Deliberazione della giunta regionale
Istituzione dell'elenco regionale e avvio delle procedure di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale
| Ente | Regione Liguria |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 6 10/02/2010 |
| Regione | Liguria |
thesaurus: Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
VISTA la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (norme regionali per la promozione del lavoro) e, in particolare, l’articolo 29, il quale stabilisce che “ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs 276/2003, l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale di cui rispettivamente all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto medesimo è rilasciata dalla Regione con esclusivo riferimento al proprio territorio”;
VISTI specificatamente i seguenti articoli del d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.lgs. 251/2004:
- articolo 4, il quale stabilisce l’istituzione presso il Ministero del Lavoro di un apposito Albo delle
agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di:
a) somministrazione;
b) intermediazione;
c) ricerca e selezione del personale;
d) supporto alla ricollocazione professionale;
- articolo 5, il quale stabilisce i requisiti giuridici e finanziari per l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 4, e che in particolare, al comma 4, lettera b), prevede che l’attività delle agenzie per il lavoro interessi un ambito distribuito sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
- articolo 6, il quale ai commi, 1, 2, 3 e 4 prevede regimi particolari di autorizzazione per soggetti
specifici e che, in particolare:
- al comma 6, stabilisce che l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale nonché supporto alla ricollocazione professionale, può essere concessa dalle Regioni e dalle Province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b);
- al comma 7, stabilisce che le Regioni rilascino, entro sessanta giorni dalla richiesta, l’autorizzazione provvisoria e, decorsi due anni, rilascino l’autorizzazione a tempo indeterminato, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro;
- al comma 8, prevede che le Regioni disciplinino le procedure di autorizzazione nel rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal decreto
legislativo stesso;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 dicembre 2003, con il quale, in applicazione dell’articolo 4, comma 5 del d.lgs. 276/2003, è stato istituito l’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro e sono state stabilite le procedure per la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, i criteri per la verifica del corretto andamento dell’attività svolta, i criteri e le modalità di sospensione e revoca dell’autorizzazione stessa nonché le modalità di funzionamento del predetto Albo;
CONSIDERATO in particolare che l’articolo 2 del sopra citato D.M. 23 dicembre 2003 prevede l’articolazione dell’Albo nelle seguenti cinque sezioni:
- sezione I): agenzie di somministrazione di lavoro, di tipo così detto generalista, abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 20 del d.lgs. 276/2003;
- sezione II): agenzie di somministrazione di lavoro, di tipo così detto specialista, abilitate allo svolgimento di una delle attività specifiche di cui all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h) del d.lgs. 276/2003;
- sezione III): agenzie di intermediazione;
- sezione IV): agenzie di ricerca e selezione del personale;
- sezione V): agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
e prevede altresì che
- le sezioni III, IV e V constino di apposite sub-sezioni regionali, ai sensi di quanto previsto dai
commi 6, 7 e 8 dell’articolo 6 del d.lgs. 276/2003;
- in tali sub-sezioni siano iscritte le agenzie abilitate allo svolgimento delle attività di cui all’articolo
2, comma 1, lettere b), c), d) del medesimo d.lgs. 276/2003 su base esclusivamente regionale;
VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 maggio 2004 con il quale, in applicazione dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. 276/2003, sono stati specificati i requisiti di cui devono essere in possesso le agenzie per il lavoro e, segnatamente, la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali;
RILEVATO pertanto che l’ordinamento vigente a livello nazionale individua esplicitamente le condizioni e i requisiti di ordine giuridico e finanziario per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.lgs. 251/2004;
CONSIDERATO che ulteriori indicazioni in ordine alle procedure di autorizzazione di competenza
ministeriale, peraltro applicabili per analogia anche a livello regionale, sono contenute all’interno delle Circolari n. 25/2004, 30/2004, 20/2006 e 20/2007 emanate dal Ministero del Lavoro;
CONSIDERATO inoltre che i soggetti autorizzati, come previsto dal d.lgs. 276/2003 - articolo 5,
comma 1, lettera f) e articolo 6 – hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) connessione con la Borsa continua nazionale del lavoro attraverso il raccordo con il nodo regionale
(articolo 15 del D.Lgs. 276/2003);
b) trasmissione all’autorità concedente di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato
del lavoro (articolo 17 del D.Lgs. 276/2003);
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 28 novembre 2003, n.1501 “Indirizzi operativi in ordine alla realizzazione in Liguria del Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.), della Borsa Continua del Lavoro, ed alle loro interconnessioni con il Sistema Informativo Regionale Integrato per l’Occupazione (S.I.R.I.O.)” e s.m.i.;
VISTO il Programma Operativo della Regione Liguria – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 5474 del 7 novembre 2007;
VISTO, in particolare, il capitolo 4 del predetto Programma Operativo regionale il quale prevede, nell’ambito dell’Asse II – Occupabilità, interventi per la valorizzazione e implementazione delle rete dei servizi per il lavoro, nonché per lo sviluppo della cooperazione tra sistema pubblico e privato di intermediazione tra domanda e offerta;
CONSIDERATA pertanto l’opportunità di disciplinare i procedimenti di autorizzazione regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché di istituire contestualmente l’elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi e in applicazione dei D.Lgs. 276/2003 e 251/2004, e dell’articolo 29 della l.r. 30/2008;
RITENUTO opportuno che l’autorizzazione allo svolgimento delle attività sopraindicate sia rilasciata mediante decreto del Dirigente della struttura regionale competente per materia;
CONSIDERATA l’opportunità di demandare alla stessa struttura competente per materia i compiti
inerenti la gestione dell’elenco regionale dei soggetti autorizzati, le attività istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione nonché la definizione della modulistica relativa alla presentazione delle domande di autorizzazione, che dovrà essere resa disponibile sul sito Internet ufficiale della Regione;
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell’Occupazione, Politiche
dell’Immigrazione, Trasporti e Porti, Giovanni Enrico Vesco,
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di istituire l’Elenco regionale dei soggetti autorizzati dalla Regione Liguria allo svolgimento delle
attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale, ai sensi del d.lgs. 276/2003 e del d.lgs. 251/2004, nonché dell’articolo 29 della l.r.
30/2008;
2. di disciplinare i procedimenti di autorizzazione regionale allo svolgimento delle attività di cui al
punto 1), e la gestione del relativo Elenco, secondo i criteri indicati nell’allegato A alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che l’autorizzazione allo svolgimento delle attività sopraindicate sia rilasciata mediante decreto del Dirigente della struttura regionale competente per materia;
4. di demandare alla stessa struttura competente per materia i compiti inerenti la gestione dell’elenco regionale dei soggetti autorizzati, le attività istruttorie relative ai procedimenti di autorizzazione nonché la definizione della modulistica relativa alla presentazione delle domande di autorizzazione, che dovrà essere resa disponibile sul sito Internet ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero





