Ordinanza della Corte Costituzionale del 18 aprile 2011, n.148/2011 (Dep.N.23 del 20-04-11)
Sanità pubblica - Norme della Provincia di Trento - Azienda provinciale per i servizi sanitari - Competenza del Direttore generale a nominare il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il direttore per l'integrazione socio-sanitaria e i responsabili delle articolazioni organizzative aziendali - Prevista cessazione degli incarichi, in ogni caso, novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale - Lamentata decadenza automatica, per cause estranee alle vicende del rapporto di lavoro, di incarichi che non si pongono in diretta collaborazione con l'organo politico; Personale sanitario - Procedure concorsuali per l'accesso all'impiego presso l'azienda - Personale amministrativo, professionale e tecnico - Prevista disciplina con regolamenti dell'azienda da adottarsi in conformità alla legge sul personale della Provincia - Mancato riferimento ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali; Sanità pubblica - Tutela della salute - Norme della Provincia di Trento - Assistenza sanitaria - Medicine complementari - Istituzione da parte dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, di elenchi dei rispettivi iscritti che esercitano l'agopuntura, la fitoterapia, l'omeopatia e la medicina antroposofica - Previsione che la Giunta, d'intesa con gli ordini professionali, definisca i criteri per l'ammissione all'elenco nonché i criteri per il riconoscimento dell'attività svolta precedentemente.
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Altro
n. 23 20/04/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Corte Costituzionale - Ordinanza
ORDINANZA N. 148
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 28, comma 3, 44, comma 10, e 48 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 settembre 2010, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2010 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Carlo Albini per la Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 settembre 2010 e depositato il successivo 4 ottobre (ric. n. 98 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli articoli 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli articoli 28, comma 3, 44, comma 10, e 48 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento);
che, a detta del ricorrente, in base all’impugnato art. 28, comma 3, della legge provinciale in esame, le nomine del direttore amministrativo, del direttore per l’integrazione socio-sanitaria e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste dall’art. 31 della medesima legge cessano, in ogni caso, novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale dell’azienda provinciale per i servizi sanitari;
che la norma impugnata, in tal modo, darebbe vita ad un’ipotesi di decadenza del rapporto di lavoro «automatica e conseguente ad una causa estranea alle vicende del rapporto», in quanto destinata ad avvenire non sulla base di valutazioni concernenti «i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento di servizi o ancora per una delle altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto», con conseguente violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.;
che, difatti, prosegue il ricorrente, i direttori generali – in coerenza con la natura tecnica dei compiti delle ASL (enti che presentano la veste giuridica di aziende pubbliche, dotate di autonomia imprenditoriale) – sono nominati tra persone in possesso di specifici requisiti culturali e professiona...





