Legge 30 novembre 2009, n. 28

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 'Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati'

Fonte B.U.R.
n. 116
10/12/2009
Regione Marche

thesaurus: Politiche sociali:Immigrazione - Politiche sociali:Inclusione sociale

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Legge regionale 30 novembre 2009, n. 28.

“Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 ‘Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati’”.

 

Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale
ha approvato;

 

il Presidente della Giunta regionale promulga

 

la seguente legge regionale:

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 13/2009)

 

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati) è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 13/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì agli stranieri in attesa del rinnovo dei documenti di soggiorno o della conclusione di eventuali procedimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa statale vigente, nei limiti e secondo le modalità in detta normativa statale stabiliti.”.

 

Art. 2

(Abrogazione)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 13/2009 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

 

Data ad Ancona, addì 30 Novembre 2009

 

 

 

 

 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;

b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE.

 

NOTE

 

Nota all’art. 1, commi 1 e 2

Il testo vigente dell’articolo 21 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - (Destinatari) - 1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:

a) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;

b) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

c) (Lettera abrogata).

2. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del d.lgs. 286/1998, nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

2 bis. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì agli stranieri in attesa del rinnovo dei documenti di soggiorno o della conclusione di eventuali procedimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa statale vigente, nei limiti e secondo le modalità in detta normativa statale stabiliti.”.

 

Nota all’art. 2, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 14 della l.r. 13/2009, così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 - (Centri di accoglienza e centri servizi) - 1. (Comma abrogato).

2. I Comuni e le Comunità montane, anche attraverso la programmazione degli ambiti territoriali sociali e con il concorso della Regione, promuovono e incentivano l’istituzione di:

a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;

b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l’adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l’accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l’inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.

3. Per la gestione dei centri di cui al comma 2, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente, con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.

4. La Regione assicura il coordinamento dei centri servizi di cui al comma 2, lettera b).

5. Le Province promuovono ed incentivano l’istituzione di centri polivalenti provinciali, anche autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all’articolo 9, per assicurare l’integrazione sociale, l’avviamento al lavoro e l’agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE.

 

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Luchetti, Mollaroli, Procaccino, Sordoni, Natali, Tiberi, Bugaro n, 344 del 28 settembre 2009;

• Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 22 ottobre 2009;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 novembre 2009, n. 158.

 

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE:

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.

Il Presidente

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