| Ente |
REGIONE VALLE D'AOSTA
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| Fonte |
B.U.R.
n. 12
23/03/2010
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| Regione |
Valle D'Aosta
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thesaurus: Politiche sociali:Amministrazione:Decentramento - Politiche sociali:Economia:Economia dello sviluppo
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Scarica la versione integrale della legge regionale 02-03-2010, n. 10
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione,
analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della
Regione
e degli enti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel territorio
regionale, al fine di:
a) realizzare l’unità di indirizzo ed il coordinamento metodologico dei
processi di produzione statistica, l’interconnessione in ambito
regionale
delle fonti informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e
l’interscambio dei dati finalizzati all’informazione statistica;
b) concorrere all’attività del Sistema statistico nazionale di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema
statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione
dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento
europeo
e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;
c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie
al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di
valutazione delle politiche regionali;
d) promuovere l’informazione statistica e la fruizione dei dati
statistici.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura che
le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire
l’uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la
diffusione di una cultura di genere.
ARTICOLO 2
(Sistema statistico regionale)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito
il Sistema statistico regionale della Valle d’Aosta, di seguito
denominato
Sistar-VdA.
2. Fanno parte del Sistar-VdA:
a) la struttura regionale competente in materia di statistica, di seguito
denominata struttura competente, con funzioni di coordinamento
operativo
dell’attività statistica a livello regionale e di direzione del Sistar-VdA,
che si avvale dei referenti e dei responsabili degli osservatori di cui
all’articolo 4, comma 4;
b) gli uffici competenti in materia di statistica degli enti locali,
della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre
valdôtaine
des entreprises et des activités libérales, dell’Università della Valle
d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste e dell’Azienda regionale
sanitaria USL
della Valle d’Aosta (Azienda USL), nonché di eventuali altri enti ed
organismi
pubblici e privati operanti nel territorio regionale individuati con
deliberazione della Giunta regionale;
c) gli altri uffici competenti in materia di statistica facenti parte del
Sistema statistico nazionale e operanti nel territorio regionale di cui
agli
articoli 2 e 3 del d.lgs. 322/1989, previa stipulazione di apposita
convenzione con la struttura competente.
3. La Regione promuove le opportune intese con gli enti e gli uffici di
cui al comma 2, lettere b) e c), per la realizzazione del Sistar-VdA ed
in particolare per le rilevazioni di interesse regionale rientranti nel
programma statistico regionale di cui all’articolo 7.
ARTICOLO 3
(Attività del Sistar-VdA)
1. Il Sistar-VdA:
a) garantisce la programmazione e il coordinamento dell’attività di
rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
b) fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti
dal programma statistico nazionale di cui all’articolo 13 del d.lgs.
322/1989;
c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei
procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio,
sperimentazione e
coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative
statistiche regionali;
d) promuove la diffusione delle metodologie statistiche, della cultura
statistica e delle competenze indispensabili per l’accesso e l’utilizzo
delle informazioni statistiche ufficiali.
ARTICOLO 4
(Struttura competente)
1. L’ufficio di statistica della Regione, istituito ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella struttura competente.
2. La struttura competente svolge le funzioni di cui all’articolo 6 del
d.lgs. 322/1989 avvalendosi della collaborazione delle altre strutture di
cuial comma 4
3. Oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs.
322/1989, la struttura competente esercita le funzioni di cui all’articolo 25
delle legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di
politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di
riorganizzazione dei servizi per l’impiego), nonché quelle ad essa
conferite dalla Giunta regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 2, ciascun dirigente di primo livello
individua un referente statistico, dandone comunicazione al dirigente della
struttura competente. I referenti, unitamente ai responsabili degli
osservatori regionali individuati da leggi regionali o da atti amministrativi,
rappresentano articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura
competente esercita la funzione di coordinamento tecnico dell’attività
statistica, individuando le nomenclature e le metodologie di base da
adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.
ARTICOLO 5
(Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale)
1. E’ istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per la
statistica regionale, di seguito denominato Comitato, composto:
a) dal dirigente della struttura competente, che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di
sistemi informativi;
c) dai referenti e dai responsabili degli osservatori di cui all’articolo
4, comma 4;
d) da due rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio
permanente degli enti locali;
e) da un componente designato dalla Camera valdostana delle imprese
e
delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités
libérales;
f) da un componente designato dalla società finanziaria regionale
FINAOSTA S.p.A.;
g) da un componente designato dall’Azienda USL;
h) da un componente designato dall’Agenzia regionale per la
protezione
dell’ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta;
i) da un componente designato dall’Università della Valle
d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste;
j) da un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (Istat).
2. I membri del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale e
restano in carica fino alla scadenza della legislatura nella quale sono stati
nominati.
3. Le designazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i) e
j), devono pervenire alla struttura competente entro sessanta giorni
dalla richiesta. Allo scadere del termine, in difetto delle designazioni, il
Comitato opera ugualmente ed è integrato nella composizione al
pervenire delle designazioni mancanti.
4. In relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il
Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle sedute dirigenti
e funzionari regionali e statali, nonché degli altri enti o organismi facenti
parte del Sistar-VdA ovvero esperti scelti tra docenti universitari nelle
materie della statistica, dell’economia, delle scienze sociali, della
demografia, dell’informatica e dell’epidemiologia.
5. L’attività di segreteria del Comitato è espletata dalla struttura
competente.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il
funzionamento, prevedendo, ove del caso, l’istituzione di sezioni
composte da taluni dei componenti individuati in relazione alla loro specifica
specializzazione e dedicate alla trattazione di particolari problematiche
di carattere tecnico-scientifico.
ARTICOLO 6
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le
esigenze informative della Regione e degli altri enti o organismi
facenti parte del Sistar-VdA;
b) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo
scopo di una loro implementazione a fini statistici e dell’utilizzo,
nell’ambito del Sistar-VdA, delle informazioni prodotte;
c) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l’interscambio
dei dati tra gli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA e fornisce
il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte
dalla Regione e dagli altri enti o organismi;
d) promuove gli indirizzi per l’omogeneizzazione e la
razionalizzazione della diffusione dei dati statistici;
e) verifica l’attuazione operativa del programma statistico regionale;
f) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura
competente.
2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1, il Comitato
emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli enti o organismi
facenti parte del Sistar-VdA.
ARTICOLO 7
(Programma statistico regionale)
1. Il programma statistico regionale individua le informazioni
statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di
interesse regionale e locale affidate al Sistar-VdA, nonché le relative
metodologie e modalità attuative.
2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio
regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale,
ove necessario e sentita la Commissione consiliare competente, può
approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.
3. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico
nazionale, di cui all’articolo 13 del d.lgs. 322/1989, in ordine alle
nomenclature, alle metodologie e agli standard da utilizzare. La
struttura competente comunica all’Istat le rilevazioni statistiche di interesse
regionale per le ulteriori valutazioni ai fini dell’inserimento nel
programma statistico nazionale.
ARTICOLO 8
(Validazione dei dati statistici)
1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma
statistico regionale, accertati dagli enti o dagli organismi facenti parte
del Sistar-VdA che ne hanno curato la rilevazione, acquistano carattere di
ufficialità a seguito della validazione da parte della struttura
competente.
2. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma
statistico nazionale, raccolti dagli enti o organismi facenti parte del Sistar- VdA,
sono utilizzabili dal Sistar-VdA medesimo previo parere del Comitato.
Tali dati devono essere indicati come provvisori, sino alla definitiva validazione da parte dell’ente titolare della rilevazione.
ARTICOLO 9
(Segreto d’ufficio e segreto statistico)
1. Il trattamento dei dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche
rientranti nel programma statistico regionale è effettuato nel rispetto
delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali in materia di trattamenti a scopi statistici.
2. Al personale della struttura competente, ai referenti e ai responsabili
degli osservatori di cui all’articolo 4, comma 4, si
applicano le norme in materia di segreto d’ufficio e per la tutela del segreto statistico
previste dal vigente ordinamento.
ARTICOLO 10
(Obbligo di fornire i dati statistici)
1. Gli enti, gli organismi pubblici o privati e le persone fisiche devono
fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma
statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 del d.lgs.
322/1989.
2. I referenti e i responsabili degli osservatori di cui all’articolo 4,
comma 4, forniscono alla struttura competente i dati necessari alle
esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale e regionale.
ARTICOLO 11
(Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione)
1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel
programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e
sono divulgati secondo le modalità di cui all’articolo 8, comma 1.
2. La struttura competente consente l’accesso ai dati, per fini di studio
e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità
stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. La struttura competente cura le pubblicazioni statistiche ufficiali
della Regione, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture
regionali o di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni
statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione.
4. La struttura competente cura la trasmissione periodica agli enti o
organismi facenti parte del Sistar-VdA dei dati ufficiali elaborati in tale
ambito.
ARTICOLO 12
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all’articolo 10,
comma 1, ovvero li fornisca scientemente errati o incompleti, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di
denaro da euro 210 a euro 2.100, per le violazioni commesse dalle persone
fisiche, e da euro 510 a euro 5.100, per le violazioni relative a enti o organismi,
pubblici o privati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate dalla
struttura competente.
3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo si osserva quanto disposto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
ARTICOLO 13
(Disposizioni finali)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la
struttura competente provvede a:
a) censire e analizzare le banche dati in possesso dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e le metodologie per la loro
implementazione, anche ai fini del loro coordinamento e della loro
connessione;
b) elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle
banche dati di cui alla lettera a), in stretto coordinamento con la
struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e secondo gli
standard definiti d’intesa con tale struttura;
c) realizzare un archivio regionale degli studi e delle ricerche
economico-sociali e territoriali promosse dalla Regione.
ARTICOLO 14
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione degli articoli 5 e 13
è determinato in euro 60.000 a decorrere dall’anno 2010.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio
2010/2012 nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema
informatico regionale) e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede, per il
triennio 2010/2012, mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nello
stesso bilancio nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il
sistema informatico regionale), per annui euro 40.000, e 1.3.1.13
(Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per annui euro 20.000.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 12 sono
introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio di
previsione della Regione.
5. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Aosta, 2 marzo 2010
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.