono trasmesse, semestralmente dal titolare delle aziende agricole o agrituristiche, alla struttura regionale competente.
Art. 19
(Norma transitoria)
1. Nei primi diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’accoglienza e le attività didattiche, fermo quanto previsto all’articolo 6, comma 2, possono essere svolte purché almeno un operatore sia in possesso dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 6, comma 1 e coadiuvato dai propri familiari o da personale dipendente.
2. Le istanze di cui all’articolo 9, comma 1, sono presentate alla struttura regionale competente esclusivamente in forma cartacea, sino all’applicazione, da parte della Regione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 20
(Vigilanza e controllo)
1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento, la struttura competente della Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 8.
2. Nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al comma 1, la Regione invita l’impresa a rimuovere le difformità riscontrate, pena la cancellazione dall’elenco ai sensi dell’articolo 10.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Dato a Perugia, 14 ottobre 2008
LORENZETTI





