Decreto 9 aprile 2010 (G.U.R.I. 04-08-2010, n. 180)

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Ente PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Fonte G.U.R.I.
n. 180
04/08/2010

thesaurus: Politiche sociali:Pari opportunità - Politiche sociali - Politiche sociali:Inclusione sociale

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                                   e 
                              IL MINISTRO 
                      PER LE PARI OPPORTUNITA' 
   Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea del
29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e
in particolare l'art. 7, comma 2, secondo cui gli Stati membri devono
riconoscere alle associazioni, organizzazioni o   altre   persone
giuridiche, che abbiano un legittimo interesse a garantire il
rispetto delle disposizioni della suddetta direttiva, il diritto di
avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a
sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una
procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla
medesima direttiva; 
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 2001 - ed in particolare
l'art. 29»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione
della direttiva 2000/43/CE, e in particolare l'art. 5, comma 1, che
conferisce la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale
avverso gli atti e comportamenti discriminatori basati sul fattore
razziale o etnico alle associazioni e agli enti inseriti in un
apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita'; 
  Considerato che l'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo
prevede l'inserimento nel predetto elenco delle associazioni e degli
enti iscritti nel registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
nonche' delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui
all'art. 6 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri; 
  Visto che presso la Presidenza del Consiglio dei   Ministri,
Dipartimento per le pari opportunita', e' istituito il registro di
cui all'art. 6, del  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
riservato agli enti e alle associazioni che svolgono attivita' nel
campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della
parita' di trattamento; 
  Rilevata, pertanto, la necessita' di aggiornare l'elenco di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
nel quale far confluire le associazioni e gli enti iscritti in
entrambi i registri al fine unico del conferimento della richiamata
legittimazione ad agire in giudizio, conservando ciascun registro
l'autonomia di scopi per cui e' stato previsto e istituito; 
  Considerato che gli enti e le associazioni di cui all'allegato
hanno espressamente manifestato la volonta' ad essere inseriti
nell'elenco di cui all'art. 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato l'allegato elenco delle associazioni e degli enti
legittimati ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del
soggetto passivo della discriminazione basata su motivi razziali o
etnici di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215. 
                               Art. 2 
 
  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
procedono periodicamente all'aggiornamento dell'elenco. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
Roma, 9 aprile 2010 
Allegato
 
  Il Ministro del lavoro   
                                                                      e delle politiche sociali 
                                                                                Sacconi          
    									Il Ministro per le pari 
										
										opportunita' 
  										Carfagna 
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