Sentenza della Corte Costituzionale dell'8 giugno 2011, n.189/2011 (Dep.N.33 del 15-06-11)
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Basilicata - Conferimento delle funzioni dirigenziali a personale estraneo al ruolo della dirigenza - Previsione che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possano conferire i posti rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'incarico a dirigenti esterni, in via temporanea e nelle more delle procedure concorsuali, ai dipendenti apicali del comparto in possesso di determinati requisiti - Mancata indicazione di un limite quantitativo e del periodo massimo di durata Lamentata possibilità che vengano superati i limiti percentuali fissati dalla normativa statale - Personale già assunto per prestare servizio nelle Segreterie particolari degli amministratori regionali e poi transitato nei ruoli della Regione con contratto a tempo indeterminato - Riconoscimento, ai fini contributivi, del periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli della Regione - Possibilità di conferire nell'amministrazione regionale incarichi dirigenziali a personale non in possesso della relativa qualifica, oltre i limiti percentuali previsti dalle norme statali - Successiva estensione anche agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione - Lamentato ingiustificato ampliamento della portata di una norma riguardante il personale regionale, avente carattere eccezionale - Pendenza di giudizio di legittimità costituzionale avverso la norma concernente l'amministrazione regionale - Istanza di sospensione dell'esecuzione.
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Altro
n. 33 15/06/2011 |
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thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
SENTENZA N. 189
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 10, e 5 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010 n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.) e dell’art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010 n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 23-28 dicembre 2010 e il 24 febbraio-2 marzo 2011, depositati in cancelleria il 29 dicembre 2010 ed il 1° marzo 2011 ed iscritti al n. 122 del registro ricorsi 2010 ed al n. 10 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. − Con ricorso depositato in cancelleria il 29 dicembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 10, della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.) e, con riferimento all’art. 117, comma 2, lettera o), questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, della medesima legge della Regione Basilicata n. 31 del 2010.
2. − Riferisce il Presidente del Consiglio che l’art. 2, comma 10, della censurata legge regionale prevede che la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, anche nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, possano coprire temporaneamente i posti rimasti vacanti di dirigente − dopo la copertura di cui ai precedenti commi 7 e 8, che prevedono limiti e condizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla Regione − conferendoli ai propri dipendenti apicali del comparto in possesso di una esperienza almeno quinquennale nella categoria più elevata e del diploma di laurea.
Secondo il ricorrente, tale...





