Deliberazione della Giunta Regionale n. 1367
Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2 (e delle norme ad esso inscindibilmente connesse), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 17 recante "Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione" Autorizzazione alla costituzione in giudizio.
| Ente | Giunta Regionale |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 15/06/2010 |
| Regione | Veneto |
thesaurus: Lavoro:Professioni
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 18 maggio 2010
Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2 (e delle norme ad esso inscindibilmente connesse), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 17 recante "Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione" Autorizzazione alla costituzione in giudizio.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)
Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di quanto deliberato dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, con ricorso notificato in data 8 maggio 2010, ha promosso la questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, dell'articolo 2, commi 1 e 2 (e delle disposizioni ad esso inscindibilmente connesse) della legge regionale 4 marzo 2010, n. 17 recante "Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione".
Segnatamente, l'articolo 2, prevede, al comma 1, l'istituzione da parte delle ULSS della direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e della direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Lo stesso articolo prevede poi, al comma 2, che i dirigenti generali definiscano le articolazioni di tali direzioni. Le disposizioni citate, ad avviso del Governo, prevedendo maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria, sarebbero in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e, intervenendo in materia disciplinata dal contratto collettivo (in particolare, articolo 8, comma 2, del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa de1 SSN del 17 ottobre 2008), anche con all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Sempre l'articolo 2 inoltre, non reca alcun riferimento all'emanazione del regolamento, previsto dall'articolo 8, comma 7, del citato CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa de1 SSN del 17 ottobre 2008, con il quale le aziende devono, prima di procedere alla nomina dei dirigenti di nuova istituzione, provvedere alla definizione delle attribuzioni della nuova qualifica dirigenziale ed alla regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ad avviso del Governo, la mancata previsione di tale adempimento violerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione e inoltre, intervenendo in materia disciplinata dal contratto collettivo, violerebbe altresì l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Visto l'approfondimento istruttorio effettuato dalla competente Direzione Affari Legislativi ai sensi della D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260; ritenute infondate le questioni di legittimità sollevate dal Governo e opportuna la costituzione in giudizio della Regione del Veneto a difesa delle proprie prerogative costituzionalmente tutelate, si propone di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti la Corte costituzionale con il suddetto ricorso di cui si tratta.
Attesa la specificità sotto il profilo costituzionalistico delle questioni di legittimità sollevate, il patrocinio della Regione Veneto è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, all'avv. Luigi Garofalo del Foro di Treviso con domicilio eletto presso lo studio legale in Roma, via Tacito n. 41.
Il Vice Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
- udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la competente Direzione regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- visto l'articolo 32 dello Statuto;
- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24
-
vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260]
delibera
1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui alle premesse, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 2 (e delle disposizioni ad esso inscindibilmente connesse) della legge regionale 4 marzo 2010, n. 17 recante "Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione";
2. di affidare il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, all'avv. Luigi Garofalo del Foro di Treviso con domicilio eletto presso il proprio studio legale in Roma, via Tacito n. 41.
3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;
4. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 32, comma secondo, lettera i) dello Statuto;
5. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.





