Ordinanza della Corte Costituzionale del 04 aprile 2011, n.120/2011 (Dep.N.19 del 07-04-11)

Previdenza - Pensioni dei pubblici dipendenti - Soggetti titolari di più pensioni dirette liquidate sino al 31 dicembre 1994 - Mancata previsione dell'indennità integrativa speciale quale parte integrante del trattamento pensionistico.

Fonte Altro
n. 19
07/04/2011

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro

tipologia: Corte Costituzionale - Ordinanza

ORDINANZA N. 120

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia – nel procedimento vertente tra F. N. e l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) con ordinanza del 2 dicembre 2009, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di costituzione dell’INPDAP;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da F. N. contro l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), con ordinanza del 2 dicembre 2009 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), «nella parte in cui non prevede che anche per i titolari di trattamenti pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31 dicembre 1994 l’indennità integrativa speciale sia parte integrante del trattamento pensionistico»;

che, come la Corte dei conti espone, il ricorrente, titolare di due trattamenti pensionistici (uno a carico dell’EMPAM, sul quale è corrisposta l’indennità integrativa speciale, e l’altro, a carico dell’INPDAP, liquidato a decorrere dal 1° marzo 1986), ha chiesto il riconoscimento anche su quest’ultimo trattamento della detta indennità integrativa, in quanto l’ente previdenziale avrebbe respinto la relativa istanza, presentata in sede amministrativa, «nel rilievo della persistenza, nell’ordinamento, del divieto di cumulo»;

che il giudice a quo osserva come, in virtù della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l’indennità integrativa speciale abbia perduto la natura di indennità “accessoria”, costituendo parte integrante della pensione;

che, infatti, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge ora citata, «[…]la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contrib...

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