Sentenza della Corte Costituzionale del 23 febbraio 2011, n.69/2011 (Dep.N.13 del 03-03-11)
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1/2008 - Estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006 - Inclusione della "dirigenza di primo livello" che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, e del personale del comparto e della dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolga in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato - Previsione di procedure selettive, adottate in osservanza della sent. n. 215/2009 - Lamentata inadeguatezza delle procedure medesime per sopravvenuto mutamento del quadro normativo statale in materia di assunzioni di personale precario - Contrasto con la normativa statale e con la disciplina dei contratti collettivi; Ambiente - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4/2007 - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti - Cessazione e trasferimento delle funzioni alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi - Decorrenza "dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore" anziché dalla data di entrata in vigore della modificata legge n. 4/2007 - Lamentata ultrattività della figura consortile che vanifica l'impianto strategico previsto dallo Stato con le specifiche norme per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania e con la legge regionale n. 4/2007 - Lamentata impossibilità di allocare nelle casse provinciali gli introiti derivanti dall'imposizione della TARSU e della TIA, nonché impedimento alle operazioni di rendicontazione e chiusura delle pendenze finanziarie in vista del trasferimento alle province; Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione - Possibilità, con solo otto anni di anzianità lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010-2012, dietro corresponsione di incentivi economici fino ad un massimo di trentasei mensilità per il personale non dirigente e fino ad un massimo do trenta mensilità per il personale dirigenziale - Lamentata incidenza sulla materia del trattamento economico riservato alla contrattazione collettiva.
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Altro
n. 13 03/03/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale
SENTENZA N. 69
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-24 marzo 2010, depositato in cancelleria il 30 marzo 2010 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2010.
Visti l’atto di costituzione della Regione Campania, nonché l’atto di intervento della Federazione Precari della Sanità Campana, FP - CGIL Medici Campania e CIMO-ASMD (Coordinamento italiano medici ospedalieri - Associazione sindacale medici dirigenti) Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Antonio Nardone per la Federazione Precari della Sanità Campana, FP - CGIL Medici Campania e CIMO-ASMD (Coordinamento italiano medici ospedalieri - Associazione sindacale medici dirigenti) Regione Campania,Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 30 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri – unitamente alle censure relative ad altre disposizioni del medesimo testo normativo, decise separatamente – ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 83 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010).
2. – Espone il Presidente del Consiglio che le disposizioni contenute nei commi da 55 a 60 dell’art. 1 della legge regionale in esame sono dirette a modificare l’art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (Legge finanziaria 2008)», nel senso di estendere le procedure di stabilizzazione previste dal medesimo articolo nell’ambito di quanto previsto dall’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», alla «dirigenza di primo livello» (con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse) che abbia prestato servizio a tempo determina...





