Legge 30 novembre 2009, n.29
Modifica alla Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 'Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l?occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile'
| Fonte |
B.U.R.
n. 116 10/12/2009 |
|---|---|
| Regione | Marche |
thesaurus: Politiche sociali:Economia:Economia dello sviluppo
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Legge regionale 30 novembre 2009, n. 29.
“Modifica alla Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile’”.
Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale
ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2009)
1. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), le parole: “La convenzione o l’atto d’obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese degli interessati.” sono soppresse.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 30 novembre 2009
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE.
NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
Il testo vigente dell’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 1 - (Interventi di ampliamento) - 1. È consentito l’ampliamento degli edifici residenziali, ancorché ubicati in zona agricola, nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento complessivo massimo non superiore a 200 metri cubi.
2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale).
3. È consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), se motivato in base a specifiche esigenze produttive nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 400 metri quadrati. L’ampliamento che comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 100 metri quadrati.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l’ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.
5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l’ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.
6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le caratteristiche di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), è consentito accorpare all’edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d’uso.
7. L’ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).
8. L’ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l’impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. (…) I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all’articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l’acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
• Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Ortenzi n. 353 del 23 novembre 2009;
• Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 24 novembre 2009;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 novembre 2009, n. 158.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE.
REGOLAMENTI
null
Il Presidente





