Decreto 22 ottobre 2010 (G.U. n. 277 del 26/11/2010)

Criteri e modalita' per la determinazione del contributo a favore degli enti - ex lege n. 40/87 - per l'anno 2010.

Ente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Fonte G.U.R.I.
n. 277
26/11/2010

thesaurus: Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987 recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative;

Visto l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987, n. 125, relativo a criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;

Vista la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che, nel testo coordinato, all'art. 1 comma 4-bis, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'individuazione delle modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 40/1987;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007, che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo legge n. 40/1987 per l'anno 2008;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 gennaio 2010, n. 9/VI/2010, che fissa i criteri e le modalita' per l'erogazione del contributo legge n. 40/1987 per l'anno 2009;

Decreta:

Art. 1

Esercizio finanziario

1. Esclusivamente per l'anno 2010 le modalita', i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 40/1987 sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007, con le modificazioni riportate nei successivi articoli.

2. Per l'individuazione delle modalita', termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvedera' con nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui ai D.M. 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007 e D.M. 22 gennaio 2010, n. 9/VI/2010.

Art. 2

Termine di presentazione delle richieste

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

Ripartizione del contributo

1. Per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2009 del contributo della legge n. 40/1987 con decreto direttoriale n. 18/CONT/VI/2010 del 26 aprile 2010, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.

Art. 4

Costi ammissibili e limite temporale

1. Il limite temporale dei costi ammissibili e' relativo all'esercizio finanziario 2010.

Art. 5

Modalita' di erogazione

1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilita' dell'anno 2010 e sulla base delle richieste presentate dagli Enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto e all'art. 3 del D.M. 21 dicembre 2007, n. 321/VI/207.

Art. 6

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Sacconi

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