Sentenza della Corte Costituzionale del 23 marzo 2011, n.110/2011 (Dep.N.18 del 01-04-11)
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Dirigenza regionale - Trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni - Attribuzione della retribuzione di posizione pari alla misura massima prevista dai contratti collettivi, incrementata di percentuali tra il 25 e il 40 per cento - Non imputabilità di tali incrementi al fondo del trattamento accessorio della dirigenza regionale - Lamentata interferenza in ambito riservato alla contrattazione collettiva.
| Fonte |
Altro
n. 18 01/04/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale
ORDINANZA N. 110
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 maggio – 7 giugno 2010, depositato in cancelleria l’8 giugno 2010 ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 maggio 2010 e depositato l’8 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato – in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera l), 3 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise 23 marzo 2010, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 10 del 1° aprile 2010;
che la norma impugnata, avente come rubrica iniziale «Trattamento economico dei responsabili dei Servizi di Gabinetto e dei direttori di servizio incaricati di specifiche funzioni», disciplinava tale trattamento, prevedendo tra le componenti retributive la «retribuzione di posizione», (espressione che indica una o più voci retributive accessorie distinte dallo stipendio tabellare e riferibili alle attività concretamente svolte dal dirigente, integrate da altra voce variabile connessa ai risultati gestionali conseguiti), incrementata secondo valori percentuali stabiliti nella medesima norma;
che, come il ricorrente espone, «la materia retributiva, a mente della previsione degli artt. 40 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, è regolata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale»;
che, ad avviso della difesa dello Stato, le disposizioni censurate sarebbero state in palese contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e quindi dei rapporti di lavoro regolati, come nella specie, mediante la contrattazione collettiva, con efficacia vincolante anche per le Regioni (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004);
che, nel caso in esame, la Regione Molise non si sarebbe limitata a disciplinare la procedura della contrattazione nella parte di sua competen...





