Sentenza della Corte Costituzionale del 23 marzo 2011, n.108/2011 (Dep.N.18 del 01-04-11)
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Lavoratori dipendenti delle Comunità montane in servizio presso altri enti o aziende pubbliche - Inquadramento ope legis nell'ente o azienda pubblica utilizzatrice - Omesso riferimento della misura ai soli dipendenti a tempo indeterminato, con conseguente generalizzata modalità di inquadramento riservato; Trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali - Assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'ARSSA, ente strumentale della Regione, con proroga dei contratti nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali - Lamentato accesso riservato al pubblico impiego; Trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro full-time - Contrasto con i vincoli imposti dalla normativa nazionale sulla spesa per il personale; Trasformazione dei contratti part-time a 24 ore settimanali del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro full-time a 36 ore settimanali - Lamentata interferenza nella materia dell'orario di lavoro disciplinata dalla contrattazione collettiva; Personale ex LSU/LPU stabilizzato - Procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna - Contrasto con i vincoli imposti dalla normativa nazionale sulle progressioni di carriera; Personale ex LSU/LPU - Inquadramento di unità che alla data del 1 aprile 2008 non avevano esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione - Contrasto con la normativa nazionale sull'accesso al pubblico impiego; Proroga al 31 dicembre 2012 del termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento - Autorizzazione alla Giunta regionale ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera - Contrasto con i vincoli imposti dalla normativa nazionale sulla spesa per il personale e con la normativa nazionale sull'accesso al pubblico impiego; Trasferimento a domanda nei ruoli della Regione dei dipendenti in servizio al 1 gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale, proveniente da enti pubblici e con almeno quattro anni di ininterrotto servizio - Esclusione del personale comandato presso diversi uffici e del personale comandato ai sensi delle leggi regionali n. 7/1996 e n. 8/1997; Possibilità per la Giunta regionale di utilizzare le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Det. 8 agosto 2002, n. 384, per l'inserimento negli organici degli enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell'amministrazione regionale - Deroga alla normativa regionale sulle graduatorie predette, da ritenersi esaurite; Ampliamento della platea dei destinatari di precedente norma regionale sulla stabilizzazione, con inclusione anche di lavoratori non impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità - Lamentata configurazione di una ulteriore modalità di accesso riservato e contrasto con la normativa nazionale sull'accesso al pubblico impiego.
| Fonte |
Altro
n. 18 01/04/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale
SENTENZA N. 108
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-26 aprile 2010, depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 28 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli artt. 3, 97, 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».
2. – L’art. 1, comma 3, prevede che «i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all’entrata in vigore della impugnata legge regionale, prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici». Secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione, nella parte in cui non circoscrive la sua stessa efficacia ai soli dipendenti a tempo indeterminato, introduce una generalizzata modalità di inquadramento riservato, in violazione del principio del concorso pubblico e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2.1. – Il Presidente del Consiglio censura poi l’art. 13 della legge reg. n. 8 del 2010, il quale, al comma 1, in materia di lavoro precario, dispone la trasformazione, da tempo determinato a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro dei lavoratori dei servizi irrigui degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali e, al comma 2, prevede l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell’ARSSA, disponendo che, nelle...





