Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 (G.U. n. 120 del 25/05/2011)

Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive del nuovo patto di stabilita' interno 2011.

Ente Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fonte G.U.R.I.
n. 120
25/05/2011

thesaurus: Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 87, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 88, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma;

Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge n. 220/2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti;

Visto l'art. 1, comma 91, della citata legge n. 220/2010, che dispone, per gli enti soggetti dal patto di stabilita' interno, il conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 del medesimo art. 1, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 92, della citata legge n. 220/2010, che prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al comma 91 del citato art. 1 sia ridotto della misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 del medesimo art. 1 e quello previsto dall'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulti positiva, e che invece tale saldo venga incrementato nella stessa percentuale qualora la differenza risulti negativa;

Visto l'art. 1, comma 93, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, per il solo anno 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere previste misure correttive del patto di stabilita' interno, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola; Visto il predetto comma 93 il quale dispone che le misure correttive ivi previste possono determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 103, della citata legge n. 220/2010, il quale stabilisce che, per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui al precedente comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse prov...

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

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