Legge regionale 11 agosto 2005, n. 19.
Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale.
| Fonte |
B.U.R.
n. 33 17/08/2005 |
|---|---|
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro - Lavoro:Occupazione:Collocamento
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 19.
Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all’impiego regionale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)
1. Le disposizioni del presente articolo recano norme in materia di contrattazione collettiva, rappresentanza e prerogative sindacali nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
2. L’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.) ammette alla contrattazione collettiva del comparto unico regionale le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale di categoria dirigenziale e di quello di categoria non dirigenziale, abbiano nel comparto una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale; per l’area dirigenziale è considerato il solo dato associativo. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.
3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 2, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell’anno antecedente l’inizio del periodo contrattuale di riferimento.
4. L’A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto collettivo regionale verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 2, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.
5. L’A.Re.Ra.N. è autorizzata a sottoscrivere un accordo che comunque riconosca alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 2 un aumento delle ore di permesso sindacale da usufruire anche in forma cumulativa. Tale aumento non può comportare un onere superiore a 150.000 euro.
6. Ai fini della definizione del contratto collettivo di lavoro del personale regionale, area dirigenziale e non dirigenziale, e del personale degli enti locali della regione, area dirigenziale, riferito al biennio 2002-2003, continua a trovare applicazione la disciplina di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 16 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).
7. In via transitoria, ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, rispettivamente dell’area del personale dirigenziale e non dirigenziale, l’A.Re.Ra.N. ammette alla contrattazione, con pari dignità, le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della regione sia del comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell’articolo 16 della legge regionale 13/2000.
8. L’A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo, indipendentemente se rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel loro complesso il 51 per cento del totale della rappresentatività definita dalla somma delle quote di rappresentatività ottenute, per ognuno dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto intercorrente fra personale in servizio a tempo indeterminato nel singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo indeterminato nell’intero comparto unico, alla data del 31 dicembre 2001.
Art. 2 (Modifica all’articolo 128 della legge regionale 13/1998 concernente l’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)
1. All’articolo 128 (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale) della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 1 della legge regionale 8/2005, il comma 9 bis è sostituito dal seguente:
«9 bis. L’Agenzia è supportata da personale, anche di categoria dirigenziale, messo a disposizione da altre pubbliche amministrazioni.».
Art. 3 (Modifica all’articolo 22 della legge regionale 18/1996 in materia di accesso all’impiego regionale)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è aggiunto il seguente:
«2 bis. Il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti non è oggetto di preselezione. La presente disposizione si applica al solo personale regionale il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.».
Art. 4 (Norma transitoria)
1. La previsione di cui all’articolo 3 si applica anche con riferimento alle procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
14 - 17/8/2005 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 33
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’articolo 1
- Il testo dell’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (“Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate”), è il seguente:
Art. 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)
1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell’articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell’ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.
2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma l vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.
3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico. 4. L’ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego. - Il testo dell’articolo 16, commi 7, 8 e 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è il seguente:
Art. 16 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche)
- omissis -
7. L’A.Re.Ra.N. ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono considerate tali, con riferimento a entrambe le aree di contrattazione del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, le organizzazioni sindacali la cui percentuale di rappresentatività, intesa quale media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), risulti non inferiore al 4 per cento; con riferimento al contratto collettivo del personale della Regione, sono considerate tali, per entrambe le aree di contrattazione, le organizzazioni sindacali con un numero di deleghe non inferiore al 4 per cento del totale del personale sindacalizzato.
8. L’A.Re.Ra.N. sottopone all’autorizzazione della Giunta regionale l’ipotesi di accordo verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi medesima, nella sua interezza, rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione. L’A.Re.Ra.N. procede alla sottoscrizione dei contratti collettivi qualora i contratti medesimi siano sottoscritti nella loro interezza da organizzazioni sindacali che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali, e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione.
9. Fino alla costituzione delle RSU per la specifica area dirigenziale del personale delle autonomie locali e alla acquisizione dei relativi dati da parte dell’A.Re.Ra.N., si terrà conto, ai fini della verifica della rappresentatività, del solo dato associativo, secondo la medesima percentuale minima di cui al comma 7.
- omissis -
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’articolo 128 della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 8/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 128 (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)
1. È istituita l’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 127, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.
2. L’Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all’articolo 127.
3. Il Comitato direttivo dell’Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale;
i restanti componenti sono designati rispettivamente dall’Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall’Unione province italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia. Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza, tra i componenti del Comitato direttivo.
4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato direttivo sono determinati dalla Giunta regionale.
5. Il Comitato direttivo dell’Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d’intesa con le indicazioni formulate dall’ANCI, dall’UPI e dall’Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM), nell’ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM.
6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l’Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998 - 2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un’ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.
7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.
8. Ove, per gli enti locali di cui all’articolo 127, i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall’Agenzia.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia.
9 bis. L’Agenzia è supportata da personale, anche di categoria dirigenziale, messo a disposizione da altre pubbliche amministrazioni.
9 ter. Il Comitato direttivo dell’Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all’Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l’Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l’integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all’articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall’articolo 8, comma 11, della legge regionale 20/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 22
(Modalità di esecuzione per l’accesso dall’esterno)
1. Con successivo Regolamento sono definiti:
a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l’individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell’ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture regionali;
d) i profili professionali cui accedere mediante concorso-corso nonché i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;
e) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici;
f) le modalità ed i contenuti della selezione per l’assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette.
1 bis. L’articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali.
2. Con il medesimo Regolamento sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché le qualifiche funzionali ed i profili professionali per l’accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.
2 bis. Il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti non è oggetto di preselezione. La presente disposizione si applica al solo personale regionale il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’articolo 19 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8, è il seguente:
Art. 19 (Norme finali)
1. In sede di prima applicazione dell’articolo 14 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per i posti da individuarsi con il relativo bando, disciplinato dalle seguenti disposizioni:
a) costituiscono titoli valutabili:
1) anzianità effettiva di ruolo in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, valutabile sino ad un massimo di 15 anni (punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 9);
2) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post lauream con esame finale, di durata pari almeno ad un anno accademico, qualora non siano già previsti dal bando quali requisiti per l’accesso al profilo professionale messo a concorso (punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5);
3) esercizio di funzioni dirigenziali, effettivamente retribuite (punti 2 per ogni anno o frazione superiore a 180 giorni fino ad un massimo di punti 6);
b) i titoli valutabili di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), sono calcolati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; il titolo di cui alla lettera a), numero 3), è calcolato per le funzioni dirigenziali svolte entro il 5 dicembre 2003;
c) per il personale regionale:
1) è prevista, per i dipendenti che abbiano maturato presso la Regione l’anzianità effettiva di ruolo richiesta quale requisito, una riserva di posti pari al 50 per cento, riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei;
2) il diploma di laurea richiesto è quello già previsto per l’accesso al profilo professionale di appartenenza anteriore alla legge regionale 20/2002;
d) la Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 18/1996;
e) i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di 100 punti, di cui 80 punti per la valutazione delle prove d’esame e 20 punti per la valutazione dei titoli;
f) la Giunta regionale approva le graduatorie di merito e dichiara i candidati vincitori del concorso; la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione;
g) ogni altra disposizione per l’effettuazione del concorso di cui al presente comma è disciplinata dal bando di concorso emanato a cura del Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.
2. Il disposto di cui all’articolo 24, comma 2, della legge regionale 18/1996, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera d), trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il disposto di cui all’articolo 16 trova applicazione anche con riferimento a graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
LAVORI PREPARATORI
Stralcio n. 127-01
– risultante dallo stralcio dell’emendamento aggiuntivo di pagina 99.2 presentato dai consiglieri Pupulin, Canciani, Degano, Monai e Zvech al disegno di legge n. 127 «Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», stralcio deliberato dal Consiglio regionale, e dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del Regolamento interno, nella seduta pomeridiana del 14 luglio 2005;
– assegnato alla I Commissione permanente in data 14 luglio 2005;
– esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 25 luglio 2005 con relazioni, di maggioranza, del consigliere Petris e, di minoranza, dei consiglieri Asquini, Ciani e Molinaro;
– disposta dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del Regolamento interno, la presentazione delle relazioni in forma orale nella seduta antimeridiana del 27 luglio 2005;
– esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del giorno 27 luglio 2005;
– trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5846-05 del 3 agosto 2005.
Data a Trieste, addì 11 agosto 2005
per il Presidente
IL VICE PRESIDENTE: MORETTON





