Sentenza della Corte Costituzionale del 23 febbraio 2011, n.71/2011 (Dep.N.13 del 03-03-11)

Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennità di ausiliaria - Personale già in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.

Fonte Altro
n. 13
03/03/2011

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro

tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale

SENTENZA N. 71

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) promosso dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Puglia nel procedimento vertente tra Pagliarulo Giuseppe ed altro ed il Ministero della Difesa con ordinanza del 24 maggio 2010 iscritta al n. 300 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza del 24 maggio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all’art. 3 della Costituzione (per lesione del principio della tutela del legittimo affidamento), dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui dispone che ai fini della determinazione della indennità di ausiliaria – per i militari che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano in detta posizione – restano fermi i livelli retributivi stabiliti dall’art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23, di conversione del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 (Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico).

1.1. – Riferisce il giudice rimettente che con atto di ricorso depositato in data 7 febbraio 1997 due sottufficiali in ausiliaria, rispettivamente dell’Aeronautica e della Marina militare, collocati in ausiliaria alla data del 31 agosto 1995, lamentavano di non aver potuto beneficiare, ai sensi della norma impugnata, dell’adeguamento dell’indennità di ausiliaria al nuovo trattamento economico previsto per il personale non direttivo delle Forze armate con decorrenza dal 1° settembre 1995. Trattamento determinato dal d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze Armate – Esercito, Marina e Aeronautica), avuto riguardo al riordino delle carriere introdotto dal decreto d.lgs. n. 196 del 1995 e, segnatamente, alla disciplina transitoria dettat...

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