Legge regionale

Legge regionale 29 luglio 2010, n. 26. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell?attività di estetista nella regione Valle d'Aosta)

Ente Regione Valle d'Aosta
Fonte B.U.R.
n. 1
10/08/2010
Regione Valle D'Aosta

thesaurus: Lavoro:Professioni

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:

Art. 1
(Modificazione all’articolo 8)
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell’attività di estetista nella
regione Valle d’Aosta), è sostituito dal seguente:
«2. Lo svolgimento dell’attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è
subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 3.».

Art. 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle
d’Aosta.

Aosta, 29 luglio 2010

Il Presidente
ROLLANDIN

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