Sentenza della Corte Costituzionale del 23 febbraio 2011, n.68/2011 (Dep.N.13 del 03-03-11)

Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dirigente medico in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Inquadramento, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente - Lamentata indeterminatezza e conseguente possibilità di applicazione a personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio.

Fonte Altro
n. 13
03/03/2011

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro

tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale

S.68/2011 del 23/02/2011
Udienza Pubblica del 08/02/2011, Presidente DE SIERVO, Redattore CASSESE

Norme impugnate: Artt. 2, c. 1°, 2° e 4°, 13, 15, 16, c. 1°, 2° e 3°, 17, 18, 19, c. 1°, 6° e 8°, 20, 21, c. 1°, 4°, 5° e 6°, 22, c. 1°, 24, c. 1° e 3°, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25/02/2010, n. 4.

Oggetto: Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dirigente medico in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Inquadramento, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente - Lamentata indeterminatezza e conseguente possibilità di applicazione a personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio;
Inquadramento di personale dirigente medico in servizio in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Obbligo per gli enti del Servizio sanitario regionale di verificare la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego di tale personale in una disciplina diversa - Omessa previsione che tale verifica costituisca condizione prodromica al successivo accesso all'inquadramento;
Sufficienza al fine della stabilizzazione della mera iscrizione alla scuola di specializzazione - Contrasto con la disciplina concorsuale statale che prevede il possesso del titolo di specializzazione;
Personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia - Conferma a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario della Regione Puglia, previa presentazione entro sessanta giorni di apposita domanda di mobilità - Lamentato utilizzo dell'istituto della mobilità per realizzare la stabilizzazione di personale, in contrasto con la normativa contrattuale sulla mobilità e con la normativa statale sulla immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, nonché in assenza di intesa tra Regione e Università;
Stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili (LSU), in servizio da almeno cinque anni negli enti del Servizio sanitario regionale, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa - Lamentata indeterminatezza e conseguente possibilità di applicazione a personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio - Lamentata assenza di idonee garanzie circa il rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa per il personale;
Stabilizzazione di personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle aziende ospedaliero universitarie (AOU) e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici - Previsione di concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale a tempo determinato e con un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni - Obbligo di riserva di posti nei concorsi banditi da "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte - Obbligo per le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso gli uffici formazione, di predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (PAF) annuale o plurienn...

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