Sentenza della Corte Costituzionale del 11 maggio 2011, n.170/2011 (Dep.N.29 del 19-05-11)

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo - Possibilità, per i dirigenti regionali responsabili dei progetti, di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Estensione anche agli enti ed organismi regionali, della possibilità della medesima proroga di tutti i contratti di collaborazione - Lamentata introduzione di un generalizzato meccanismo di proroga, in carenza di limiti temporali e dei requisiti richiesti dalla normativa statale per il conferimento di tali incarichi, nonché contrasto con i principi generali per il contenimento della spesa pubblica - Sostituzione del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2010, già censurato per illegittimità costituzionale - Previsione che i dirigenti responsabili dei progetti in itinere possano prorogare, anche più volte, eventuali contratti di collaborazione - Lamentato contrasto con la normativa statale.

Fonte Altro
n. 0
19/05/2011

thesaurus: Lavoro:Condizioni di lavoro:Lavoro atipico

tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale

SENTENZA N. 170

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo) e dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 17-21 settembre ed il 12-18 ottobre 2010, depositati in cancelleria il 21 settembre ed il 21 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 94 e 114 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 21 settembre 2009, depositato in cancelleria il 21 settembre 2009 e iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo).

Il ricorrente premette che la norma impugnata prevede, «al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere», la possibilità, per i dirigenti regionali, di prorogare eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data della sua entrata in vigore (non solamente quelli correlati all’attività aeroportuale, oggetto della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010).

Ad avviso della difesa dello Stato, tale generica disposizione, che non indica alcun termine, oltre a porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., consente la generalizzata proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per il conferimento di tali incarichi, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto...

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